§ 80.8.25 - L. 11 luglio 1998, n. 224.
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.8 parlamento della Repubblica
Data:11/07/1998
Numero:224


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, [...]
Art. 2.      1. Il comma 11 bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 3.      1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 80.8.25 - L. 11 luglio 1998, n. 224.

Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

(G.U. 13 luglio 1998, n. 161).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.

     2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, non può essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni già concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.

     3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. è tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Il comma 11 bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è abrogato.

     2 [1].

     3. Il comma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto è riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

 

     Art. 3.

     1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

 

     Art. 4. [2]

     [1. La corresponsione delle rate di ammortamento per i mutui agevolati concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, può essere effettuata anche da soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie, eventualmente attraverso la modifica dei piani di ammortamento già presentati dalle banche concessionarie, purché l'estinzione dei debiti oggetto della domanda risulti già avvenuta alla data della stessa e comunque prima dell'intervento del soggetto diverso. In tale evenienza, ferma restando la trasferibilità della garanzia primaria dello Stato già concessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 278, viene parimenti modificata in conformità la corresponsione delle rate di contributo in conto interessi a carico dello Stato.

     2. La garanzia concessa a carico dello Stato applicata per capitale, interessi anche di mora ed indennizzi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario ovvero a seguito di inizio di procedure concorsuali. Gli interessi di mora, se dovuti, sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento cui è commisurato il tasso di interesse del finanziamento fino alla data della richiesta di perfezionamento della documentazione necessaria alla liquidazione e al tasso di interesse legale per il periodo successivo.]

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Modifica il comma 10, art. 3. della L. 7 agosto 1990, n. 250.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.