§ 80.7.a – L. 27 gennaio 1982, n. 22.
Modifiche dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.7 partiti politici
Data:27/01/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  


§ 80.7.a – L. 27 gennaio 1982, n. 22.

Modifiche dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195.

(G.U. 1 febbraio 1982, n. 30).

 

     Art. 1.

     Il primo periodo del decimo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

     "Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

     Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

     "I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici".

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.