§ 80.7.2 - Legge 8 agosto 1980, n. 422.
Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.7 partiti politici
Data:08/08/1980
Numero:422


Sommario
Art. 1.      A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella [...]
Art. 2.      A titolo di concorso nelle spese derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi l'8 e 9 giugno 1980, i partiti politici hanno diritto a [...]
Art. 3.      All'onere di cui alla presente legge, previsto in lire 30 mila milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.7.2 - Legge 8 agosto 1980, n. 422. [1]

Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali.

(G.U. 12 agosto 1980, n. 220).

 

 

     Art. 1.

     A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi. [2]

     Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

     I contributi sono ripartiti nel modo seguente:

     a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma precedente;

     b) la somma residua è ripartita tra i partiti aventi diritto in proporzione ai voti ottenuti.

     I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera.

     L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     A titolo di concorso nelle spese derivanti dalle elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario svoltesi l'8 e 9 giugno 1980, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari nella misura globale di 15 miliardi.

     L'erogazione dei contributi per le spese elettorali per le elezioni regionali è disposta dal Presidente della Camera con proprio decreto secondo le seguenti modalità:

     a) il 20 per cento della somma spettante è ripartita tra tutti i partiti che abbiano almeno un proprio candidato eletto consigliere regionale in una regione;

     b) la somma residua è ripartita tra i partiti in proporzione ai voti ottenuti, purchè sia rispettata la condizione di cui alla lettera a).

     Il versamento dei contributi elettorali per il rinnovo dei consigli regionali è effettuato, secondo le modalità previste dal quarto comma del precedente art. 1, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     All'onere di cui alla presente legge, previsto in lire 30 mila milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Con l'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 413, l’importo di cui al presente comma è stato elevato a lire 30 miliardi.