§ 80.6.137 - D.M. 24 novembre 2004, n. 326.
Regolamento recante determinazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:24/11/2004
Numero:326


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, è aggiunto il seguente articolo


§ 80.6.137 - D.M. 24 novembre 2004, n. 326. [1]

Regolamento recante determinazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni tra personale militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(G.U. 26 gennaio 2005, n. 20)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che pongono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di determinare per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, nonchè le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, recante il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241 del 1990, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, ed in particolare l'articolo 8, comma 3, che subordina la costituzione di associazioni tra militari al preventivo assenso del Ministro della difesa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere favorevole n. 8909/2004 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 18-bis (Disposizioni in materia di costituzione di associazioni o circoli fra militari). - Per le istanze di concessione dell'assenso del Ministro della difesa alla costituzione di associazioni o circoli fra militari, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382, il termine di conclusione del procedimento è di 240 giorni.».


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.