§ 80.6.19 - D.M. 8 luglio 1991, n. 405.
Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:08/07/1991
Numero:405


Sommario
Art. 1.  Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
Art. 2.  Presentazione dei documenti
Art. 3.  Regolarizzazione e rettifica dei documenti e della dichiarazione
Art. 4.  Termine per la regolarizzazione e la rettifica


§ 80.6.19 - D.M. 8 luglio 1991, n. 405.

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

(G.U. 27 dicembre 1991, n. 302)

 

     Art. 1. Dichiarazioni temporaneamente sostitutive

     1. In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione della difesa, una dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all'istanza sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della predetta legge, per uno o più dei seguenti fatti, stati e qualità personali;

     a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio e di istruzione varia, con relativo superamento di eventuali esami finali; titolo di specializzazione; abilitazione, preparazione, formazione, aggiornamento, perfezionamento e qualificazione tecnica;

     b) esito di partecipazione a concorsi e conseguimento di borse di studio;

     c) professione esercitata, attività lavorativa prestata e quanto altro si riferisca a tali elementi ivi compresi gli incarichi assolti, le destinazioni di servizio ricevute; l'apprendistato, il tirocinio ovvero la pratica svolta per l'esercizio della professione e lo stato di disoccupazione;

     d) reddito conseguito, nonché quanto altro riguarda la fonte di sua produzione ed ogni ulteriore elemento ad esso connesso;

     e) qualità di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra, per servizio, del lavoro, civile, con relativa specificazione del grado di invalidità; qualità di orfano o stato civile di vedovanza di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; stato di coniuge superstite o di figlio di vittime del dovere o di azioni terroristiche, di moglie di permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per causa di servizio o di lavoro; condizione di non vedente, sordomuto; qualità di profugo, combattente o ferito in combattimento; di partigiano o reduce dalla prigionia, ovvero conseguimento di medaglia al valor militare, croce di guerra ovvero il possesso di altra attestazione speciale di merito di guerra; condizione di figlio di mutilato o invalido di guerra, per fatto di guerra, per servizio o per lavoro; qualità di madre, fratello o sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra o per fatto di guerra, per servizio o lavoro, nonché stato di figlio o fratello di pensionato di guerra o per servizio, con specificazione della relativa categoria di pensione ovvero posizione di primo o secondo figlio maschio o di unico figlio maschio della vedova di guerra o di servizio, di invalido di guerra o per servizio di prima e seconda categoria, ivi comprese le qualifiche equiparate;

     f) condizione di portatore di handicap;

     g) condizione di parente disperso o irreperibile; avvenuto decesso di parenti diversi da quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani di parenti, coniuge o suoceri; parente a carico; orfano;

     h) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento di figli naturali; tutela, curatela; parentela, affinità, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale dei coniugi, abbandono del tetto coniugale;

     i) rappresentanza legale di persona, ente o società; cariche sociali ricoperte; assenza di fallimento, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria senza autorizzazione dell'esercizio dell'impresa;

     l) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi, al di fuori dell'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

     m) elezione a carica pubblica;

     n) condizione di sacerdote, diacono, religioso, con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo Stato;

     o) stato di volontario in servizio civile; espatriato; imbarcato su navi mercantili;

     p) posizione militare nei riguardi di altro Stato di cui si possiede anche la cittadinanza;

     q) possesso o assenza di licenze o autorizzazioni di porto d'armi;

     r) condizione di pensionato e categoria di pensione, erede, legatario, proprietario o usufruttuario o locatore o affittuario e ammontare del relativo canone; condizione di sfrattato, nonché ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

     s) codice fiscale; partita IVA;

     t) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; sussistenza di credito e debito;

     u) attività sportiva svolta e iscrizione alla competente federazione.

     2. La dichiarazione sostitutiva prevista dal presente regolamento non è ammessa per la presentazione dei documenti concernenti i concorsi e le altre forme di assunzione, restando la materia disciplinata dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nei singoli bandi.

 

          Art. 2. Presentazione dei documenti

     1. Conclusa favorevolmente l'istruttoria conseguente a domanda o in dipendenza di qualsiasi altro rapporto instauratosi con il cittadino, l'ufficio competente, senza indugio, fa richiesta all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di presentare, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della predetta lettera raccomandata, i documenti relativi ai fatti, stati o qualità personali per i quali è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, fatta eccezione per quei fatti, stati o qualità personali che risultano attestati in documenti già in possesso dello stesso ufficio o che esso sia tenuto a certificare.

     2. I documenti possono essere presentati direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso la data apposta dall'ufficio postale vale quale data di presentazione.

     3. L'Amministrazione non può emanare il provvedimento favorevole fino a che i documenti richiesti non siano pervenuti.

 

          Art. 3. Regolarizzazione e rettifica dei documenti e della dichiarazione

     1. L'ufficio competente, se rileva che sono stati presentati documenti irregolari o non conformi alla dichiarazione sostitutiva, li restituisce all'interessato, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, affinché provveda a regolarizzarli o a farli rettificare da chi li ha rilasciati.

     2. Nel caso che l'irregolarità si riscontri nella dichiarazione e riguardi elementi non essenziali, l'ufficio competente, ove, alla luce dei documenti prodotti, lo ritenga necessario per l'emanazione del provvedimento favorevole, richiede all'interessato apposita dichiarazione di rettifica, anche questa sottoscritta e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     3. La rettifica della dichiarazione non è ammessa se l'irregolarità riguarda elementi essenziali, nel quale caso il provvedimento favorevole non può essere emanato.

 

          Art. 4. Termine per la regolarizzazione e la rettifica

     1. Il termine per regolarizzare o rettificare i documenti e la dichiarazione, decorrente dalla ricezione del plico raccomandato, è fissato in giorni quindici, entro il quale l'interessato deve restituirli, debitamente regolarizzati all'ufficio che li ha trasmessi.

     2. La restituzione può avvenire direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso la data apposta dall'ufficio postale vale quale data di restituzione.

     3. Se il predetto termine trascorre senza che l'interessato abbia provveduto alla restituzione dei documenti o agli adempimenti richiesti, il provvedimento in suo favore non può essere emanato.