§ 80.6.8 - D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095.
Norme di esecuzione della legge 11 maggio 1971, n. 390, concernente la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:18/12/1972
Numero:1095


Sommario
Art. 1.      Per la riscossione dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti, con i procedimenti previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, viene dato apposito incarico, con atto [...]
Art. 2.      Il funzionario incaricato della riscossione dei proventi di cui al precedente articolo emette, all'atto della riscossione, apposita bolletta comprovante il versamento, effettuato da ciascun [...]
Art. 3.      Il primo ed il sedici di ciascun mese il funzionario incaricato della riscossione versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale ai [...]
Art. 4.      Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare il funzionario incaricato della riscossione trasmette al capo dell'ufficio da cui ha ricevuto l'incarico il rendiconto, [...]
Art. 5.      Il funzionario incaricato della riscossione è tenuto alla resa del conto giudiziale.


§ 80.6.8 - D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095.

Norme di esecuzione della legge 11 maggio 1971, n. 390, concernente la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti mediante apparecchi di riproduzione.

(G.U. 23 marzo 1973, n. 75)

 

     Art. 1.

     Per la riscossione dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti, con i procedimenti previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, viene dato apposito incarico, con atto del capo dell'ufficio centrale o periferico dell'Amministrazione dello Stato, a un funzionario della carriera di concetto o, in mancanza, della carriera esecutiva, appartenente alla stessa amministrazione.

     Questi deve tenere apposito registro cronologico dove annota tutte le copie dei documenti rilasciate, il nome e cognome del richiedente, l'importo versato ed il numero della bolletta emessa ai sensi del successivo articolo.

     Il registro, prima di essere usato, deve essere numerato e vistato in ogni pagina dal capo dell'ufficio o dal funzionario da lui delegato; in caso di mutamento dell'incaricato della riscossione, viene apposta la relativa annotazione sul registro che è firmata dall'incaricato uscente e da quello subentrante, il quale rilascia anche ricevuta delle somme fino a quel momento riscosse dal primo.

 

          Art. 2.

     Il funzionario incaricato della riscossione dei proventi di cui al precedente articolo emette, all'atto della riscossione, apposita bolletta comprovante il versamento, effettuato da ciascun richiedente, dell'importo dovuto in base alle tariffe stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 13 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

     Ciascun ufficio deve utilizzare un unico bollettario con fogli preventivamente numerati e muniti del bollo a secco della ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

     Ogni foglio del bollettario deve constare di tre parti, delle quali la prima è trattenuta dall'ufficio che rilascia la copia dei documenti, la seconda è allegata al conto giudiziale di cui al successivo art. 5 e la terza è consegnata al richiedente.

 

          Art. 3.

     Il primo ed il sedici di ciascun mese il funzionario incaricato della riscossione versa alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale ai sensi del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, l'ammontare delle somme riscosse nella quindicina precedente, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

     Le quietanze dei versamenti in tesoreria sono allegate al conto giudiziale.

 

          Art. 4.

     Entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare il funzionario incaricato della riscossione trasmette al capo dell'ufficio da cui ha ricevuto l'incarico il rendiconto, in duplice copia, delle riscossioni effettuate nel trimestre.

     Il rendiconto deve contenere gli estremi e l'importo di ciascuna bolletta di riscossione, il numero della relativa operazione annotata nel registro cronologico nonchè gli estremi e gli importi delle quietanze dei versamenti eseguiti alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

     Il capo dell'ufficio, dopo aver esaminato il rendiconto presentatogli ed aver riconosciuto la regolarità del medesimo, lo trasmette, non più tardi del giorno venticinque successivo alla scadenza del trimestre indicato nel primo comma, alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

     La ragioneria provinciale dello Stato, ove non abbia nulla da osservare, restituisce un esemplare del rendiconto, munito del proprio visto di regolarità.

 

          Art. 5.

     Il funzionario incaricato della riscossione è tenuto alla resa del conto giudiziale.

     Per le modalità ed i termini di presentazione di detto conto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato e negli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento.

     Il controllo sul conto giudiziale è esercitato dalla ragioneria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 4, la quale lo trasmette, nei termini stabiliti dal citato art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.