§ 80.5.582 - Legge 18 marzo 1968, n. 276.
Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:18/03/1968
Numero:276


Sommario
Art. unico.      I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della [...]


§ 80.5.582 - Legge 18 marzo 1968, n. 276. [1]

Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.

(G.U. 3 aprile 1968, n. 87)

 

     Art. unico.

     I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1° gennaio 1968 ai consiglieri di prima classe che a tale data abbiano compiuto l'anzianità prevista dall'art. 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n. 1479.

     Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1968 sono conferite le promozioni a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, ai vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale derivanti dalla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei concorsi suddetti precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio di cui al precedente comma.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.