§ 80.5.579 - Legge 12 dicembre 1967, n. 1233.
Corresponsione di compensi incentivanti al personale delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:12/12/1967
Numero:1233


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.
Art. 2.      L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.
Art. 3.      Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del [...]
Art. 4.      Per gli anni successivi ai primi due trienni la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli [...]
Art. 5.      Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di [...]
Art. 6.      Ai fini della determinazione del compenso previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si considera adeguato alle esigenze del servizio dell'anno 1967 il contingente di personale [...]


§ 80.5.579 - Legge 12 dicembre 1967, n. 1233. [1]

Corresponsione di compensi incentivanti al personale delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 29 dicembre 1967, n. 324)

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

     L'importo relativo sarà pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo art. 3. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno.

     Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente determinato al 1° luglio 1967 in 154.500 unità, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

 

          Art. 2.

     L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

     L'importo relativo sarà pari, per il primo triennio, al 50 per cento e, per il secondo triennio, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo art. 3. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno.

     Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unità al 1° luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

     In ogni caso la misura del compenso non potrà superare, a parità di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 3.

     Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati:

     1) la percentuale di aumento o di diminuzione che dovrà essere apportava ai contingenti di personale di ciascuna azienda in relazione alle variazioni di traffico, tenuto conto dei mezzi strumentali in atto per l'esercizio nei singoli settori dei servizi gestiti (meccanizzazione e automazione);

     2) il costo medio ponderato per ogni nuova unità che sarebbe occorsa per la copertura del fabbisogno di personale risultante dall'applicazione delle variazioni di cui al precedente punto.

     Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo deve essere rinnovato ogni triennio.

 

          Art. 4.

     Per gli anni successivi ai primi due trienni la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5.

     Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di personale di cui agli articoli 1 e 2 nonchè l'importo da erogare in applicazione della presente legge.

     I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidità di guerra o di servizio.

     In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.

 

          Art. 6.

     Ai fini della determinazione del compenso previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si considera adeguato alle esigenze del servizio dell'anno 1967 il contingente di personale rispettivamente indicato negli stessi articoli.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.