§ 80.5.537 – D.P.R. 8 settembre 2000, n. 324.
Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/09/2000
Numero:324


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Programmazione.
Art. 3.  Concorsi per esami.
Art. 4.  Commissioni esaminatrici.
Art. 5.  Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 6.  Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 7.  Prove preselettive.
Art. 8.  Termine delle procedure concorsuali.
Art. 9.  Ciclo di attività formative.
Art. 10.  Norma di rinvio.
Art. 11.  Norme transitorie.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 80.5.537 – D.P.R. 8 settembre 2000, n. 324. [1]

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(G.U. 8 novembre 2000, n. 261).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, e definisce i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi per esami, attraverso i quali è consentito l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, di cui al medesimo articolo 28.

 

          Art. 2. Programmazione.

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono determinati in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

 

          Art. 3. Concorsi per esami.

     1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica bandisce, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lettera b) del medesimo comma.

     2. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 4. Commissioni esaminatrici.

     1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, salvo nel caso di concorsi indetti da enti pubblici non economici, i quali vi provvedono direttamente, e sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

     2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente è scelto fra i dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonché tra i professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a riposo.

     3. Gli altri due o più componenti sono scelti fra dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti nelle materie di esame oggetto dei concorsi.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.

     5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

     6. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.

 

          Art. 5. Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     1. Il concorso per esami, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in due prove scritte ed in una prova orale, su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché le amministrazioni interessate, e specificate nel bando di concorso:

     a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine all'analisi e la soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;

     b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso, e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale;

     c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

 

          Art. 6. Modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     1. Il concorso per esami al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in due prove scritte e in una prova orale, su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione e specificate nel bando di concorso:

     a) le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche specificate nel bando di concorso, di ambito giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;

     b) la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso e mira a verificare la preparazione nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale;

     c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale.

     2. Le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari previsti come requisiti per l'accesso alla procedura selettiva di cui al presente articolo, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 7. Prove preselettive.

     1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6, nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso, ivi compresa la lingua straniera prescelta dal candidato, nonché del possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. Le prove preselettive possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate.

 

          Art. 8. Termine delle procedure concorsuali.

     1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 5 devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta e quelle di cui all'art. 6 del medesimo decreto entro nove mesi dalla prima prova scritta.

 

          Art. 9. Ciclo di attività formative.

     1. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare cicli di attività formative organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I cicli comprendono un periodo di attività didattica e un periodo di applicazione pratica.

     2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma predisposto per ciascuno di essi dalla Scuola in relazione alle due distinte procedure concorsuali previste dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini della durata complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i diversi cicli formativi.

     3. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5, il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 12 mesi e si deve articolare in un periodo di attività didattica non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al trenta per cento dell'intera durata.

     4. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 il ciclo formativo ha una durata massima non superiore a 18 mesi e si deve articolare in un periodo di attività didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata.

     5. I periodi dedicati alla didattica e all'applicazione sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo secondo il programma stabilito dalla Scuola.

     6. I periodi di applicazione possono svolgersi presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private, secondo modalità che assicurino l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze professionali.

     7. L'attività didattica è di regola organizzata in modo da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 5 tali forme di collaborazione devono comunque riguardare almeno un terzo delle attività didattiche previste dal ciclo formativo.

     8. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale.

 

          Art. 10. Norma di rinvio.

     1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non incompatibili. Le graduatorie finali dei concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e rese consultabili via Internet. Gli enti pubblici non economici provvedono, per i concorsi banditi direttamente ai sensi dell'art. 3, mediante pubblicazione sui propri bollettini ufficiali.

 

          Art. 11. Norme transitorie.

     1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, la Scuola superiore della pubblica amministrazione modifica il bando di concorso del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998 adeguandolo alle disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle prove concorsuali e alla predisposizione dei cicli formativi previsti per i concorsi di cui all'articolo 6. I requisiti di ammissione rimangono regolati dalle disposizioni vigenti al momento del bando del 6 aprile 1998.

     2. La quota di posti di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per i quali sono ammessi a partecipare candidati anche se non in possesso del previsto titolo post-universitario, è determinata nella misura del settanta per cento dei posti messi a concorso con il primo bando e del cinquanta per cento dei posti messi a concorso con il secondo bando.

 

          Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, con le limitazioni ivi stabilite.