§ 80.5.478 – D.M. 8 maggio 1997, n. 187.
Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:08/05/1997
Numero:187


Sommario
Art. 1.  Pensione di inabilità.
Art. 2.  Requisiti.
Art. 3.  Presentazione e contenuto della domanda.
Art. 4.  Istruttoria.
Art. 5.  Commissioni mediche.
Art. 6.  Accertamenti sanitari.
Art. 7.  Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari.
Art. 8.  Liquidazione, pagamento e decorrenza.
Art. 9.  Misura.
Art. 10.  Incompatibilità.
Art. 11.  Rinvii.


§ 80.5.478 – D.M. 8 maggio 1997, n. 187.

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

(G.U. 30 giugno 1997, n. 150).

 

     Art. 1. Pensione di inabilità.

     1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1996 per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di inabilità".

     2. La pensione di inabilità è riversibile ai superstiti.

 

          Art. 2. Requisiti.

     1. La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

     b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;

     c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).

 

          Art. 3. Presentazione e contenuto della domanda.

     1. La pensione di inabilità è attribuita a domanda.

     2. La domanda è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

     3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. E' fatta salva la possibilità di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati.

     4. L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

 

          Art. 4. Istruttoria.

     1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilità conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari cui è demandato tale accertamento in caso di infermità dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.

     2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 5. Commissioni mediche.

     1. La commissione medica competente secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1, ricevuta la domanda dall'amministrazione o ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione all'interessato della data in cui è convocato per gli accertamenti sanitari.

     2. Il presidente della commissione, per ciascuna pratica medico - legale, designa un membro relatore, il cui nominativo è comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari. In caso di giustificato motivo, il presidente può sostituire il membro relatore, facendone annotazione nel verbale di visita e dandone comunicazione all'interessato.

     3. La commissione esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede. Nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede della commissione, il presidente può disporre l'esecuzione della visita domiciliare a cura del membro relatore e, se ritenuto necessario, di altro membro della commissione.

     4. La commissione può esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti dall'interessato quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione può pronunciare il suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, in originale o in copia conforme, e può altresì disporre il ricovero e richiedere accertamenti sanitari anche presso tali strutture.

     5. L'interessato ha la facoltà di farsi assistere, nel corso degli accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita medica. Il medico di fiducia può formulare osservazioni e chiederne la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6.

     6. Le spese relative al medico di fiducia sono a carico dell'interessato.

     7. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo.

     8. La commissione si pronuncia a maggioranza; l'eventuale membro dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.

 

          Art. 6. Accertamenti sanitari.

     1. Il membro relatore della commissione, al termine degli accertamenti sanitari, redige un processo verbale dal quale devono risultare:

     a) la data di definizione del verbale e le generalità dell'interessato;

     b) gli accertamenti eseguiti;

     c) il giudizio diagnostico sulle infermità riscontrate con l'indicazione della menomazione complessiva che compromette l'efficienza psico - fisica;

     d) il giudizio sulle conseguenze che le infermità riscontrate determinano sulla idoneità al servizio, indicando se queste costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione lavorativa;

     e) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro;

     f) se la eventuale inabilità di cui ai precedenti punti d) ed e) è determinata da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio. Nei casi di coesistenza di infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, occorre precisare se la inabilità è determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre;

     g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia;

     h) le eventuali osservazioni del membro dissenziente della commissione, in caso di giudizio non unanime;

     i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione.

     2. La commissione restituisce all'amministrazione o ente richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione.

     3. La commissione, decorso il termine di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, restituisce inevasa la pratica dell'interessato che non si sia presentato, entro il predetto termine, senza darne comunicazione.

 

          Art. 7. Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari.

     1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è gia intervenuta.

     2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attesti uno stato di inabilità permanente al servizio non si procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.

     3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo 3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.

 

          Art. 8. Liquidazione, pagamento e decorrenza.

     1. L'amministrazione o ente, cui sono demandati ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione ordinario, provvedono alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilità.

     2. La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

     3. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermità non dipendenti da causa di servizio, intervenuti in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e quella di emanazione del presente decreto, la pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo degli accertamenti sanitari previsti ai precedenti articoli 5 e 6 per il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

     4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un provvedimento di diniego della pensione di inabilità in caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

          Art. 9. Misura.

     1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilità è calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianità superiore a 40 anni.

     2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianità contributive indicate all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di appartenenza.

     3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni.

     4. L'importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l'80% della base pensionabile né l'ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

 

          Art. 10. Incompatibilità.

     1. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ed è revocato in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali è stato attribuito il trattamento.

 

          Art. 11. Rinvii.

     1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di inabilità trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermità e di liquidazione delle pensioni ordinarie.

     2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle pensioni di inabilità, nonché nell'articolo 13 della citata legge, al fine di garantire in particolare l'aggiornamento tecnicoscientifico e quello obbligatorio professionale del personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari.

     3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le infermità dipendenti da causa di servizio.