§ 80.5.401 – D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 144.
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:25/01/1994
Numero:144


Sommario
Art. 1.  Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Art. 2.  Comitato direttivo.
Art. 3.  Presidente dell'Agenzia.
Art. 4.  Comitato di coordinamento.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Incarichi ad esperti.
Art. 7.  Compensi.
Art. 8.  Gestione finanziaria e controllo.
Art. 9.  Oneri a carico di altri enti.


§ 80.5.401 – D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 144.

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

(G.U. 1 marzo 1994, n. 49).

 

     Art. 1. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

     1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, istituita dall'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, di seguito denominata Agenzia, ha personalità giuridica, è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia ha sede in Roma.

     2. L'Agenzia ha il fine di rappresentare le pubbliche amministrazioni per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività con il minore onere per essa, attenendosi alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, impartite ai sensi degli articoli 50, commi 1, 4 e 5, e 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificati dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

     3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una relazione sull'attività svolta nell'anno pecedente, con la indicazione anche di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Dipartimento della funzione pubblica riferisce annualmente al Parlamento sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

          Art. 2. Comitato direttivo.

     1. Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge all'Agenzia. Elegge, fra i suoi componenti, il presidente. Delibera le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi e, valutati i carichi di lavoro, propone, dopo un biennio di attività dell'Agenzia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica modifiche al contingente di personale di cui all'art. 5 ed alla tabella allegata; delibera le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Le delibere relative sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la funzione pubblica, entro quindici giorni dall'invio; le delibere riguardanti le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità sono approvate d'intesa con il Ministro del tesoro.

     2. Il comitato direttivo, con delibera, dispone che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni siano esercitate da un altro componente e può delegare propri compiti a singoli componenti dello stesso comitato.

 

          Art. 3. Presidente dell'Agenzia.

     1. Il presidente dell'Agenzia è eletto tra i componenti del comitato direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il comitato direttivo.

 

          Art. 4. Comitato di coordinamento.

     1. Il comitato di coordinamento è costituito da quattordici rappresentanti delle amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione collettiva, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), dalla Conferenza dei presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, dalla Conferenza permanente dei rettori delle università, nonchè dalla Conferenza dei direttori generali del personale dei Ministeri, allargata ai direttori generali delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ed ai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione. La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome designa quattro componenti e la Conferenza dei direttori generali dei Ministeri designa tre componenti.

     2. Il comitato di coordinamento coadiuva il comitato direttivo, cui fornisce pareri per la definizione di questioni attinenti al personale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     3. Nell'ambito del comitato di coordinamento è eletto un coordinatore, che annualmente è sostituito da altro componente, con il criterio della rotazione delle rappresentanze. Il coordinatore convoca le riunioni del comitato e ne fissa l'ordine del giorno.

     4. In sede di prima applicazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli organismi di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, designano al presidente dell'Agenzia i componenti del comitato di coordinamento.

 

          Art. 5. Personale.

     1. L'Agenzia, nei limiti indicati nel quadro A della tabella allegata al presente regolamento, si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, in posizione di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     2. Le richieste di comando, fuori ruolo e, per quanto riguarda i docenti universitari, di aspettativa sono formulate dal presidente, previa deliberazione del comitato direttivo. Nelle more del formale perfezionamento di comando, fuori ruolo o di aspettativa, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata nella richiesta, purchè vi siano gli assensi degli interessati e non vi si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

     3. Entro il 15 dicembre di ogni anno il presidente dell'Agenzia, anche su indicazione delle pubbliche amministrazioni, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale da collocare o confermare presso l'Agenzia in posizione di comando, fuori ruolo o di aspettativa; di norma, un quinto del contingente proviene dalle regioni.

     4. Il personale in servizio presso l'Agenzia è tenuto alla riservatezza e si attiene agli indirizzi impartiti dal presidente dell'Agenzia.

 

          Art. 6. Incarichi ad esperti.

     1. L'Agenzia si avvale della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarico conferito, a tempo pieno o parziale, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con incarico di consulenza ai sensi dell'art. 29 della medesima legge.

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, nei limiti indicati nel quadro B della tabella allegata al presente regolamento, dal comitato direttivo.

 

          Art. 7. Compensi.

     1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 29, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'indennità da corrispondere ai componenti del comitato direttivo dell'Agenzia.

     2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, spetta un'indennità, con importi e modalità determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. L'importo dell'indennità non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non è cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia è sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera è successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 [1].

 

          Art. 8. Gestione finanziaria e controllo.

     1. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti del fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

     2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha la durata di un anno, coincidente con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi, unitamente alle relative relazioni illustrative, dal presidente dell'Agenzia all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li approva, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro i successivi trenta giorni. Il bilancio consuntivo è trasmesso con la relativa relazione, non oltre quindici giorni dalla sua approvazione, alla Corte dei conti ai fini del controllo consuntivo.

     3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla relazione di due revisori dei conti, nominati rispettivamente con decreto del Ministro per la funzione pubblica e con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 9. Oneri a carico di altri enti.

     1. Gli oneri relativi al personale e per l'attività dei componenti del comitato di coordinamento restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     2. Le amministrazioni rappresentate o assistite dall'Agenzia nella contrattazione decentrata, su richiesta del comitato direttivo, mettono a disposizione, con oneri a proprio carico, sedi e mezzi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia medesima.

 

 

Tabella

Contingente di personale e esperti

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 610.