§ 80.5.30F - Legge 2 aprile 1975, n. 108.
Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:02/04/1975
Numero:108


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso il Ministero della difesa il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, con la consistenza indicata nell'annessa tabella.
Art. 2.      Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al precedente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio [...]
Art. 3.      Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'art. 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:
Art. 4.      Il numero dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica del ruolo istituito con la presente legge è portato in detrazione alla dotazione organica delle corrispondenti qualifiche del [...]
Art. 5.      I soprannumeri che, per effetto delle detrazioni di organico previste dal precedente art. 4, si determinino nelle varie qualifiche del ruolo di cui alla tabella 65 annessa al decreto del [...]
Art. 6.      All'onere annuo derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1975 e [...]


§ 80.5.30F - Legge 2 aprile 1975, n. 108. [1]

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica.

(G.U. 19 aprile 1975, n. 104)

 

     Art. 1.

     E' istituito presso il Ministero della difesa il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, con la consistenza indicata nell'annessa tabella.

     Il personale di cui al precedente comma è destinato a prestare servizio presso gli stabilimenti o gli enti sanitari militari con le mansioni previste dall'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

 

          Art. 2.

     Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al precedente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

     Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di concorso. Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito col bando di concorso.

 

          Art. 3.

     Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'art. 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

     a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

     b) mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera a), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'art. 2.

     Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il Ministro per la difesa sentito il consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

     Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     Il personale di cui alla lettera b) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

 

          Art. 4.

     Il numero dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica del ruolo istituito con la presente legge è portato in detrazione alla dotazione organica delle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

 

          Art. 5.

     I soprannumeri che, per effetto delle detrazioni di organico previste dal precedente art. 4, si determinino nelle varie qualifiche del ruolo di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono riassorbiti in ragione di un decimo delle successive vacanze.

 

          Art. 6.

     All'onere annuo derivante dalla presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

 

 

     Tabella

     Ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.