§ 80.5.286 – L. 2 aprile 1968, n. 486.
Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:02/04/1968
Numero:486


Sommario
Art. 1.      Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente
Art. 2.      Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'art. 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete l'indennità speciale di cui all'art. 32 [...]
Art. 3.      Al personale di cui all'art. 2 compete l'indennità di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella [...]
Art. 4.      La liquidazione e la rivalutazione della pensione di cui all'art. 1, la corresponsione della indennità di cui all'art. 2, i provvedimenti relativi alla buonuscita di cui [...]
Art. 5.      Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli zaptié e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. [...]
Art. 6.      Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti
Art. 7.      All'onere annuo di lire 16.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 [...]


§ 80.5.286 – L. 2 aprile 1968, n. 486. [1]

Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

(G.U. 30 aprile 1968, n. 109).

 

     Art. 1.

     Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente:

     maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alla cessazione delle ostilità nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943);

     maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purchè nominati sciumbasci prima di tale data;

     maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.

     L'equiparazione di cui al comma precedente è limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.

     Le pensioni già liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.

 

          Art. 2.

     Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'art. 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete l'indennità speciale di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

     L'indennità di cui al comma precedente va corrisposta sino al sessantacinquesimo anno di età e non può decorrere da data anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.

 

          Art. 3.

     Al personale di cui all'art. 2 compete l'indennità di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella presente legge.

     L'indennità di cui al comma precedente sarà liquidata effettuando ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.

 

          Art. 4.

     La liquidazione e la rivalutazione della pensione di cui all'art. 1, la corresponsione della indennità di cui all'art. 2, i provvedimenti relativi alla buonuscita di cui all'art. 3 e quanto altro in avvenire possa interessare in campo quiescenziale il personale militare che è oggetto della presente legge e della legge 14 marzo 1957, n. 108, sono di competenza del Ministero della difesa (Esercito) che vi provvede su domanda degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli zaptié e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. 108, presso comandi dell'Arma dei carabinieri, il servizio da valutare in pensione sarà, con gli aumenti d'uso, quello effettivamente prestato fino al momento dell'effettiva cessazione dal servizio stesso.

     Salvo i casi previsti nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello stato dei sottufficiali nazionali il personale di cui al comma precedente sarà tenuto in servizio fino al limite di età stabilito per il rispettivo grado di parificazione.

     Al personale di cui al presente articolo, gravante sul Ministero della difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennità speciale e di buonuscita secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva cessazione dal servizio per i sottufficiali nazionali di grado equiparato.

 

          Art. 6.

     Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

 

          Art. 7.

     All'onere annuo di lire 16.900.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.