§ 80.5.27a - Legge 28 aprile 1967, n. 264.
Modificazione dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/04/1967
Numero:264


Sommario
Art. unico.      L'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato


§ 80.5.27a - Legge 28 aprile 1967, n. 264.

Modificazione dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

(G.U. 16 maggio 1967, n. 122).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato:

     "La norma di cui al secondo comma dell'art. 11, relativamente alla età massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi, non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge".