§ 80.5.249 – L. 28 febbraio 1963, n. 361.
Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/02/1963
Numero:361


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di [...]
Art. 2.      L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive [...]
Art. 3.      La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla precedente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo che non debba essere ripristinato nella stessa o in [...]
Art. 4.      L'assegno di cui al precedente articolo è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione [...]
Art. 5. 


§ 80.5.249 – L. 28 febbraio 1963, n. 361. [1]

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio:

     L'assegno è a carico rispettivamente dei Comuni e delle Provincie.

 

          Art. 2.

     L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'art. 1 della presente legge.

     Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 giugno 1962 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressione di carriera.

 

          Art. 3.

     La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla precedente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo che non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

     Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

 

          Art. 4.

     L'assegno di cui al precedente articolo è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

 

          Art. 5. [2]

     La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.