§ 80.5.23e - Legge 16 dicembre 1961, n. 1463.
Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/12/1961
Numero:1463


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Alla copertura della spesa occorrente si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.


§ 80.5.23e - Legge 16 dicembre 1961, n. 1463. [1]

Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.

(G.U. 23 gennaio 1962, n. 20).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, è sostituito dal seguente:

     "Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874".

 

          Art. 2.

     Alla copertura della spesa occorrente si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.