§ 80.5.19e - Legge 13 agosto 1957, n. 762.
Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:13/08/1957
Numero:762


Sommario
Art. unico.      Dopo il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma


§ 80.5.19e - Legge 13 agosto 1957, n. 762.

Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

(G.U. 2 settembre 1957, n. 217).

 

 

     Art. unico.

     Dopo il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     "I salariati statali in attività di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e di vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'età, avranno diritto, allorchè saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa già costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio".