§ 80.5.147 – L. 15 maggio 1954, n. 277.
Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:15/05/1954
Numero:277


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla posizione di fuori quadro che abbiano [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951
Art. 3.      Al maggior onere di lire 32.100.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli [...]


§ 80.5.147 – L. 15 maggio 1954, n. 277. [1]

Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.

(G.U. 15 giugno 1954, n. 135).

 

     Art. 1.

     In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla posizione di fuori quadro che abbiano prestato servizio nella posizione stessa con incarico di organico, nonchè gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute all'ufficiale di tale ultimo grado, ai sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201, o del combinato disposto di detto art. 24 con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2193, o dell'art. 4 del regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, liquidano la pensione, rispettivamente sulla base dello stipendio del grado conseguito nella posizione di fuori quadro e sulla base dello stipendio del grado superiore, sempre che detti stipendi competessero agli interessati per le disposizioni ad essi applicabili.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.

 

          Art. 3.

     Al maggior onere di lire 32.100.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.