§ 80.5.9a - Legge 12 luglio 1949, n. 386.
Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:12/07/1949
Numero:386


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 [...]
Art. 2.      L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 del predetto decreto, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o [...]
Art. 3.      Per il personale insegnante di ogni ordine e grado che chieda l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.9a - Legge 12 luglio 1949, n. 386. [1]

Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 13 luglio 1949, n. 158).

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949.

 

          Art. 2.

     L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 del predetto decreto, è elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente.

 

          Art. 3.

     Per il personale insegnante di ogni ordine e grado che chieda l'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.