§ 80.5.45 – D.Lgs.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 375.
Provvedimenti riguardanti il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per le situazioni determinatesi durante il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:15/11/1946
Numero:375


Sommario
Art. 1.      Il personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, comunque denominato, compreso quello salariato, licenziato con provvedimento privo di efficacia [...]
Art. 2.      Al personale civile non di ruolo, licenziato con provvedimento giuridicamente inefficace ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, e riammesso [...]
Art. 3.      La posizione del personale civile non di ruolo che alla data del licenziamento previsto dall'art. 1 si trovasse nelle condizioni indicate nel regio decreto-legge 1° [...]
Art. 4.      E' convalidato il licenziamento disposto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale nei confronti del personale non di ruolo arruolatosi [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 80.5.45 – D.Lgs.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 375. [1]

Provvedimenti riguardanti il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per le situazioni determinatesi durante il periodo della occupazione tedesca.

(G.U. 7 dicembre 1946, n. 279).

 

     Art. 1.

     Il personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, comunque denominato, compreso quello salariato, licenziato con provvedimento privo di efficacia giuridica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, é non riassunto in servizio alla data del presente decreto, è considerato in servizio sino alla scadenza del termine stabilito nel contratto di impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina. Al personale medesimo è corrisposta la indennità di licenziamento spettante all'anzidetto termine, detratte le somme già percepite allo stesso titolo ed il compenso speciale concesso in base al decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329.

     Il licenziamento preveduto nel precedente comma, qualora sia dovuto a motivi disciplinari, può essere dichiarato valido con decreto motivato del Ministro competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Al personale civile non di ruolo, licenziato con provvedimento giuridicamente inefficace ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, e riammesso in servizio anteriormente alla data del presente decreto, per il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riammissione in servizio non sarà corrisposta alcuna retribuzione. Le somme eventualmente già corrisposte non saranno recuperate.

     Il periodo stesso è computato ad ogni altro effetto.

     L'indennità di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329, corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo, saranno defalcati nella liquidazione del trattamento di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego non di ruolo.

 

          Art. 3.

     La posizione del personale civile non di ruolo che alla data del licenziamento previsto dall'art. 1 si trovasse nelle condizioni indicate nel regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e successive estensioni, resta regolata dalle disposizioni contenute nel citato regio decreto-legge e successive modificazioni.

     Per il personale previsto dal precedente comma, congedato dal servizio militare anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che non abbia presentato la domanda di riammissione in servizio, il termine per la relativa presentazione decorre dalla data suddetta.

 

          Art. 4.

     E' convalidato il licenziamento disposto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale nei confronti del personale non di ruolo arruolatosi volontariamente nelle formazioni militari della predetta sedicente repubblica sociale, ovvero chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.