§ 80.3.2 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 58.
Nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:01/02/1945
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, cessano d'avere efficacia
Art. 2.      Fino a quando resteranno in vigore le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, l'ultima parte della formula di [...]
Art. 3.      La promulgazione dei decreti Luogotenenziali, da inserirsi nella Raccolta ufficiale è espressa con la formula indicata nell'articolo precedente, eliminate le parole [...]
Art. 4.      Il regio decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, cessa di avere efficacia a partire dal 1° gennaio 1945


§ 80.3.2 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 58. [1]

Nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti.

(G.U. 17 marzo 1945, n. 33)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, cessano d'avere efficacia.

     Rimane tuttavia ferma, fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto da pubblicarsi nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, la sospensione temporanea delle norme che richiedono, per l'emanazione dei decreti Luogotenenziali o di altri provvedimenti, il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi o tecnici.

 

          Art. 2.

     Fino a quando resteranno in vigore le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, l'ultima parte della formula di promulgazione dei decreti legislativi Luogotenenziali è la seguente:

     "Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato".

 

          Art. 3.

     La promulgazione dei decreti Luogotenenziali, da inserirsi nella Raccolta ufficiale è espressa con la formula indicata nell'articolo precedente, eliminate le parole "come legge dello Stato".

 

          Art. 4.

     Il regio decreto 30 ottobre 1943, n. 3/B, cessa di avere efficacia a partire dal 1° gennaio 1945.

     Da tale data sarà ripresa la pubblicazione della serie ordinaria della "Gazzetta Ufficiale" del Regno, ed in essa sono pubblicati tutti i provvedimenti e gli atti indicati nell'art. 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252, ancorché rechino l'ordine di pubblicazione nella serie speciale della "Gazzetta" medesima.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.