§ 80.1.a - Legge 16 novembre 1939, n. 1889.
Modificazione delle norme per l'assunzione da parte dell'avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:16/11/1939
Numero:1889


Sommario
Art. 1.      All'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, [...]
Art. 2.      Con decreto, da emanarsi di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicate [...]


§ 80.1.a - Legge 16 novembre 1939, n. 1889.

Modificazione delle norme per l'assunzione da parte dell'avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali.

(G.U. 27 dicembre 1939, n. 299).

 

 

     Art. 1.

     All'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

     "Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi ministri per la grazia e giustizia e per le finanze".

 

          Art. 2.

     Con decreto, da emanarsi di concerto con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicate le amministrazioni od enti rispetto ai quali sono tenute ferme le autorizzazioni già concesse, anche se anteriormente alla entrata in vigore del testo unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611.

     Si intendono revocate le autorizzazioni già concesse, rispetto alle amministrazioni od enti non compresi nel menzionato decreto.

     Per gli affari in corso la revoca ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto previsto nel primo comma del presente articolo.