§ 80.1.2 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 400.
Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:13/05/1947
Numero:400


Sommario
Art. 1.      Ferma restando la corresponsione delle altre indennità a qualsiasi titolo attualmente corrisposte ai magistrati dell'Ordine giudiziario, la indennità di toga per gli stessi è stabilita nella [...]
Art. 2.      La indennità di toga prevista dal precedente articolo è attribuita anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare ed agli avvocati e [...]
Art. 3.      Ferme restando le altre norme del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, ai magistrati dell'Ordine giudiziario ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente [...]
Art. 4.      Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1947
Art. 5.      Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 80.1.2 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 400. [1]

Provvedimenti economici per il personale dell'Ordine giudiziario, per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato.

(G.U. 4 giugno 1947, n. 125).

 

Art. 1.

     Ferma restando la corresponsione delle altre indennità a qualsiasi titolo attualmente corrisposte ai magistrati dell'Ordine giudiziario, la indennità di toga per gli stessi è stabilita nella misura risultante dalla annessa tabella, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia.

 

     Art. 2.

     La indennità di toga prevista dal precedente articolo è attribuita anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare ed agli avvocati e procuratori dello Stato.

 

     Art. 3.

     Ferme restando le altre norme del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, ai magistrati dell'Ordine giudiziario ed al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente dal grado, i compensi per lavoro straordinario possono essere corrisposti fino alla misura massima di sessanta ore mensili, in rapporto a prestazioni straordinarie effettivamente rese.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1947.

 

     Art. 5.

     Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

 

     Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

 

ALLEGATO

(Omissis).


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561.