§ 7.4.1 – L. 18 giugno 1969, n. 323.
Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.4 porto d'armi
Data:18/06/1969
Numero:323


Sommario
Art. unico. 


§ 7.4.1 – L. 18 giugno 1969, n. 323.

Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.

(G.U. 8 luglio 1969, n. 170).

 

     Art. unico.

     Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.

     La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza [1].

     La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di L. 5000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 12.