§ 7.3.8 – L. 23 dicembre 1974, n. 694.
Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:23/12/1974
Numero:694


Sommario
Art. 1.      Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sè, sulla persona o [...]
Art. 2.      Salve le disposizioni di cui al successivo art. 3
Art. 3.      I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sè, sulla [...]
Art. 4.      Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'art. 73 del [...]
Art. 5.      Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 [...]
Art. 6.      Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 1.000.000


§ 7.3.8 – L. 23 dicembre 1974, n. 694.

Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.

(G.U. 31 dicembre 1974, n. 340).

 

     Art. 1.

     Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sè, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.

     L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.

     Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.

 

          Art. 2.

     Salve le disposizioni di cui al successivo art. 3:

     a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero - in transito su scalo nazionale - ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denunzia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente art. 1, ai quali spetta di impartire le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;

     b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunziare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente art. 1.

     Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore per l'osservanza degli obblighi previsti nell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 3.

     I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sè, sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell'art. 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 4.

     Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'art. 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari delle forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi previste dai rispettivi regolamenti militari.

     Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell'aeromobile.

 

          Art. 5.

     Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 6.

     Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire 1.000.000 [1].

     Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'art. 2, è punito con la multa fino a lire 60.000 [2].


[1] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[2] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.