§ 7.1.2 – L. 12 dicembre 1973, n. 993.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.1 accordi internazionali
Data:12/12/1973
Numero:993


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed agli atti connessi di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'articolo [...]
Articolo 3.      La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 400.000 annue, sarà a carico del bilancio del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco [...]
Art. I.      Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, [...]
Art. II.      I punzoni dei Banchi di prova ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti saranno riconosciuti sul territorio delle altre Parti contraenti a condizione che siano stati [...]
Art. III.      La composizione e le attribuzioni della Commissione internazionale permanente sono determinate dal regolamento allegato alla presente convenzione. Tale regolamento è [...]
Art. IV.      In caso di dubbio o di discussione circa l'interpretazione o l'applicazione di uno dei punti di ordine tecnico determinati da una decisione della Commissione [...]
Art. V.      La presente convenzione è aperta alla firma a partire dal 1° luglio 1969
Art. VI.      1. Ciascuno dei Governi firmatari notificherà al Governo del Regno del Belgio l'adempimento delle formalità costituzionalmente richieste per l'entrata in vigore della [...]
Art. VII.      1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Governo non firmatario potrà aderirvi indirizzando al Governo del Regno del Belgio, per via diplomatica, una [...]
Art. VIII.      1. Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente convenzione non prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della stessa nei suoi confronti. La [...]
Art. IX.      Il Governo del Regno del Belgio notificherà a tutti i Governi firmatari e aderenti la data di ricevimento delle notifiche di cui agli articoli VI e , VII e VIII
Art. X.      Sino all'entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 5, alinea 1 del suo regolamento, resteranno validi: gli apparecchi campione [...]
Art. XI.      La presente convenzione sostituisce la convenzione per la creazione di norme uniformi per il riconoscimento reciproco dei punzoni ufficiali di prova delle armi da fuoco [...]
Articolo 1.      La Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili è composta dai delegati di ciascuna delle Parti contraenti. Ogni Parte contraente [...]
Articolo 2.      1. Al termine di ognuna delle sue sessioni, la Commissione internazionale permanente elegge il Presidente della sessione seguente fra i delegati dello Stato sul cui [...]
Articolo 3.      Un Ufficio permanente, con a capo un Direttore, designato dal Governo del Regno del Belgio con l'accordo delle Parti contraenti è incaricato di assicurare
Articolo 4.      1. La Commissione internazionale permanente si riunisce su convocazione dell'Ufficio permanente. Essa può essere convocata a richiesta di una delle delegazioni delle [...]
Articolo 5.      1. Le Parti contraenti autorizzano la Commissione internazionale permanente a prendere tutte le decisioni utili nel quadro degli scopi definiti nell'articolo I della [...]
Articolo 6.      Al fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni che precedono, le Parti contraenti comunicano, per via diplomatica, al Governo del Regno del Belgio, che le [...]
Articolo 7.      1. Le decisioni della Commissione internazionale permanente sono soggette a votazioni, sia nel corso delle sessioni, che per corrispondenza
Articolo 8.      1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi che seguono la notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 5, nessuna delle Parti contraenti si oppone o formula [...]
Articolo 9.      La lingua ufficiale della Commissione internazionale permanente è quella francese
Articolo 10.      Le spese dell'Ufficio permanente sono sostenute congiuntamente da tutti gli Stati contraenti
Articolo 11.      Il presente regolamento ha lo stesso valore e la stessa durata della convenzione, di cui è parte integrante


§ 7.1.2 – L. 12 dicembre 1973, n. 993.

Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969.

(G.U. 19 febbraio 1974, n. 46).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed agli atti connessi di cui all'articolo precedente dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI della convenzione stessa.

 

          Articolo 3.

     La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 400.000 annue, sarà a carico del bilancio del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone Valtrompia, che darà comunicazione di ciascun versamento al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

 

Convenzione per il riconoscimento reciproco

dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili

 

          Art. I.

     Viene istituita una commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili, qui appresso indicata Commissione internazionale permanente, abbreviata con la sigla CIP.

     Essa ha il compito:

     1) di scegliere, da un lato, gli apparecchi che serviranno da campione per la misurazione della pressione di tiro e, dall'altro, i procedimenti di misurazione che i servizi ufficiali dovranno utilizzare per determinare, nel modo più pratico e preciso, la pressione sviluppata dalle cartucce da tiro e da prova:

     a) nelle armi da caccia, da tiro, da difesa, ad eccezione delle armi destinate alla guerra terrestre, navale o aerea; tuttavia le Parti contraenti hanno la facoltà di utilizzare per tutte o per una parte di queste ultime armi, gli strumenti ed i procedimenti di misurazione adottati;

     b) in tutti gli altri dispositivi portatili, armi od apparecchi a scopi industriali o professionali non menzionati in precedenza e che utilizzano una carica di esplosivo per la propulsione, sia di un proiettile, sia di qualsivoglia elemento meccanico e la cui prova sia riconosciuta necessaria dalla Commissione internazionale permanente.

     Detti apparecchi saranno denominati "apparecchi campione".

     2) di determinare la natura e le modalità di esecuzione delle prove ufficiali alle quali dovranno, per offrire ogni garanzia di sicurezza, essere sottoposte le armi o gli apparecchi indicati ai paragrafi 1), a) e b).

     Dette prove saranno designate con l'espressione "prove campione".

     3) di apportare agli apparecchi campione di misurazione, ai metodi d'impiego ad essi relativi nonché alle prove campione, tutti i perfezionamenti, modifiche o complementi richiesti dal progresso della metrologia, della fabbricazione delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industriali o professionali, nonché delle loro munizioni.

     4) di ricercare l'unificazione delle dimensioni della camera di cartuccia delle armi da fuoco poste in commercio e le modalità di controllo e di prova delle loro munizioni.

     5) di esaminare le leggi e i regolamenti relativi alla prova ufficiale delle armi da fuoco portatili emanate dai Governi contraenti al fine di accertare che siano conformi alle disposizioni adottate in applicazione del precedente paragrafo 2).

     6) di dichiarare in quali Stati contraenti l'esecuzione delle prove corrisponda alla prova campione di cui al paragrafo 2) e di pubblicare una tabella riproducente i modelli dei punzoni utilizzati dai Banchi di prova ufficiali dei detti Stati sia attualmente sia a partire dalla firma della convenzione del 15 luglio 1914.

     7) di ritirare la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 6) e di modificare la tabella ove non siano più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6).

 

          Art. II.

     I punzoni dei Banchi di prova ufficiali di ciascuna delle Parti contraenti saranno riconosciuti sul territorio delle altre Parti contraenti a condizione che siano stati oggetto della dichiarazione di cui al paragrafo 6) dell'articolo I.

 

          Art. III.

     La composizione e le attribuzioni della Commissione internazionale permanente sono determinate dal regolamento allegato alla presente convenzione. Tale regolamento è parte integrante della convenzione stessa.

 

          Art. IV.

     In caso di dubbio o di discussione circa l'interpretazione o l'applicazione di uno dei punti di ordine tecnico determinati da una decisione della Commissione internazionale permanente adottata in applicazione dell'articolo I della presente convenzione e dell'articolo 5 del regolamento, il Governo interessato ricorrerà al parere della Commissione internazionale permanente.

 

          Art. V.

     La presente convenzione è aperta alla firma a partire dal 1° luglio 1969.

 

          Art. VI.

     1. Ciascuno dei Governi firmatari notificherà al Governo del Regno del Belgio l'adempimento delle formalità costituzionalmente richieste per l'entrata in vigore della presente convenzione.

     2. La presente convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento della terza di tali notifiche.

     3. La presente convenzione entrerà in vigore, nei confronti degli altri Governi firmatari, trenta giorni dopo il ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1) da parte del Governo del Regno del Belgio.

 

          Art. VII.

     1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Governo non firmatario potrà aderirvi indirizzando al Governo del Regno del Belgio, per via diplomatica, una domanda di adesione accompagnata dal regolamento dei Banchi di prova in vigore sul proprio territorio.

     Il Governo del Regno del Belgio trasmetterà la domanda e il regolamento allegato a tutti i Governi contraenti. L'adesione avrà effetto se tutti i Governi contraenti faranno conoscere il loro assenso. Allo spirare del termine di un anno a partire dalla notifica del ricevimento della domanda da parte del Governo del Regno del Belgio alle Parti contraenti, la mancata risposta di un Governo contraente sarà ritenuta come avente valore di accettazione.

     2. Il Governo del Regno del Belgio informerà tutti i Governi contraenti nonché il Segretario del CIP della data in cui ogni nuova adesione diventa effettiva.

 

          Art. VIII.

     1. Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente convenzione non prima che siano trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della stessa nei suoi confronti. La denuncia sarà notificata al Governo del Regno del Belgio e avrà effetto un anno dopo il ricevimento della notifica.

     2. La denuncia fatta da una delle Parti contraenti avrà effetto solo nei confronti di quest'ultima.

 

          Art. IX.

     Il Governo del Regno del Belgio notificherà a tutti i Governi firmatari e aderenti la data di ricevimento delle notifiche di cui agli articoli VI e , VII e VIII .

 

          Art. X.

     Sino all'entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 5, alinea 1 del suo regolamento, resteranno validi: gli apparecchi campione per la misurazione delle pressioni e le prove campione descritte nell'allegato I del regolamento della Commissione internazionale permanente, nonché le norme relative alle dimensioni minime delle camere degli apparecchi campione per la misurazione della pressione, di cui all'allegato II del regolamento.

 

          Art. XI.

     La presente convenzione sostituisce la convenzione per la creazione di norme uniformi per il riconoscimento reciproco dei punzoni ufficiali di prova delle armi da fuoco e i suoi allegati I e II, firmati a Bruxelles, il 15 luglio 1914.

     Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1969 in lingua francese, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Governo del Regno del Belgio che ne rilascerà copie certificate conformi ad ognuno dei Governi firmatari e aderenti.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

 

     

Regolamento della Commissione

internazionale permanente (CIP) e allegati I e II

 

          Articolo 1.

     La Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili è composta dai delegati di ciascuna delle Parti contraenti. Ogni Parte contraente dispone di un voto, qualunque sia il numero dei suoi delegati.

 

          Articolo 2.

     1. Al termine di ognuna delle sue sessioni, la Commissione internazionale permanente elegge il Presidente della sessione seguente fra i delegati dello Stato sul cui territorio verrà tenuta tale sessione.

     2. Se, per l'applicazione dell'articolo I della convenzione, la Commissione ritiene utile proseguire, in maniera continuativa, alcune ricerche od esperimenti, essa può riunirsi nel luogo scelto per tali esperimenti, sia in commissione, che in sottocommissione. Il Presidente, con il consenso delle delegazioni, decide sulla composizione, sugli scopi ed i lavori delle sottocommissioni. Queste scelgono fra i loro membri un presidente ed un segretario che redigerà i rapporti a nome della sottocommissione.

 

          Articolo 3.

     Un Ufficio permanente, con a capo un Direttore, designato dal Governo del Regno del Belgio con l'accordo delle Parti contraenti è incaricato di assicurare:

     1) durante le sessioni, la segreteria della Commissione internazionale permanente;

     2) nell'intervallo fra una sessione e l'altra i servizi di corrispondenza, amministrativi e di archivio; a tale titolo, accentra le pratiche, i documenti e le pubblicazioni tecniche, conserva le impronte dei punzoni di prova ufficialmente riconosciuti, classifica, traduce e comunica alle Parti contraenti le informazioni di qualsiasi natura sulla prova delle armi da fuoco portatili e degli apparecchi a scopi industriali e professionali, nonché sulle modalità di controllo e di prova delle loro munizioni, non solo delle Parti contraenti ma di tutti gli altri Stati.

     L'Ufficio permanente ha la sua sede in Belgio.

 

          Articolo 4.

     1. La Commissione internazionale permanente si riunisce su convocazione dell'Ufficio permanente. Essa può essere convocata a richiesta di una delle delegazioni delle Parti contraenti; essa deve essere convocata se almeno due delegazioni delle Parti contraenti ne fanno richiesta.

     2. A tale scopo, ogni Parte contraente informa il Governo del Regno del Belgio, che ne dà notizia all'Ufficio, di ogni modifica eventualmente apportata alla lista dei suoi delegati. Possono essere ammessi a partecipare a titolo consultivo, degli esperti per la trattazione di alcuni problemi ben definiti durante le riunioni tecniche delle sottocommissioni.

     3. Può essere ammesso alle sessioni della Commissione internazionale permanente, di comune accordo fra le Parti contraenti, un osservatore per ogni Stato non firmatario, a condizione che sia ufficialmente designato dal proprio Governo.

     Se, dopo essersi fatto rappresentare da un osservatore a tre sessioni successive, un Governo non ha chiesto l'adesione alla convenzione, non gli è più concesso di farsi rappresentare alle sessioni che seguiranno.

     4. Esperti degli Stati non firmatari possono essere invitati a titolo consultivo alle riunioni tecniche delle sottocommissioni per trattare alcuni problemi ben definiti, su richiesta del Presidente della sottocommissione e con il consenso di tutti i membri di detta sottocommissione.

 

          Articolo 5.

     1. Le Parti contraenti autorizzano la Commissione internazionale permanente a prendere tutte le decisioni utili nel quadro degli scopi definiti nell'articolo I della convenzione.

     2. L'Ufficio permanente trasmette alle Parti contraenti, per il tramite del Governo del Regno del Belgio, le decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente e, in particolare, i disegni ed i progetti degli apparecchi campione per la misurazione delle pressioni, le tabelle delle dimensioni standardizzate (normalizzate) delle camere e delle cartucce nonché la descrizione dei marchi dei punzoni di prova internazionalmente riconosciuti. Tali documenti sono costantemente tenuti aggiornati dalla Commissione.

 

          Articolo 6.

     Al fine di assicurare l'esecuzione delle disposizioni che precedono, le Parti contraenti comunicano, per via diplomatica, al Governo del Regno del Belgio, che le trasmette all'Ufficio permanente, le leggi, i decreti e le direttive relative alla prova delle armi da fuoco portatili, nonché tutti gli altri documenti afferenti che sono loro richiesti da tale Ufficio.

 

          Articolo 7.

     1. Le decisioni della Commissione internazionale permanente sono soggette a votazioni, sia nel corso delle sessioni, che per corrispondenza.

     2. Le decisioni sono adottate con la maggioranza semplice dei voti delle delegazioni presenti o rappresentate e a condizione che il numero dei suffragi sia almeno uguale ai 2/3 del numero totale dei Governi membri della Commissione internazionale permanente.

     Le astensioni, i voti o le schede bianche o nulle non sono ritenuti suffragi espressi.

     In caso di parità nella ripartizione dei voti, il voto del Presidente è decisivo.

     3. Tuttavia, quando si tratti del riconoscimento dei punzoni di prova di una Parte contraente, quest'ultima non ha diritto di voto.

     4. In occasione di una sessione, una Parte contraente può, in caso di impedimento, dare procura ad un'altra Parte contraente entro i limiti della procura del Governo mandatario.

     5. In caso di voto per corrispondenza, le delegazioni dispongono di un termine di risposta di sei mesi che viene loro notificato sotto forma di invio con avviso di ricevimento da parte del Direttore dell'Ufficio permanente. Tale termine si intende a partire dal ricevimento della notifica relativa alla fissazione del termine.

     La mancata risposta entro tale termine viene considerata come astensione.

 

          Articolo 8.

     1. Le decisioni entrano in vigore se nei sei mesi che seguono la notifica prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 5, nessuna delle Parti contraenti si oppone o formula riserve presso il Governo del Regno del Belgio.

     Se una Parte contraente si oppone a una decisione, questa non avrà efficacia nei confronti delle altre Parti contraenti. In caso di riserve formulate da una Parte contraente nei confronti di una decisione, quest'ultima entra in vigore soltanto se la detta Parte contraente ritira le proprie riserve.

     La data del ricevimento della notifica indirizzata al Governo del Regno del Belgio viene considerata come data di ritiro.

     Il Governo del Regno del Belgio informa la Commissione internazionale permanente di ogni opposizione, riserva o ritiro di una riserva.

     2. In caso di decisioni prese dalla Commissione, in conformità del paragrafo 7 dell'articolo I della convenzione, la Parte contraente il cui o i cui punzoni di prova non siano riconosciuti e debbano essere depennati dalla tabella ufficiale, non è autorizzata a fare opposizione né a formulare riserve.

 

          Articolo 9.

     La lingua ufficiale della Commissione internazionale permanente è quella francese.

 

          Articolo 10.

     Le spese dell'Ufficio permanente sono sostenute congiuntamente da tutti gli Stati contraenti.

     Le spese generali, indennità e spese di viaggio dei delegati della Commissione internazionale permanente, in occasione della riunione della Commissione in seduta plenaria o delle sottocommissioni, o anche in occasione dei loro rapporti con l'Ufficio permanente, sono a carico dei rispettivi Governi.

 

          Articolo 11.

     Il presente regolamento ha lo stesso valore e la stessa durata della convenzione, di cui è parte integrante.

     Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1969, in lingua francese, in un solo originale.

 

Allegato I al regolamento della Commissione internazionale permanente

 

     I - Prove campione

     Gli Stati contraenti o aderenti si impegnano a riconoscere reciprocamente come equivalenti ai punzoni di prova apposti nei loro Banchi di prova nazionali, i punzoni dei Banchi di prova ufficiali stranieri il cui regolamento non sia in contrasto con i principi seguenti:

     La prova completa di un'arma consiste nel tiro effettuato ad una pressione almeno uguale ad un valore determinato, preceduto e seguito da un rigoroso controllo destinato ad eliminare:

     prima del tiro:

     i meccanismi difettosi e le canne insufficientemente levigate o che presentino difetti suscettibili di compromettere la resistenza dell'arma e che non siano controllati dal tiro di prova.

     dopo il tiro:

     ogni canna o parte essenziale che presenti difetti o deformazioni conseguenti al tiro di prova.

     La prova propriamente detta si effettua sia sull'arma che abbia raggiunto un tale stadio di fabbricazione da non dover subire altre operazioni suscettibili di pregiudicarne la resistenza, sia quando questa sia finita e pronta per la consegna.

 

     II - Prove di fucili da caccia a retrocarica a canne liscie

     Per i fucili da caccia a retrocarica a canne liscie sono stabiliti due tipi di prova:

     la prova ordinaria, applicata ai fucili destinati all'impiego di cartucce la cui pressione masmassima media non oltrepassi i 650 bars (misura crusher) [1];

     la prova superiore applicata ai fucili destinati all'impiego di cartucce di potenza superiore.

     1) Prova ordinaria:

     Tale prova si applica ai fucili calibro 12, 16 e 20 la cui pressione media massima non oltrepassi i 650 bars (media di 20 colpi sparati).

     La prova ordinaria comporta lo sparo di almeno due cartucce. Lo sparo di queste due cartucce dovrà permettere la realizzazione, almeno una volta, di ciascuna delle seguenti condizioni:

     a) sviluppare nella camera una pressione tale che l'altezza residua di un cilindro crusher LCA [2] posto nel primo manometro dell'apparecchio campione munito di un pistone di 30 mm sia al massimo uguale a 3,78 mm. (850 bars);

     b) sviluppare nell'anima una pressione tale che l'altezza residua di un cilindro crusher LCA posto nel secondo manometro situato a 162 mm. dal "vivo di culatta" munito di un pistone di 30 mm sia al massimo di 4,40 mm. (500 bars).

     2) Prova superiore:

     Questa prova si applica ai Fucili calibro 12, 16 e 20 destinati allo sparo di cartucce la cui pressione massima media può superare i 650 bars.

     La prova comporta lo sparo di almeno 2 cartucce, tenuto conto dell'eventuale prova ordinaria.

     Lo sparo di due cartucce dovrà permettere che vengano realizzate, almeno una volta, ciascuna delle condizioni seguenti:

     a) sviluppare nella camera una pressione tale che l'altezza residua di un cilindro LCA posto nel primo manometro dell'apparecchio campione munito di un pistone di 30 mm, sia al massimo di 3,16 mm. (1200 bars);

     b) sviluppare nella canna una pressione tale che l'altezza residua di un cilindro crusher posto nel secondo manometro sia al massimo di 4,4 mm. (500 bars).

     Le condizioni definite qui sopra per le due prove possono essere realizzate:

     sia separatamente con due diverse cartucce;

     sia con due cartucce identiche rispondenti simultaneamente alle condizioni a) e b).

     Punzoni distinti saranno impiegati per la prova ordinaria e per la prova superiore.

 

Allegato II

(Omissis)