§ 78.1.6 – D.Lgs. 22 giugno 1946, n. 44.
Prezzi di alcuni cereali del raccolto 1946, e premi per l'anticipata trebbiatura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:22/06/1946
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Il prezzo per i seguenti cereali, di produzione 1946, da conferire ai "Granai del popolo", è stabilito come segue
Art. 2.      La somma corrisposta, a norma dell'art. 1, per l'annata agraria 1945-1946 per ogni quintale di grano, di orzo e di segale conferito ai "Granai del popolo", è costituita [...]
Art. 3.      Il corrispettivo in denaro di cui all'art. 1, è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza [...]
Art. 4.      In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1945-1946 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'art. 1 o con riferimento al [...]
Art. 5.      In aggiunta ai prezzi di cui all'art. 1, verrà corrisposto a tutto il grano della produzione nazionale 1946 trebbiato e conferito ai "Granai del popolo" dal 1° giugno [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, provvederà a determinare il prezzo di cessione ai molini dei cereali di cui all'articolo [...]
Art. 7.      Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 78.1.6 – D.Lgs. 22 giugno 1946, n. 44. [1]

Prezzi di alcuni cereali del raccolto 1946, e premi per l'anticipata trebbiatura.

(G.U. 14 agosto 1946, n. 182).

 

     Art. 1.

     Il prezzo per i seguenti cereali, di produzione 1946, da conferire ai "Granai del popolo", è stabilito come segue:

     grano tenero (base 75 kg. per hl., tolleranza 1% di impurità reale) e segale (base 68 kg. per hl.):

     1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 2250 a quintale;

     2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 2350 a quintale;

     3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2500 a quintale;

     grano duro (base 78 kg. per hl., tolleranza 1% impurità reale, 22% ragguagliato di bianconati e il 3% di teneri): i prezzi vigenti nelle singole provincie per il grano tenero, aumentati di L. 350 al quintale;

     orzo comune vestito (base 56 kg. per hl., tolleranza 2% corpi estranei):

     1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 1755 a quintale;

     2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 1883 a quintale;

     3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 1950 a quintale;

     orzo mondo (base 70 kg. per hl., tolleranza 1% corpi estranei):

     1) Italia settentrionale e centrale (escluso Lazio e provincia di Grosseto), L. 2375 a quintale;

     2) Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania), Lazio e provincia di Grosseto, L. 2480 a quintale;

     3) Italia insulare, Calabria e Lucania, L. 2640 a quintale.

 

          Art. 2.

     La somma corrisposta, a norma dell'art. 1, per l'annata agraria 1945-1946 per ogni quintale di grano, di orzo e di segale conferito ai "Granai del popolo", è costituita da una quota pari ai due terzi, rappresentante il prezzo base effettivo di tali cereali e di un'altra integrativa, pari ad un terzo, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali.

 

          Art. 3.

     Il corrispettivo in denaro di cui all'art. 1, è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei "Granai del popolo". Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando le maggiorazioni o minorazioni previste dalle apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 4.

     In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1945-1946 e convenuti in quantitativi di cereali di cui all'art. 1 o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

     Le disposizioni relative alla ripartizione dei prezzi e dei sussidi di coltivazione contenute nei decreti del Ministro per l'agricoltura e foreste 26 luglio 1944 e 4 giugno 1945, si intendono convalidate e ratificate a tutti gli effetti, ed hanno vigore di legge a decorrere rispettivamente dalle date dei richiamati decreti Ministeriali.

 

          Art. 5.

     In aggiunta ai prezzi di cui all'art. 1, verrà corrisposto a tutto il grano della produzione nazionale 1946 trebbiato e conferito ai "Granai del popolo" dal 1° giugno 1946 al 10 luglio 1946, a carico del bilancio dello Stato, a titolo di parziale rimborso delle maggiori spese sostenute per la trebbiatura anticipata, un premio di sollecito conferimento nella misura appresso indicata:

     L. 600 al quintale per il periodo dal 1° al 10 giugno 1946;

     L. 500 al quintale per il periodo dall'11 al 20 giugno 1946;

     L. 400 al quintale per il periodo dal 21 al 30 giugno 1946;

     L. 300 al quintale per il periodo dal 1° al 10 luglio 1946.

     Il detto premio è integralmente attribuito al fittuario od enfiteuta. Nelle altre forme di conduzione, il premio viene ripartito fra gli interessati nella stessa misura in cui viene ripartito il grano prodotto.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, provvederà a determinare il prezzo di cessione ai molini dei cereali di cui all'articolo 1 e conseguentemente anche la misura delle eventuali integrazioni che si renda opportuno porre a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

     Sugli stanziamenti, disposti ai sensi del presente decreto legislativo, possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali, anche in deroga al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4437.