§ 77.6.135 - Legge 28 luglio 1971, n. 585.
Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:28/07/1971
Numero:585


Sommario
Art. 1.  Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra.
Art. 2.  Assegno speciale annuo agli invalidi di 1 categoria con o senza assegno di superinvalidità.
Art. 3.  Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime.
Art. 4.  Assegni di cumulo.
Art. 5.  Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Art. 6.  Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1 categoria.
Art. 7.  Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1 categoria agli orfani di guerra.
Art. 8.  Esonero dal servizio militare.
Art. 9.  Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti.
Art. 10.  Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria.
Art. 11.  Indennità speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2 all'8 categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.
Art. 12.  Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore.
Art. 13.  Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale.
Art. 14.  Attribuzioni del Ministro per il tesoro e del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Art. 15.  Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra.
Art. 16.  Assegno di incollocabilità.
Art. 17.  Ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra.
Art. 18.  Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale.
Art. 19.  Ricorso alla Corte dei conti.
Art. 20.  Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali – Procedimento.
Art. 21.  Decorrenza benefici.
Art. 22.      Per accelerare gli adempimenti derivanti dell'applicazione della presente legge sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti [...]
Art. 23.      Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.
Art. 24.  Onere di bilancio e copertura finanziaria.
Art. 25.  Indennità integrativa speciale.


§ 77.6.135 - Legge 28 luglio 1971, n. 585.

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

(G.U. 12 agosto 1971, n. 203).

 

     Art. 1. Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra.

     Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

     L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

     A decorrere dal 1° luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

 

          Art. 2. Assegno speciale annuo agli invalidi di 1 categoria con o senza assegno di superinvalidità.

     Agli invalidi di 1 categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

Tabella E, lettera A-bis, n. 2, comma secondo

 

L.

720.000

Tabella E, lettera B

 

 

"

540.000

Tabella E, lettera C

 

 

"

336.000

Tabella E, lettera D

 

 

"

252.000

Tabella E, lettera E

 

 

"

210.000

Tabella E, lettera F

 

 

"

168.000

Tabella E, lettera G

 

 

"

151.200

1ª categoria senza assegno di superinvalidità

 

"

84.000

 

          Art. 3. Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime.

     Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

     Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, numero 313, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 4. Assegni di cumulo.

     All'art. 17 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Quando con un'invalidità ascrivibile alla 1 categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1 categoria e per coesistenza di una infermità di 2 categoria.

     Ove con una invalidità ascrivibile alla 1 categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla 1 categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F".

 

          Art. 5. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

     L'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

     "Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla presente legge è accordata di ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

     L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera

A

L.

84.000

"

A-bis n. 1

"

72.000

"

A-bis n. 2 e n. 3

"

51.500

"

B

"

45.000

"

C

"

40.000

"

D

"

35.000

"

E

"

30.000

"

F

"

25.000

"

G

"

20.000

     Per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l'indennità è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Lettera

A

L.

81.000

"

A-bis n. 1

"

69.000

"

A-bis n. 2 e n. 3

"

48.500

"

B

"

42.000

"

C

"

37.000

"

D

"

32.000

"

E

"

27.000

"

F

"

22.000

"

G

"

17.000

     I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C D E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

     In tale ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000, per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A A-bis n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

     L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

     Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

     Nel caso in cui l'ammissione in detti Istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente".

 

          Art. 6. Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1 categoria.

     Il primo comma dell'art. 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

     "L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

     a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

     b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".

 

          Art. 7. Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1 categoria agli orfani di guerra.

     I figli degli invalidi di 1 categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

 

          Art. 8. Esonero dal servizio militare.

     L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio dell'invalido di guerra di 1 categoria e di 2 categoria o della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.

 

          Art. 9. Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti.

     Le tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

 

          Art. 10. Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria.

     Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all'art. 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

 

          Art. 11. Indennità speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2 all'8 categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.

     All'art. 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

     "L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo".

 

          Art. 12. Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore.

     Il primo comma dell'art. 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

     "E' data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 100 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 180.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età".

 

          Art. 13. Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale.

     I provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali saranno riesaminati, ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della Procura generale della Corte dei conti, dal Ministero del tesoro.

     Qualora per effetto del predetto riesame il Ministro per il tesoro emetta altro decreto che modifichi o revochi in tutto o in parte quello impugnato, concedendo trattamento più favorevole, il procedimento dinnanzi alla Corte dei conti si estingue ove l'interessato non impugni il nuovo provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla relativa notificazione.

     Il provvedimento emesso dal Ministro per il tesoro in sede di riesame deve essere tempestivamente comunicato al procuratore generale della Corte dei conti.

     L'estinzione del giudizio è dichiarata con ordinanza in camera di consiglio su richiesta del procuratore generale.

     Contro l'ordinanza di estinzione le parti interessate possono proporre reclamo entro 15 giorni dalla notificazione con ricorso depositato alla segreteria delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra. Sul reclamo si pronuncia la Corte dei conti con procedura ordinaria.

 

          Art. 14. Attribuzioni del Ministro per il tesoro e del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

     Al comitato di liquidazione, di cui all'art. 91 della legge 18 marzo 1968, numero 313, sono demandate le funzioni di cui al successivo art. 15.

     E' in facoltà del Ministro per il tesoro di interpellare il comitato di cui al precedente comma su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra.

     Allo stesso Ministro per il tesoro spetta di provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione, in relazione alle attribuzioni demandate al comitato medesimo dalla presente legge.

     I funzionari amministrativi, di cui al terzo comma dell'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

 

          Art. 15. Emissione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra.

     L'art. 90 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

     "Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati con provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.

     Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge.

     Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

     Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi.

     Tutti i provvedimenti concernenti le pensioni, assegni e indennità di guerra, con allegati i documenti giustificativi, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del Comitato di cui al successivo art. 91. A tal fine i provvedimenti medesimi sono trasmessi al predetto comitato non oltre il termine di 30 giorni dalla data della relativa emanazione.

     All'atto dell'emanazione dei provvedimenti concessivi, il direttore generale dispone la corresponsione, a titolo di anticipazione, delle rate correnti degli assegni liquidati.

     Nel caso in cui il comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, questo viene restituito con la relativa deliberazione al direttore generale.

     Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede all'annullamento del provvedimento, disponendo, nel caso di concessione, l'abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi. In caso contrario, rinvia il provvedimento per un ulteriore esame al comitato; ove il comitato non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformità della deliberazione del comitato medesimo.

     I provvedimenti emessi dal direttore generale in base alle norme di cui al presente articolo nonché quelli emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro possono essere modificati o revocati da parte della stessa autorità che li ha emanati per i motivi, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal successivo art. 112.

     Nei casi in cui spetti di provvedere al Ministro per il tesoro, il Ministro stesso delibera su proposta del comitato di liquidazione di cui all'art. 91 della presente legge".

 

          Art. 16. Assegno di incollocabilità.

     Il sesto comma dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è così modificato:

     "Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità secondo la procedura prevista dal successivo art. 90".

 

          Art. 17. Ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra.

     Contro i provvedimenti concessivi o negativi di trattamento pensionistico di guerra emessi dal direttore generale o dalle Direzioni provinciali del tesoro, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro.

     Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

     I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti dal Ministro per il tesoro, su proposta del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

 

          Art. 18. Revoca e modificazione dei provvedimenti emessi dal direttore generale.

     I provvedimenti concessivi di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale in base alla presente legge, possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del comitato di liquidazione quando le concessioni siano state effettuate per motivi che non sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma dell'art. 105 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

     La revoca o la modifica di cui al precedente comma è disposta con provvedimento del direttore generale da sottoporsi all'approvazione del comitato di liquidazione, verso abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi.

     Dopo l'avvenuta approvazione, i provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 105e106 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

 

          Art. 19. Ricorso alla Corte dei conti.

     Dopo il quarto comma dell'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'istanza di riassunzione dovrà da uno o più eredi del ricorrente essere depositata o spedita a mezzo lettera raccomandata alla Corte dei conti entro e non oltre l'anno dalla data di decesso del ricorrente [1] .

     Trascorso tale termine senza che da parte degli eredi del ricorrente sia stato provveduto alla riassunzione del ricorso, il giudizio verrà dichiarato estinto.

     La decisione di estinzione del giudizio sarà pronunciata dalla Corte dei conti in camera di consiglio su istanza del procuratore generale" [2] .

 

          Art. 20. Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali – Procedimento. [3]

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 111 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne dà comunicazione al ricorrente, il quale ha la facoltà di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonché di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia.

     Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concluderà oralmente solo nel caso di conclusione favorevole".

 

          Art. 21. Decorrenza benefici.

     I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della tabella C, detratto l'importo del soppresso assegno integrativo già previsto dall'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e assorbito nella tabella stessa, verranno così corrisposti:

     a) per gli invalidi ascritti alla 1 categoria:

     50 per cento dal 1° luglio 1971;

     50 per cento dal 1° luglio 1972;

     b) per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2 all'8:

     30 per cento dal 1° luglio 1971;

     30 per cento dal 1° luglio 1972;

     40 per cento dal 1° luglio 1973.

     L'assegno speciale annuo per gli invalidi di 1 categoria, con o senza assegno di superinvalidità di cui all'art. 2, l'aumento dell'assegno complementare e dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui agli articoli 1, secondo comma, e 5 della presente legge verranno corrisposti nella misura del 50 per cento dal 1° luglio 1971 e per il rimanente 50 per cento dal 1° luglio 1972.

     Le maggiori misure dell'aumento d'integrazione di cui all'art. 6 e dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F allegata alla presente legge sono concesse a decorrere dal 1° luglio 1971.

     I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla presente legge verranno corrisposti nelle seguenti misure percentuali ed alle decorrenze sottoindicate:

     40 per cento dal 1° luglio 1971;

     20 per cento dal 1° luglio 1972;

     40 per cento dal 1° luglio 1973.

     L'indennità speciale annua per le vedove e per gli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata, ad istanza di parte, dall'anno 1971.

     Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, devono essere richiesti, con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla Direzione provinciale del tesoro, nella cui competenza rientra l'adozione dei relativi provvedimenti.

     Se la domanda è presentata dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i nuovi maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 22.

     Per accelerare gli adempimenti derivanti dell'applicazione della presente legge sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni, nonché con i compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali rese con il sistema del cottimo in eccedenza ai limiti mensili predetti.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 23.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

     Le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 24. Onere di bilancio e copertura finanziaria.

     Ai fini dei miglioramenti economici, di cui alla presente legge, la spesa riportata nel bilancio per l'anno finanziario 1971 è aumentata di lire 15.750 milioni dal 1° luglio 1971 e la spesa aggiuntiva di ciascuno degli anni successivi rispetto all'anno precedente, resta stabilita in lire 12 miliardi a partire dal 1° luglio 1972 ed in lire 10 miliardi e 250 milioni a partire dal 1° luglio 1973.

     All'onere di lire 15.750 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 25. Indennità integrativa speciale. [4]

 

     AVVERTENZE ALLE TABELLE A E B

     a) - Il criterio dell'equivalenza previsto dal quinto comma dell'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, applicabile per le tabelle A e B, annesse alla predetta legge, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E di cui alla presente legge, avendo detta elencazione "carattere tassativo", come del resto già sancito dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti salvo nei casi previsti dalla lettera B) n. 2 e dalla lettera F) n. 8.

     Le parole "grave", "notevole" usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

     Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

     b) - Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

     c) - L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

     La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

     Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

a

5

metri

V = 5/5

ossia

V = 1 (normale)

"

7,5

"

V = 5/7,5

"

V = 2/3

"

10

"

V = 5/10

"

V = ½

"

15

"

V = 5/15

"

V = 1/3

"

20

"

V = 5/20

"

V = ¼

"

30

"

V = 5/30

"

V = 1/6

"

40

"

V = 5/40

"

V = 1/8

"

50

"

V = 5/50

"

V = 1/10

     Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante fra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50, ossia V = 1/25.

     Al disotto di 1/50 - frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a cinquanta metri - l'acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

     Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

     Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come nei casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

     Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

     d) - Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

     e) - Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1, 2, 5, 7 e 8 della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

     In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3, 4 e 6) per equivalenza.

     f) - Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

     Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.

     Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

     Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

     Con la dizione di "perdita parziale" dell'organo superstite ("... venga a perdere ... in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

     g) - Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

     Se il moncone nell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.

 

     Tabella C - Importi annui (in lire) [5]

Gradi militari

Categorie

 

Sottufficiali e truppa

720.000

648.000

576.000

504.000

432.000

360.000

288.000

216.000

Ufficiali inferiori

828.000

745.200

662.400

576.600

496.800

414.000

331.200

248.400

Ufficiali superiori

910.800

819.720

728.640

637.560

546.480

455.400

364.320

273.240

Ufficiali generali

1.001.880

901.680

801.480

701.280

601.080

501.000

400.800

300.600

 

     Tabella E - Assegni di superinvalidità

     A)

     1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.

     2. - Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

     (Annue .... L. 984.000)

     A-bis)

     1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

     2. - Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.

     In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

     3 - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

     (Annue .... L. 840.000)

     B)

     1. - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

     2. - Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

     3. - La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.

     4. - La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

     (Annue..... L. 667.400)

     C)

     1. - Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

     (Annue .... L. 412.900)

     D)

     1. - Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

     (Annue .... L. 384.000)

     E)

     1. - Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

     2. - Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

     3. - Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

     4. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

     5. - Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli ospedali psichiatrici o dagli istituti assimilati a sensi dell'art. 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

     (Annue .... L. 344.600)

     F)

     1. - Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

     2. - Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

     3. - Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

     4. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

     5. - Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

     6. - Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

     7. - Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

     8. - Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

     (Annue .... L. 310.000)

     G)

     1. - Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

     2. - La disarticolazione di un'anca.

     3. - Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

     4. - Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

     (Annue .... L. 300.000)

 

     Tabella F [6]

Cumulo

Importi annui (Lire)

Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B

3.960.000

Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E

3.100.000

Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E

1.620.000

Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E

1.200.000

Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella A

840.000

Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella A

510.000

Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella A

456.000

Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella A

402.000

Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella A

348.000

Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella A

294.000

Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella A

240.000

Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella A

174.000

 

     Vedove ed orfani

     Tabella G [7]

Sottufficiali e truppa

375.600

Ufficiali inferiori

394.200

Ufficiali superiori

408.600

Ufficiali generali

414.720

 

     Tabella I [8]

Sottufficiali e truppa

433.200

Ufficiali inferiori

453.720

Ufficiali superiori

468.600

Ufficiali generali

475.680

 

     Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali

     Tabella M [9]

Sottufficiali e truppa

231.000

Ufficiali inferiori

244.320

Ufficiali superiori

254.640

Ufficiali generali

273.720

 

     Tabella O [10]

Sottufficiali e truppa

288.000

Ufficiali inferiori

302.280

Ufficiali superiori

312.240

Ufficiali generali

330.960

 

     Genitori - Pensioni speciali

     Tabella S [11]

Sottufficiali e truppa

146.280

Ufficiali inferiori

150.720

Ufficiali superiori

154.200

Ufficiali generali

160.560

 

     Tabella T [12]

Sottufficiali e truppa

162.240

Ufficiali inferiori

167.040

Ufficiali superiori

170.280

Ufficiali generali

176.520

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1976, n. 36, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione per il processo, interrotto in seguito della morte del ricorrente, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1976, n. 36, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata agli eredi del ricorrente.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 1975, n. 131, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 29 novembre 1977, n. 875.

[5] Tabella così sostituita dalla tabella della L. 1° marzo 1975, n. 45.

[6] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 1° marzo 1975, n. 45.

[7] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 29 novembre 1977, n. 875.

[8] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 29 novembre 1977, n. 875.

[9] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 29 novembre 1977, n. 875.

[10] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 29 novembre 1977, n. 875.

[11] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 29 novembre 1977.

[12] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 29 novembre 1977, n. 875.