§ 77.6.118 - Legge 18 marzo 1968, n. 353.
Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/03/1968
Numero:353


Sommario
Art. 1.      I benefici previsti dall'art. 136 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'art. 3 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale [...]
Art. 2.      L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del fondo adeguamento pensioni costituito con L. 4 aprile 1952, n. 218.


§ 77.6.118 - Legge 18 marzo 1968, n. 353. [1]

Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale.

(G.U. 11 aprile 1968, n. 94).

 

     Art. 1.

     I benefici previsti dall'art. 136 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'art. 3 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920, e documentato secondo le norme vigenti.

 

          Art. 2.

     L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del fondo adeguamento pensioni costituito con L. 4 aprile 1952, n. 218.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.