§ 77.6.96 - Legge 5 marzo 1963, n. 389.
Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:05/03/1963
Numero:389


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la "Mutualità pensioni", avente lo scopo di [...]
Art. 2.      Possono iscriversi alla "Mutualità pensioni" le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di età nonché, senza limitazione d'età, le [...]
Art. 3.      Colei che intende iscriversi alla "Mutualità pensioni" deve presentare all'Istituto una apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonché l'importo della pensione [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Le iscritte alla "Mutualità pensioni" sono munite, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un apposito "libretto di iscrizione" il cui modello viene stabilito e variato, [...]
Art. 6.      I contributi che risultino indebitamente versati secondo le norme del precedente art. 2sono restituiti all'assicurata, senza interessi, entro tre mesi dalla contestazione.
Art. 7.      La pensione di vecchiaia è conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
Art. 8.      Dopo almeno cinque anni d'iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione d'invalidità le iscritte la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Le pensioni di cui al precedente articolo d'importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto [...]
Art. 11.      Qualora la rendita derivante dalla contribuzione sia uguale o superiore a lire 13 mila annue, l'iscritta che, ferme restando le condizioni di cui al precedente art. 10, dimostri di appartenere [...]
Art. 12.      La titolare della pensione è tenuta a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale [...]
Art. 13.      Le somme necessarie per l'integrazione delle pensioni, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono a carico di un conto speciale sul quale verranno accreditati il contributo dello Stato, le [...]
Art. 14.      Le pensioni liquidate a norma della presente legge sono suddivise in tredici quote di cui dodici vengono pagate in sei rate bimestrali e la tredicesima viene pagata entro la seconda decade di [...]
Art. 15.      Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita [...]
Art. 16.      Entro il primo anno di applicazione della presente legge, in deroga alle norme di cui all'art. 2, primo comma, possono iscriversi alla "Mutualità pensioni" le persone che non abbiano superato il [...]
Art. 17.      Le iscritte alla "Mutualità pensioni" provenienti dai ruoli dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo 4° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non possono effettuare ulteriori [...]
Art. 18.      I ricorsi e le controversie relativi all'applicazione delle norme dalla presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale [...]
Art. 19.      Per gli esercizi successivi al primo quinquennio di applicazione della presente, l'onere dello Stato sarà determinato con legge in relazione alle risultanze di gestione della "Mutualità [...]
Art. 20.      A copertura degli oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 15 e 17 della presente legge, lo Stato versa alla "Mutualità pensioni" la somma di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e [...]
Art. 21.      Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà ad emanare il regolamento di esecuzione.


§ 77.6.96 - Legge 5 marzo 1963, n. 389.

Istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.

(G.U. 3 aprile 1963, n. 90).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la "Mutualità pensioni", avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione delle casalinghe.

     La "Mutualità pensioni" costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.

     L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.

 

          Art. 2.

     Possono iscriversi alla "Mutualità pensioni" le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di età nonché, senza limitazione d'età, le persone che risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assicurazione facoltativa a norma dell'art. 85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 .

     Non possono iscriversi coloro che:

     a) godano di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra;

     b) siano in atto iscritte ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a);

     c) siano state iscritte in passato ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a) e perduri per loro la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la rispettiva assicurazione.

 

          Art. 3.

     Colei che intende iscriversi alla "Mutualità pensioni" deve presentare all'Istituto una apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonché l'importo della pensione mensile che desidera costituirsi - come minimo - al raggiungimento dei 65 anni di età e dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al precedente art. 2.

     L'Istituto, ricevuta la domanda di iscrizione, comunica all'interessata l'ammontare del contributo costante da versarsi in ciascun anno per ottenere la pensione indicata ed assegna alla richiedente un termine di trenta giorni per effettuare il primo versamento, il cui importo non potrà essere inferiore ad un dodicesimo del contributo annuo sopra indicato e, comunque, all'importo indicato dall'articolo successivo.

     Trascorso il termine di cui sopra, senza che il versamento sia stato eseguito, la domanda d'iscrizione rimane priva di ogni effetto.

 

          Art. 4. [1]

     La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente art. 3, in occasione della presentazione della domanda d'iscrizione è meramente indicativa. Ottenuta l'iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo art. 5, le assicurate hanno facoltà di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non può essere inferiore a lire 500.

     Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo art. 13.

 

          Art. 5.

     Le iscritte alla "Mutualità pensioni" sono munite, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un apposito "libretto di iscrizione" il cui modello viene stabilito e variato, quando occorra, con delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto.

     Il versamento dei contributi alla "Mutualità pensioni" viene eseguito in contanti, presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, presso gli uffici postali e presso gli altri uffici cui può esserne dato incarico da parte dell'Istituto predetto. Contestualmente al versamento dei contributi, l'interessata deve presentare il libretto d'iscrizione, sul quale l'ufficio percipiente deve applicare immediatamente le marche che ne rappresentano il controvalore, annullandole con timbro ad olio, da cui deve risultare chiaramente la data dell'operazione e la denominazione dell'ufficio che l'ha eseguita.

     Il timbro deve essere apposto su ogni singola marca ed il libretto subito dopo l'annullamento delle marche, deve essere restituito alla presentatrice.

     L'apposizione di timbro con data diversa da quella effettiva costituisce reato punibile con la reclusione fino ad un anno.

     Le marche debbono essere applicate una per ogni casella, senza lasciare caselle vuote e secondo l'ordine delle caselle stesse.

     Gli uffici incaricati della riscossione dei contributi non possono vendere le marche senza applicarle sui libretti, nè possono rifiutarsi di procedere alle operazioni indicate nel comma secondo del presente articolo.

     I libretti d'iscrizione debbono essere periodicamente riconsegnati alle sedi dell'Istituto per il ritiro dei foglietti contenenti le marche. In apposita sezione dello stesso libretto l'Istituto rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dei foglietti e dell'importo complessivo delle marche in essi applicate. All'uopo si osserveranno le modalità che verranno stabilite dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

     Per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsa all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni i costi da essa sostenuti, con le modalità previste dall'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

 

          Art. 6.

     I contributi che risultino indebitamente versati secondo le norme del precedente art. 2sono restituiti all'assicurata, senza interessi, entro tre mesi dalla contestazione.

 

          Art. 7.

     La pensione di vecchiaia è conferita, su domanda, dopo il compimento del 65° anno di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 8.

     Dopo almeno cinque anni d'iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione d'invalidità le iscritte la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe sia ridotta a meno di un terzo.

     La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è soppressa quando la normale capacità di lavoro della casalinga sia reintegrata in misura superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 9. [2]

     Le pensioni previste dai precedenti articoli 7 e 8 sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarietà di cui all'ultimo comma dell'art. 4, sulla base di tariffe che tengono conto dell'età della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita.

     Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; con lo stesso provvedimento si determinano le modalità di applicazione delle tariffe.

     Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

     Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritte alla "Mutualità pensioni" anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.

 

          Art. 10.

     Le pensioni di cui al precedente articolo d'importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della "Mutualità pensioni" purché l'iscritta:

     a) dimostri di non essere tenuta a pagare imposte dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento dell'imposta complementare sul reddito;

     b) non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.

     Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere a) e b).

 

          Art. 11.

     Qualora la rendita derivante dalla contribuzione sia uguale o superiore a lire 13 mila annue, l'iscritta che, ferme restando le condizioni di cui al precedente art. 10, dimostri di appartenere ad un nucleo familiare, il cui capofamiglia non sia iscritto nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia, ha diritto all'integrazione, a carico del conto speciale della "Mutualità pensioni" sino a raggiungere nel complesso la quota di lire 65 mila annue. In ogni caso, l'integrazione non può essere inferiore a lire 26 mila annue.

 

          Art. 12.

     La titolare della pensione è tenuta a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale o di reddito che comporti decadenza dal godimento della quota di pensione a carico del conto speciale.

     Chiunque faccia dichiarazioni inesatte o compia altri atti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il godimento della quota integrativa prevista dai precedenti articoli 10 e 11 è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

 

          Art. 13.

     Le somme necessarie per l'integrazione delle pensioni, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono a carico di un conto speciale sul quale verranno accreditati il contributo dello Stato, le quote di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 ed i proventi delle ammende.

 

          Art. 14.

     Le pensioni liquidate a norma della presente legge sono suddivise in tredici quote di cui dodici vengono pagate in sei rate bimestrali e la tredicesima viene pagata entro la seconda decade di dicembre.

     Qualora la rendita derivante dalle contribuzioni non raggiunga il limite minimo di lire 13.000 annue, questa sarà corrisposta in ratei annuali anticipati.

 

          Art. 15.

     Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva [3].

     Entro il termine indicato nel precedente comma le casalinghe di età superiore ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia differita di almeno un anno.

     Le rendite costituite a norma dei precedenti commi non possono comunque essere inferiori a lire 39 mila annue e sono ammesse alla integrazione a carico del conto speciale della "Mutualità pensioni" nella misura di lire 13 mila annue, alle condizioni stabilite dal precedente art. 10.

     Il diritto alle rendite indicate ai commi precedenti si consegue versando il corrispondente valore capitale che viene determinato in base ad apposite tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e rese esecutive con l'osservanza delle norme contenute nel precedente art. 9.

 

          Art. 16.

     Entro il primo anno di applicazione della presente legge, in deroga alle norme di cui all'art. 2, primo comma, possono iscriversi alla "Mutualità pensioni" le persone che non abbiano superato il 55° anno di età.

     Dette persone possono conseguire il diritto alla sola pensione di vecchiaia a norma della presente legge purché risultino versati al momento del pensionamento almeno 360 contributi minimi.

 

          Art. 17.

     Le iscritte alla "Mutualità pensioni" provenienti dai ruoli dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo 4° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non possono effettuare ulteriori versamenti nell'assicurazione facoltativa stessa. Per tali iscritte l'assicurazione facoltativa trasferisce alla "Mutualità pensioni" la riserva matematica corrispondente ai versamenti in essa effettuati.

     La pensione spettante alle assicurate di cui al comma precedente verrà calcolata:

     a) con le norme dell'assicurazione facoltativa, in corrispondenza ai contributi versati in essa;

     b) con le norme della presente legge, in corrispondenza ai contributi versati nella "Mutualità pensioni".

     Essa sarà corrisposta dalla "Mutualità pensioni" anche per la parte afferente ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa.

     L'integrazione a carico del conto speciale previsto dai precedenti articoli è corrisposta alle condizioni e nei limiti stabiliti nei precedenti articoli 10 e 11.

 

          Art. 18.

     I ricorsi e le controversie relativi all'applicazione delle norme dalla presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'art. 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 19.

     Per gli esercizi successivi al primo quinquennio di applicazione della presente, l'onere dello Stato sarà determinato con legge in relazione alle risultanze di gestione della "Mutualità pensioni".

 

          Art. 20.

     A copertura degli oneri derivanti dagli articoli 10, 11, 15 e 17 della presente legge, lo Stato versa alla "Mutualità pensioni" la somma di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63 e per ciascuno dei quattro esercizi successivi.

     A tale onere si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1962-63, con aliquota dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuova aliquota della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

 

          Art. 21.

     Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà ad emanare il regolamento di esecuzione.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 26 febbraio 1964, n. 67.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1993, n. 78, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.

[3] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 26 febbraio 1964, n. 67.