§ 77.6.94 - Legge 31 dicembre 1962, n. 1841.
Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:31/12/1962
Numero:1841


Sommario
Art. 1.      Sono aumentate in ragione del 10 per cento:
Art. 2.      Ai titolari di pensioni dirette di cui al precedente articolo, liquidate per inabilità contratta in servizio e per causa di servizio, sono concessi, a domanda, l'assegno di superinvalidità e [...]
Art. 3.      I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° luglio 1961.
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 60 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate [...]


§ 77.6.94 - Legge 31 dicembre 1962, n. 1841. [1]

Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati.

(G.U. 26 gennaio 1963, n. 23).

 

     Art. 1.

     Sono aumentate in ragione del 10 per cento:

     a) le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato Libero;

     b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, già gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;

     c) le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.

 

          Art. 2.

     Ai titolari di pensioni dirette di cui al precedente articolo, liquidate per inabilità contratta in servizio e per causa di servizio, sono concessi, a domanda, l'assegno di superinvalidità e l'indennità per l'accompagnatore, previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, qualora si trovino nelle condizioni all'uopo richieste per i grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

 

          Art. 3.

     I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° luglio 1961.

     Qualora la domanda per ottenere i benefici previsti dal precedente art. 2 sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, i benefici stessi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 60 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.