§ 77.6.57 - Legge 1 marzo 1952, n. 157.
Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:01/03/1952
Numero:157


Sommario
Art. 1.      In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause [...]
Art. 2.      Il giudizio di dipendenza da causa di servizio per le lesioni indicate nell'articolo precedente è espresso sulla base dei dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati [...]
Art. 3.      Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.
Art. 4.      Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio, e sulla eventuale assegnazione di categoria di pensione, è devoluto alle commissioni mediche [...]


§ 77.6.57 - Legge 1 marzo 1952, n. 157. [1]

Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta.

(G.U. 28 marzo 1952, n. 75).

 

     Art. 1.

     In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche, è pronunciato dal direttore dell'ospedale militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei predetti stabilimenti sanitari.

 

          Art. 2.

     Il giudizio di dipendenza da causa di servizio per le lesioni indicate nell'articolo precedente è espresso sulla base dei dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni all'uopo formulate dal dirigente il servizio sanitario e dal comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si sia verificato.

     Tale giudizio deve essere espresso nel più breve tempo possibile, e, comunque, durante la degenza dell'infermo.

     Le complicazioni e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso.

 

          Art. 3.

     Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato.

     In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo 1926, n. 416.

 

          Art. 4.

     Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio, e sulla eventuale assegnazione di categoria di pensione, è devoluto alle commissioni mediche di cui alla legge 11 marzo 1946, n. 416.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.