§ 77.6.56 - Legge 24 luglio 1951, n. 660.
Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:24/07/1951
Numero:660


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180, sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportato ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o [...]
Art. 2.      Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi, di cui al precedente art. 1, verificatisi, o che si potranno verificare, nei territori delle ex colonie italiane a decorrere dalla [...]
Art. 3.      Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.
Art. 4.      Per gli eventi di cui all'art. 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno o indennità, deve essere [...]
Art. 5.      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 576 dello [...]
Art. 6.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 77.6.56 - Legge 24 luglio 1951, n. 660.

Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.

(G.U. 24 agosto 1951, n. 193).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180, sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportato ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi, di cui al precedente art. 1, verificatisi, o che si potranno verificare, nei territori delle ex colonie italiane a decorrere dalla data di rispettiva occupazione fino alla data che sarà stabilita, in rapporto a tutti od ai singoli territori predetti, con decreto del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 3.

     Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

 

          Art. 4.

     Per gli eventi di cui all'art. 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno o indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data predetta.

     Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui al precedente comma, decorreranno, per le pensioni dirette, dalla data dell'evento dannoso e, per le pensioni indirette, dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

     Chi lascia trascorrere più di un anno dalle date suddette senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 576 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.