§ 77.6.52 - Legge 21 ottobre 1950, n. 990.
Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:21/10/1950
Numero:990


Sommario
Art. 1.      Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la [...]
Art. 2.      La Commissione istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 241, è autorizzata a provvedere, con l'osservanza delle disposizioni contenute [...]
Art. 3.      Per ottenere la liquidazione delle pensioni di cui all'art. 1 della presente legge, gli interessati possono presentare la domanda prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. [...]


§ 77.6.52 - Legge 21 ottobre 1950, n. 990. [1]

Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste.

(G.U. 21 dicembre 1950, n. 292).

 

     Art. 1.

     Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la Commissione di cui al terzo comma del medesimo art. 2, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, all'invalidità o alla morte delle persone indicate nel citato art. 1 e si pronuncia, con motivato parere, in base agli elementi raccolti.

 

          Art. 2.

     La Commissione istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 241, è autorizzata a provvedere, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, alla formazione degli atti di morte occorrenti per la liquidazione delle pensioni di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Per ottenere la liquidazione delle pensioni di cui all'art. 1 della presente legge, gli interessati possono presentare la domanda prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, fino al 31 dicembre 1950.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.