§ 77.6.6 - R.D.L. 4 ottobre 1928, n. 2380 .
Rinuncia ad assegni o pensioni ordinarie e di guerra ed a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'erario per la cassa autonoma di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:04/10/1928
Numero:2380


Sommario
Art. 1.      È ammessa la rinuncia, in favore dell'erario, al godimento degli assegni e delle pensioni ordinarie e di guerra e dei soprassoldi per medaglie al valore militare, nonché alle polizze gratuite di [...]
Art. 2.      La rinuncia di cui al precedente articolo è irretrattabile.
Art. 3.      Nel caso di rinuncia totale o parziale ad assegni rinnovabili, il titolare sarà sottoposto ad accertamenti sanitari, al fine di constatare se ed in qual misura gli assegni stessi, ancorché non [...]
Art. 4.      La rinuncia alla polizza di assicurazione gratuita dei combattenti ha effetto tanto per quella semplice, quanto per quella mista, previste dalle disposizioni vigenti, anche se fatta per una sola [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 77.6.6 - R.D.L. 4 ottobre 1928, n. 2380 [1].

Rinuncia ad assegni o pensioni ordinarie e di guerra ed a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'erario per la cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.

(G.U. 8 novembre 1928, n. 260).

 

     Art. 1.

     È ammessa la rinuncia, in favore dell'erario, al godimento degli assegni e delle pensioni ordinarie e di guerra e dei soprassoldi per medaglie al valore militare, nonché alle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti.

     Per gli assegni, le pensioni ed i soprassoldi delle medaglie d'oro e di argento, è ammessa anche la rinuncia parziale, purché d'importo non inferiore a lire 100 annue.

     Coloro che intendano effettuare la rinunzia faranno pervenire al Ministero del tesoro la relativa dichiarazione, esente da spesa di bollo, con firma autenticata da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco del comune, unendovi, se del caso, il certificato di iscrizione o la polizza, di cui siano in possesso. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione [2].

     Pervenuta la dichiarazione di rinunzia, la direzione generale del debito pubblico provvede perché, da parte dell'amministrazione interessata, venga sospeso il pagamento delle rate di pensione, assegno o soprassoldo, non ancora maturate e di quelle maturate dopo la data della dichiarazione, ma non riscosse dal titolare; e vengano chiuse le relative partite, in caso di rinunzia totale, o ridotte, in caso di rinunzia parziale [3].

 

          Art. 2.

     La rinuncia di cui al precedente articolo è irretrattabile.

     Tuttavia il Ministro per il tesoro, dopo trascorso un decennio, può ripristinare il godimento della pensione in favore del rinunciante che venga a trovarsi in condizioni di assoluto bisogno [4].

     In ogni caso la rinuncia alla pensione o al soprassoldo non pregiudica gli eventuali maggiori diritti del titolare, né le ragioni dei congiunti per gli alimenti o per il riparto e la reversibilità. La rinuncia della vedova con prole è limitata alla quota a lei dovuta in caso di riparto.

 

          Art. 3.

     Nel caso di rinuncia totale o parziale ad assegni rinnovabili, il titolare sarà sottoposto ad accertamenti sanitari, al fine di constatare se ed in qual misura gli assegni stessi, ancorché non venuti a scadenza, possano convertirsi in pensione vitalizia.

     Se avrà luogo liquidazione definitiva la rinuncia totale o parziale si eseguirà su di essa: in caso diverso la rinuncia avrà effetto per il rimanente dell'assegno rinnovabile in corso.

 

          Art. 4.

     La rinuncia alla polizza di assicurazione gratuita dei combattenti ha effetto tanto per quella semplice, quanto per quella mista, previste dalle disposizioni vigenti, anche se fatta per una sola di esse.

     Per le polizze di cui agli artt. 1 e 2 del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, la rinuncia è ammessa dopo che i titolari abbiano raggiunto il limite di età al quale è subordinata la liquidazione.

 

          Art. 5.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     L'istituto nazionale delle assicurazioni, riconosciuta la regolarità delle polizze per le quali è stata fatta rinuncia, ne liquida, con versamento alla cassa d'ammortamento, il relativo importo, determinandolo, per quelle pagabili alla fine del trentennio, al valore attuale secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1920 [7].

 

          Art. 6. [8]

     A coloro che facciano rinunzia a termini delle precedenti disposizioni, sarà conferito uno speciale diploma di benemerenza, dal Ministro per il tesoro, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, che sarà custodito dalla direzione generale del debito pubblico.

 

          Art. 7. [9]

     Limitatamente ai soprassoldi per medaglie al valore militare, è ammessa la rinunzia anche a favore di enti ed istituzioni che abbiano fini di beneficenza o di educazione ed assistenza sociale, rimanendo a carico degli enti - sotto la vigilanza della direzione generale del tesoro - i relativi provvedimenti e l'esibizione del certificato di esistenza in vita del titolare, per il pagamento delle somme così devolute.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Convertito in legge dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3091.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

[5] Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

[6] Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

[7] Per le modifiche apportate al presente comma vedi l'art. 8 del D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 19 aprile 1945, n. 256.