| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.5 indennità | 
| Data: | 16/07/1947 | 
| Numero: | 770 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Con effetto dal 1° luglio 1947 l'indennità di caropane di cui all'art. 1 e all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio [...] | 
| Art. 2. Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni [...] | 
| Art. 3. Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno [...] | 
| Art. 4. E' abolito il limite di retribuzione previsto dall'art. 10, comma 3 e 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per il diritto [...] | 
| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" | 
§ 77.5.27 – D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 770. [1]
Aumento dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.
(G.U. 21 agosto 1947, n. 190).
     Con effetto dal 1° luglio 1947 l'indennità di caropane di cui all'art. 1 e all'art. 2, ultimo comma, del 
     Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui agli articoli 2, 3e 4 del 
Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i contributi addizionali dovuti dai datori di lavoro per la maggiorazione degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all'articolo precedente.
     E' abolito il limite di retribuzione previsto dall'art. 10, comma 3 e 5, del 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Ratificato dalla