§ 77.5.11 – R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5.
Costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:08/01/1942
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Ai datori di lavoro, compresi gli enti pubblici in quanto soggetti alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o alle norme sui contratti collettivi di [...]
Art. 2.      Il complesso degli accantonamenti presso il fondo deve essere pari, per ogni datore di lavoro, alla somma che spetterebbe ai rispettivi impiegati, per l'indennità di cui [...]
Art. 3.      Il fondo assume la denominazione di "Fondo per l'indennità agli impiegati" ed è gestito sotto il controllo dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni, [...]
Art. 4.      Sono esclusi dall'obbligo dei versamenti al fondo i datori di lavoro che dopo la data di pubblicazione del presente decreto stipulino contratti di assicurazione o di [...]
Art. 5.      I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati prima della data di pubblicazione del presente decreto, che non rispondano alle condizioni, di cui al [...]
Art. 6.      Il Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo [...]
Art. 7.      Qualora non sia stato concesso l'esonero, le istituzioni previdenziali o di accantonamento debbono restituire al datore di lavoro, entro il limite delle somme [...]
Art. 8.      I versamenti di cui agli artt. 1 e 2 debbono essere effettuati dal datore di lavoro entro il 31 marzo di ogni anno e debbono essere commisurati all'indennità da [...]
Art. 9.      In caso di risoluzione del rapporto di impiego, l'indennità sarà dal datore di lavoro pagata all'impiegato o, in caso di morte, agli aventi diritto, all'atto della [...]
Art. 10.      Qualora l'impiegato o gli aventi diritto non abbiano ottenuto dal datore di lavoro il pagamento dell'indennità o l'abbiano ottenuto in misura parziale e non sussista [...]
Art. 11.      L'indennità integrativa di cui all'art. 3, lettera b), sarà pagata direttamente dal fondo agli aventi diritto entro quindici giorni dalla esibizione dei documenti [...]
Art. 12.      Il pagamento della indennità e della integrazione a carico del fondo è garantito dallo Stato entro il limite dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al netto [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Sugli accantonamenti presso il fondo non può esercitarsi alcun diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro anche in caso di fallimento, di liquidazione, [...]
Art. 15.      I versamenti compiuti per effetto del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, compresa la tassa di assicurazione relativa all'indennità integrativa [...]
Art. 16.      Il datore di lavoro che non provveda ai versamenti di cui all'art. 1 nella misura e nei termini prescritti, oltre a rispondere in proprio, per la parte non versata, [...]
Art. 17.      Le norme eventualmente occorrenti per il funzionamento del fondo saranno stabilite con decreto emanato, di concerto dai Ministri per le finanze e per le corporazioni
Art. 18. 


§ 77.5.11 – R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5. [1]

Costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

(G.U. 27 gennaio 1942, n. 21).

 

     Art. 1.

     Ai datori di lavoro, compresi gli enti pubblici in quanto soggetti alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o alle norme sui contratti collettivi di lavoro, è fatto obbligo di versare al fondo di cui all'art. 3 del presente decreto gli accantonamenti necessari per corrispondere agli impiegati e, in caso di morte, agli aventi diritto l'indennità prevista, per la risoluzione del rapporto d'impiego, dall'art. 10, comma quarto, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dai contratti collettivi di lavoro e dalle norme equiparate.

     Nulla è innovato alle norme vigenti per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso.

 

          Art. 2.

     Il complesso degli accantonamenti presso il fondo deve essere pari, per ogni datore di lavoro, alla somma che spetterebbe ai rispettivi impiegati, per l'indennità di cui al precedente articolo se si verificasse la risoluzione del loro rapporto di impiego alle date indicate nell'art. 8.

     Dopo il primo versamento sarà provveduto, nei confronti del datore di lavoro e del fondo, a conguagli annuali in corrispondenza alle modificazioni avvenute nella consistenza numerica e qualitativa degli impiegati, alle anzianità di servizio, alle variazioni di retribuzione ed agli interessi maturati ai sensi dell'articolo seguente.

     I versamenti possono essere effettuati sia in contanti che in titoli di Stato, da calcolarsi al corso medio ufficiale immediatamente antecedente alla data di versamento.

 

          Art. 3.

     Il fondo assume la denominazione di "Fondo per l'indennità agli impiegati" ed è gestito sotto il controllo dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni, dall'istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione con la collaborazione di un comitato, composto di rappresentanti dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze, delle organizzazioni sindacali e dell'istituto nazionale delle assicurazioni.

     Il fondo deve:

     1° investire in titoli di Stato o in conti correnti fruttiferi presso il tesoro dello Stato l'ottanta per cento delle sue attività ed il rimanente venti per cento, previa autorizzazione del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni, in uno dei modi previsti dall'art. 13 del regio decreto-legge 2 aprile 1923, n. 966;

     2° avere una impostazione tecnica che garantisca:

     a) un interesse annuo ai datori di lavoro sul totale dei rispettivi accantonamenti, in essi compresi i ratei eventualmente da versare a norma dell'art. 8, da conteggiarsi a loro credito all'atto dei conguagli annuali di cui al precedente articolo;

     b) una integrazione dell'indennità, dovuta agli aventi diritto in caso di morte o di invalidità permanente in caso di licenziamento dell'impiegato avvenute prima che egli abbia raggiunto una determinata anzianità di servizio, con speciale riguardo alle famiglie numerose [2].

     I poteri del comitato di cui al comma primo, il saggio d'interesse di cui alla lettera a) e le altre norme relative alla suddetta indennità integrativa saranno stabiliti con decreto reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 [3].

     L'impiegato al quale viene liquidata l'indennità di legge, essendo mantenuto in servizio, conserva, per i successivi aumenti di stipendio, i diritti derivanti dalla sua anzianità iniziale, e il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere ai relativi versamenti al fondo in conformità dell'art. 1 [4].

 

          Art. 4.

     Sono esclusi dall'obbligo dei versamenti al fondo i datori di lavoro che dopo la data di pubblicazione del presente decreto stipulino contratti di assicurazione o di capitalizzazione a condizione che i contratti:

     a) siano estesi alla totalità degli impiegati dipendenti;

     b) abbiano come beneficiari per la parte afferente all'indennità di licenziamento e all'integrazione di cui all'art. 3, n. 2-b) gli impiegati stessi o, in caso di premorienza, i loro aventi diritto, con la sola eccezione di cui al successivo art. 13 [5];

     c) garantiscano a ciascun impiegato prestazioni per la risoluzione del rapporto di impiego in misura non inferiore a quella di cui al primo comma dell'art. 2;

     d) garantiscano agli aventi diritto, nei casi previsti alla lettera b) del secondo comma dell'art. 3, oltre le prestazioni di cui alla precedente lettera c), somme non inferiori alla indennità integrativa di cui alla lettera b) dell'art. 3 [6].

     Per le prestazioni di cui alle lettere c) e d) la determinazione dei premi e delle riserve matematiche deve essere fatta separatamente da quella per le altre forme di previdenza [7].

     Per i datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di assicurazione o capitalizzazione prima della data di pubblicazione del presente decreto non è richiesta la condizione di cui alla precedente lettera a) ed essi saranno egualmente esclusi dall'obbligo dei versamenti al fondo limitatamente agli impiegati intestatari delle polizze.

     E' fatto obbligo agli enti assuntori dei contratti di cui ai precedenti comma di impiegare in titoli di Stato o in conti correnti fruttiferi presso il regio tesoro, secondo norme da impartire dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni, l'ottanta per cento delle riserve matematiche afferenti a dette polizze ed il rimanente venti per cento in uno dei modi prescritti dai numeri 1, 2, 3, 8 e 9 dell'art. 27 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

 

          Art. 5.

     I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati prima della data di pubblicazione del presente decreto, che non rispondano alle condizioni, di cui al precedente art. 4 saranno, entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui all'art. 3, comma ultimo, adeguati alle condizioni prescritte da detto art. 4; in mancanza di che, tali contratti saranno risoluti, limitatamente alla parte afferente alle indennità, restando invece in vigore per le altre eventuali forme di previdenza [8].

     Al suddetto adeguamento del contratto il datore di lavoro sarà tenuto, qualora l'adeguamento stesso non richieda un supplemento di premio superiore al dieci per cento del premio afferente alla indennità, secondo le condizioni e le tariffe a tal uopo approvate dal Ministro per le corporazioni.

     L'ente assuntore del contratto dovrà, in caso di risoluzione del contratto stesso, restituire al datore di lavoro, in unica soluzione o a scelta dell'ente stesso, con la rateazione e gli interessi previsti dall'art. 8, le riserve matematiche nette relative alla parte afferente all'indennità [9].

     Ai datori di lavoro che stipulino o abbiano stipulato contratti di assicurazione è consentita, con obbligo di darne comunicazione al Ministero delle finanze, una rateazione massima di cinque anni sui premi unici non inferiore all'indennità che sarebbe liquidabile al 31 dicembre 1941, a condizione che la rata di ammortamento non sia inferiore a quella che sarebbe stata richiesta dal fondo [10].

     La suddetta rateazione è consentita anche per i maggiori versamenti di cui al terzo comma dell'art. 8 [11].

 

          Art. 6.

     Il Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dei versamenti di cui all'art. 2 qualora egli abbia provveduto o sia obbligato a provvedere all'accantonamento, presso istituzioni previdenziali o di accantonamento, delle somme necessarie per la corresponsione ai suoi impiegati e, nei casi previsti alla lettera b) del secondo comma dell'art. 3, agli aventi diritto, della indennità o, in sostituzione di questa, di altre prestazioni equivalenti dovute in dipendenza della risoluzione del rapporto d'impiego [12].

     Dette istituzioni debbono avere patrimonio ed amministrazione autonomi ed impiegare in titoli di Stato l'ottanta per cento della totalità dei versamenti dei datori di lavoro per le suindicate prestazioni e debbono garantire agli aventi diritto, nel caso di morte dell'impiegato, oltre le prestazioni per la risoluzione del rapporto d'impiego, anche l'indennità, integrativa di cui alla lettera b) dell'art. 3 [13].

     Inoltre il Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può concedere l'esonero, stabilendone le condizioni opportune, anche nel caso che le istituzioni previdenziali o di accantonamento non rispondano ai requisiti di cui ai precedenti comma.

     Le domande di esonero dall'obbligo dei versamenti di cui al predetto art. 2, possono essere presentate, oltre che dai singoli datori di lavoro, dalle associazioni sindacali, che li rappresentano, nell'interesse delle rispettive categorie [14].

     Le condizioni per aver diritto all'esonero possono verificarsi anche successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

     Per i casi di morte che si verifichino nelle more dell'esame delle domande di esonero l'indennità integrativa di cui all'art. 3 è a carico del fondo, salvo il diritto di rivalsa del fondo verso gli obbligati [15].

 

          Art. 7.

     Qualora non sia stato concesso l'esonero, le istituzioni previdenziali o di accantonamento debbono restituire al datore di lavoro, entro il limite delle somme accantonate, i fondi necessari per provvedere ai versamenti di cui al presente decreto. Sono altresì risolute di diritto sia l'obbligazione del datore di lavoro di pagare a dette istituzioni i contributi successivi, sia l'obbligo delle istituzioni stesse di corrispondere le relative prestazioni.

     La restituzione di cui al precedente comma deve essere effettuata in un'unica soluzione all'atto della risoluzione dell'obbligazione ovvero in trenta rate bimestrali di eguale importo, con le stesse scadenze e gravate dello stesso interesse di cui all'art. 8.

 

          Art. 8.

     I versamenti di cui agli artt. 1 e 2 debbono essere effettuati dal datore di lavoro entro il 31 marzo di ogni anno e debbono essere commisurati all'indennità da corrispondere agli impiegati in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente come se la risoluzione del loro rapporto fosse avvenuta a quella data.

     Nella prima applicazione del presente decreto i versamenti debbono essere effettuati al fondo entro il 31 marzo 1942 per il complesso delle indennità calcolate al 31 dicembre 1941. Tuttavia è in facoltà del datore di lavoro di rateizzarli in un quinquennio mediante trenta rate bimestrali di eguale importo. Il pagamento della prima rata sarà fatto entro il 31 marzo 1942.

     Il datore di lavoro ha altresì facoltà di rateizzare in un quinquennio, mediante rate bimestrali di eguale importo, maggiori versamenti, che dovesse effettuare in dipendenza di successivi aumenti di retribuzione disposti da legge o da norme corporative, per accantonamenti di indennità riferentesi ad anzianità di servizio maturate.

     Nei casi di cui ai comma secondo e terzo del presente articolo il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, può autorizzare, per comprovata necessità del datore di lavoro e dietro sua domanda, ulteriori rateizzazioni per non più di altri dieci anni.

     Sulle rateizzazioni di cui ai comma precedenti il datore di lavoro deve corrispondere al fondo un interesse da determinarsi dai Ministri per le finanze e per le corporazioni in misura non superiore al sei per cento annuo.

 

          Art. 9.

     In caso di risoluzione del rapporto di impiego, l'indennità sarà dal datore di lavoro pagata all'impiegato o, in caso di morte, agli aventi diritto, all'atto della cessazione del servizio.

     Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego che importi la corresponsione dell'indennità, il fondo è obbligato a pagare al datore di lavoro che ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla richiesta stessa e nel limite dell'ammontare complessivo degli accantonamenti a lui intestati, la somma corrispondente a detta indennità, fermo restando l'obbligo diretto del datore di lavoro di pagare all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità, all'atto della cessazione del servizio. Alla fine dell'anno, insieme al conguaglio di cui al secondo comma dell'art. 2, saranno poi effettuati i conguagli eventualmente occorrenti per reintegrare gli accantonamenti delle diminuzioni ad essi apportate per effetto dei suindicati pagamenti, in modo che gli accantonamenti stessi rispondano alla misura prescritta [16].

     Ai fini di detti conguagli saranno portati a credito del datore di lavoro gli interessi di cui alla lettera a) dell'art. 3 anche sulle somme prelevate sul fondo e gli saranno addebitati, sulle somme stesse, gli interessi nella stessa misura determinata ai sensi dell'art. 8.

     Ove, all'atto in cui il fondo effettua il pagamento ai sensi del secondo comma del presente articolo, il datore di lavoro non abbia provveduto ad adempiere la sua obbligazione verso l'impiegato o gli aventi diritto, le somme pagate dal fondo al datore di lavoro devono essere da costui devolute al pagamento dell'indennità. Per la violazione di detto precetto da parte del datore di lavoro si applicherà la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a lire 800.000 [17].

 

          Art. 10.

     Qualora l'impiegato o gli aventi diritto non abbiano ottenuto dal datore di lavoro il pagamento dell'indennità o l'abbiano ottenuto in misura parziale e non sussista controversia in materia, al pagamento della parte insoluta sarà provveduto dal fondo entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, nel limite degli accantonamenti e degli interessi maturati intestati al datore di lavoro. Alla fine dell'anno saranno effettuati, alle stesse condizioni di cui al terzo comma del precedente articolo, i conguagli eventualmente occorrenti per reintegrare gli accantonamenti in modo che corrispondano alle misure previste dagli artt. 1 e 8.

     In caso di fallimento, di cessazione dell'azienda, ovvero di sua cessione o trasformazione, quando l'obbligo del pagamento dell'indennità continui a gravare sul cedente, il fondo provvederà direttamente al pagamento dell'indennità entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, nei limiti della quota risultante, per ciascun impiegato, sugli accantonamenti del rispettivo datore di lavoro.

     Per la eventuale maggiore liquidazione spettante all'impiegato o agli aventi diritto rispetto a quella versata dal fondo resta fermo il privilegio spettante all'impiegato sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

 

          Art. 11.

     L'indennità integrativa di cui all'art. 3, lettera b), sarà pagata direttamente dal fondo agli aventi diritto entro quindici giorni dalla esibizione dei documenti necessari da parte degli interessati.

     Il datore di lavoro è tenuto a fornire agli interessati ed al fondo, nel termine di dieci giorni dalla richiesta, gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità.

     In caso di controversia sul diritto all'indennità integrativa o sul suo ammontare, il fondo deve pagare agli aventi diritto, entro quindici giorni dalla data di presentazione dei documenti, la parte incontestata della indennità integrativa.

 

          Art. 12.

     Il pagamento della indennità e della integrazione a carico del fondo è garantito dallo Stato entro il limite dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al netto degli eventuali pagamenti di cui agli artt. 9 e 10.

 

          Art. 13. [18]

     Nel caso di risoluzione immediata del rapporto di impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato, le quali non consentano la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto e non sussista diritto all'indennità, ed in caso di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto all'indennità, il fondo, qualora non sussista controversia in materia, rimborserà al datore di lavoro, in sede di conguaglio annuale, i versamenti effettuati per detto impiegato e gli interessi maturati.

 

          Art. 14.

     Sugli accantonamenti presso il fondo non può esercitarsi alcun diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro anche in caso di fallimento, di liquidazione, trasformazione o cessione dell'azienda.

     Lo Stato può esercitare atti conservativi sugli accantonamenti, per il caso che il fondo paghi direttamente all'impiegato l'indennità spettantegli, limitatamente ai suoi crediti verso l'impiegato riferentesi ai tributi diretti eccettuato quello fondiario, iscritti nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente ovvero, qualora si tratti di ruoli suppletivi, per un importo non superiore a quello dell'ultimo biennio. Per questi stessi titoli lo Stato può altresì far valere i suoi diritti sul pagamento dell'indennità o della parte di indennità effettuato direttamente dal fondo all'impiegato.

     Gli istituti, autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ai sensi del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874, delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, possono far valere, agli effetti del citato testo unico, i loro diritti sul pagamento dell'indennità o della parte di indennità effettuato direttamente dal fondo all'impiegato nel caso che la risoluzione del rapporto di impiego, determinante il diritto dell'impiegato alla indennità suddetta, avvenga prima che sia estinta la cessione degli stipendi.

     Fatta eccezione dei casi suindicati, nessun diritto o pretesa può essere esercitata dai creditori dell'impiegato e dai creditori degli aventi diritto sulle somme che il fondo dovesse pagare ai sensi degli artt. 10 e 11.

 

          Art. 15.

     I versamenti compiuti per effetto del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, compresa la tassa di assicurazione relativa all'indennità integrativa prevista all'art. 3, lettera b).

     In applicazione di questo principio gli accantonamenti debbono essere commisurati alle retribuzioni lorde ed i versamenti saranno portati in diminuzione dei redditi aziendali [19].

     L'imposta di ricchezza mobile categoria C-2 dovuta al momento della liquidazione dell'indennità dovrà, fermo l'obbligo di rivalsa sui prestatori d'opera, essere versata dal datore di lavoro all'atto del materiale pagamento della indennità stessa, o dal fondo nel caso di pagamento diretto [20].

     Anche l'interesse annuo spettante ai datori di lavoro, previsto nel secondo comma, n. 2-a, dell'art. 3, è esente da ogni e qualsiasi imposta [21].

     Tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del fondo sono esenti da imposte e tasse.

     La tassa di assicurazione relativa alle polizze stipulate ai sensi degli artt. 4 e 5 è dovuta soltanto sulla parte del premio che ecceda quello afferente alle indennità di cui al primo comma dell'art. 2 ed alla lettera b) dell'art. 3 [22].

 

          Art. 16.

     Il datore di lavoro che non provveda ai versamenti di cui all'art. 1 nella misura e nei termini prescritti, oltre a rispondere in proprio, per la parte non versata, della indennità per risoluzione del rapporto d'impiego, di quella integrativa e degli interessi di mora a favore del fondo nella misura del sette per cento annuo, è punito con la sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 [23]

     Alle stesse ammende è soggetto il datore di lavoro che, avendo riscattato la polizza o sospeso il pagamento dei premi, non provveda entro trenta giorni alla copertura dell'indennità in uno dei modi previsti dal presente decreto.

     Il datore di lavoro che non fornisca agli interessati nei termini prescritti gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità integrativa, o li fornisca inesatti o incompleti, è punito con la sanzione amministrativa  fino a lire 200.000, per ogni impiegato cui si riferisca la contravvenzione [24].

     L'istituto gestore del fondo è tenuto a pagare in proprio al datore di lavoro o, in caso di morte dell'impiegato, agli aventi diritto, gli interessi di mora in ragione del 7 per cento sulle somme versate dal fondo oltre i termini di cui agli artt. 9, 10 e 11 [25].

     La stessa misura d'interesse sarà dovuta dal datore di lavoro all'impiegato, in caso di ulteriore ritardo nella liquidazione della indennità [26].

 

          Art. 17.

     Le norme eventualmente occorrenti per il funzionamento del fondo saranno stabilite con decreto emanato, di concerto dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

     Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione, e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

     Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

          Art. 18. [27]

     Il governo del Re è autorizzato a coordinare, con regio decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, con le disposizioni del codice civile nel testo approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 1942, n. 1251. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[14] Comma inserito dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[17] L’importo della sanzione di cui al presente comma è stato così da ultimo elevato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[18] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[21] Comma inserito dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[22] Comma così sostituito dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251. La sanzione amministrativa di cui al presente comma ha così sostituito la precedente sanzione penale per effetto dell'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tale sanzione è stato così elevato dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[24] La sanzione amministrativa di cui al presente comma ha così sostituito la precedente sanzione penale per effetto dell'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tale sanzione è stato così elevato dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.

[27] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 2 ottobre 1942, n. 1251.