§ 77.4.13 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436 .
Modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:13/05/1947
Numero:436


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 29 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti
Art. 2.      Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse [...]
Art. 3.      Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura del compenso spettante al [...]
Art. 4.      Gli articoli 2, 10 e 12 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono soppressi
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 77.4.13 - D.Lgs.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 436 [1] .

Modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

(G.U. 14 giugno 1947, n. 133)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 29 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     Art. 8. - Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro. Il presidente dura in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina.

     Art. 9. - Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati speciali;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Istituto.

     Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad uno dei vice presidenti e, in caso di assenza o di impedimento anche di costoro, ad un membro del Comitato esecutivo espressamente indicato nella delega.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, e per quanto concerne l'inattività dell'Istituto nell'ambito delle singole circoscrizioni delle sedi periferiche, ai direttori delle sedi stesse, o ai funzionari che, in caso di assenza, sono designati a farne le veci.

     Art. 11. - Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Capo della Stato, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro:

     1) tre rappresentante dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due rappresentanti dei lavoratori del commercio, un rappresentante dei lavoratori del credito, un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione e un rappresentante dei dirigenti di aziende industriali, designati dalla rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     2) due rappresentanti degli industriali, due rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, uno delle imprese di credito ed uno delle imprese di assicurazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

     3) due rappresentanti del personale dell'Istituto designati dal personale stesso;

     4) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     5) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

     6) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica che può anche farsi rappresentare da un proprio delegato;

     7) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

     8) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

     Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

     Art. 15. - Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

     1) il presidente;

     2) i due vice presidenti;

     3) sette consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione di cui quattro tra i rappresentanti dei lavoratori e tre fra i rappresentanti dei datori di lavoro;

     4) uno dei consiglieri rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il consigliere rappresentante il Ministero delle finanze e del tesoro.

     Art. 16. - I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica fino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale, e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Essi allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche che siano stati nominati nel corso del quadriennio dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

     Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

     Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Art. 18. - Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero delle finanze e del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

     Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per le finanze e il tesoro ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti dei Consiglio di amministrazione.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

     Art. 20. - Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Nei regolamenti del personale previsti dal n. 9) dell'art. 14, che debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro, saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

     Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali.

     Egli interviene, con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'Istituto.

     Art. 22. - Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

     1) il presidente;

     2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     6) il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

     7) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

     8) un rappresentante dei Consorzi provinciali antitubercolari designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

     9) il direttore generale dell'Istituto.

     Art. 24. - Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

     1) il presidente;

     2) sette esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     5) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     6) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

     7) il direttore generale dell'Istituto.

     Art. 26. - Il Comitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto come segue:

     1) il presidente;

     2) sette esperti particolarmente competenti nei problemi dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori e tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

     3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;

     5) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     6) una rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

     7) il direttore generale dell'Istituto.

     Art. 29. - I Comitati provinciali della previdenza sociale sono composti:

     1) da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali provinciali nel numero rispettivamente indicato, per ciascuna sede, dal Comitato esecutivo dell'Istituto in base all'importanza che nella relativa circoscrizione hanno le varie attività produttive. In base alle indicazioni del Comitato esecutivo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ne determina la composizione numerica, nella stessa proporzione prevista per il Consiglio di amministrazione;

     2) il capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente;

     3) il medico provinciale, che interviene soltanto alle sedute in cui debbano trattarsi argomenti di carattere sanitario.

     I Comitati provinciali sono presieduti dal direttore della sede provinciale dell'Istituto.

     I componenti dei Comitati provinciali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica sino all'entrata in vigore delle norme che saranno elaborate in sede di riforma della previdenza ed assistenza sociale e, comunque, non oltre quattro anni dalla data di nomina. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

     Le cariche di presidente e di membro del Comitato sono gratuite.

     Le riunioni dei Comitati provinciali sono valide con l'intervento della maggioranza dei loro membri. I membri di cui al precedente n. 1) se rimangono assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Qualora le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale questi ha facoltà di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, è stabilita la misura del compenso spettante al presidente, ai vice presidenti ed ai componenti del Collegio sindacale.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, nonchè ai componenti dei Comitati costituiti per i vari fondi e casse speciali affidati in gestione all'Istituto, non è dovuto alcun compenso fisso. Ai membri degli organi suddetti sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi con le stesse modalità a titolo di rimborso spese qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

 

          Art. 4.

     Gli articoli 2, 10 e 12 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono soppressi.

     Le norme contrarie ed incompatibili con quelle del presente decreto sono abrogate.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.