§ 77.3.79 - D.L. 6 luglio 1978, n. 353 .
Norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:06/07/1978
Numero:353


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1978, n. 75, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre [...]
Art. 2.      Alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nonché alle imprese di cui all'articolo 1 della [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 1.125 miliari, si provvede al 31 dicembre 1978 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 77.3.79 - D.L. 6 luglio 1978, n. 353 [1].

Norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

(G.U. 11 luglio 1978, n. 192).

 

     Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1978, n. 75, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979 [2] .

 

          Art. 2.

     Alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, nonché alle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1979 [3], una riduzione di lire 24.500 mensili sui contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso maschile, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573 [4].

     Alle predette imprese è altresì concessa, a decorrere dal 1° luglio 1978 e fino al 31 dicembre 1979 [5] , l'esenzione totale dal pagamento dei contributi agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per ogni addetto di sesso femminile per le prime L. 400.000 mensili di retribuzione [6].

     I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi nel limite delle somme dovute per contributi agli enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie.

     (Omissis) [7].

     Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma, in via anticipata e nella misura che il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 3 [8] .

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 1.125 miliari, si provvede al 31 dicembre 1978 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 5 agosto 1978, n. 502.

[2] Termine così prorogato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375.

[3] Termine così prorogato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 2 della L. 31 marzo 1979, n. 92.

[5] Termine così prorogato dall'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 2 della L. 31 marzo 1979, n. 92.

[7] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[8] Comma così sostituito dalla legge di conversione.