§ 77.3.58 - D.P.R. 6 dicembre 1965, n. 1693.
Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:06/12/1965
Numero:1693


Sommario
Art. unico.      Ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto [...]


§ 77.3.58 - D.P.R. 6 dicembre 1965, n. 1693.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 1 aprile 1966, n. 81).

 

     Art. unico.

     Ai fini dell'applicazione degli artt. 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1805, con effetto dal 1° gennaio 1965 sono portati rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue.