§ 77.3.53 - D.P.R. 7 febbraio 1964, n. 118.
Modifica della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo adeguamento pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:07/02/1964
Numero:118


Sommario
Art. unico.      A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è determinato nella [...]


§ 77.3.53 - D.P.R. 7 febbraio 1964, n. 118.

Modifica della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo adeguamento pensioni.

(G.U. 25 marzo 1964, n. 76).

 

     Art. unico.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1964, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è determinato nella misura del 19 per cento delle retribuzioni, di cui il 12,65 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,35 per cento a carico del lavoratore.

     L'aliquota del 19 per cento anzidetta è comprensiva dell'addizionale temporanea dello 0,20 per cento delle retribuzioni prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.