§ 77.3.36 - D.P.R. 17 ottobre 1959, n. 1027.
Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:17/10/1959
Numero:1027


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1° maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, è maggiorato di [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 77.3.36 - D.P.R. 17 ottobre 1959, n. 1027.

Modificazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(G.U. 10 dicembre 1959, n. 298).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 1° maggio 1958, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni" di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736, è maggiorato di un'aliquota pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini dell'applicazione del contributo medesimo.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.