§ 77.3.4 - D.Lgs.Lgt. 15 giugno 1945, n. 366.
Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:15/06/1945
Numero:366


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è così modificato:
Art. 2.      Le prestazioni medico-chirurgiche previste dalla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483 (articoli 16, 17 e 18), sono [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 77.3.4 - D.Lgs.Lgt. 15 giugno 1945, n. 366.

Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

(G.U. 14 luglio 1945, n. 84).

 

     Art. 1.

     L'art. 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è così modificato:

     "Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 mediante contributi a carico degli iscritti e dell'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

     La misura del contributo è fissata in ragione del 3,50% della retribuzione, di cui il 2,25% a carico dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende e l'1,25% a carico dell'iscritto.

     Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto ciò che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie, quando facciano parte integrale della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

     L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende è obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuare alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 27. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente può pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale".

 

          Art. 2.

     Le prestazioni medico-chirurgiche previste dalla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483 (articoli 16, 17 e 18), sono aumentate del 200%.

     Il diritto all'aumento di cui al precedente comma sorge per le malattie denunciate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto ferma l'osservanza dei termini per la denuncia prescritta nell'art. 27 del regolamento citato.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.