§ 77.3.3 - R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126.
Aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:18/03/1943
Numero:126


Sommario
Art. 1.      La misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, stabilita dalle tabelle A, B, C, D, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con [...]
Art. 2.      Le pensioni liquidate nell'assicurazione obbligatoria o facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° aprile 1943 sono aumentate, a decorrere dalla data stessa, di [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° aprile 1943, l'importo minimo di contribuzione per il diritto a pensione stabilito, per ogni categoria di appartenenza degli assicurati, dall'art. 11 del regio decreto-legge [...]
Art. 4.      Agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa, per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 marzo 1943, i contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la [...]
Art. 5.      L'ammontare annuo delle pensioni da liquidarsi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, spettanti con decorrenza successiva al 31 marzo 1943, è determinato:
Art. 6.      L'indennità prevista dall'art. 14 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per gli eventi che si verificheranno successivamente al 31 marzo 1943, non potrà essere inferiore a lire 500, né [...]
Art. 7.      L'ammontare annuo delle pensioni dell'assicurazione facoltativa, liquidate a partire dal 1° aprile 1943, sarà aumentato del 25%.
Art. 8.      Quando dal calcolo delle rate mensili di pensioni liquidate secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, obbligatoria o facoltativa, oppure secondo le norme di entrambe [...]
Art. 9.      Con riserva di emanare le disposizioni concernenti i fondi speciali di previdenza obbligatoria gestiti dall'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il governo del Re è autorizzato, [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.


§ 77.3.3 - R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126. [1]

Aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.

(G.U. 31 marzo 1943, n. 74).

 

     Art. 1.

     La misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, stabilita dalle tabelle A, B, C, D, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è aumentata del 50 per cento.

     I contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia sono per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti avranno applicazione per i contributi relativi ai periodi di paga con scadenza successiva al 31 marzo 1943.

 

          Art. 2.

     Le pensioni liquidate nell'assicurazione obbligatoria o facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° aprile 1943 sono aumentate, a decorrere dalla data stessa, di un importo pari al venticinque per cento del loro ammontare.

     L'aumento del venticinque per cento si applica anche alle quote di pensione corrisposte per ogni figlio a carico del pensionato nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 63 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dai due ultimi commi dell'art. 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

     L'aumento di cui al primo comma non si applica alla quota di concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alle rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione facoltativa e alle rendite derivanti dalle assicurazioni collettive di cui all'art. 86 dello stesso regio decreto-legge.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° aprile 1943, l'importo minimo di contribuzione per il diritto a pensione stabilito, per ogni categoria di appartenenza degli assicurati, dall'art. 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aumentato del 50 per cento.

 

          Art. 4.

     Agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa, per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 marzo 1943, i contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia sono computati:

     a) in ragione di lire 2,70 per ciascuna lira di contribuzione, se versati in base al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e precedenti disposizioni;

     b) in ragione di lire 1,50 per ciascuna lira di contribuzione, se versati per periodi di lavoro anteriori al 1° aprile 1943, in base al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

 

          Art. 5.

     L'ammontare annuo delle pensioni da liquidarsi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, spettanti con decorrenza successiva al 31 marzo 1943, è determinato:

     a) per gli assicurati impiegati, in ragione del 45 per cento delle prime 2250 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 2250 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

     b) per gli assicurati operai, in ragione del 45 per cento delle prime 1050 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1050 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

     c) per le assicurate impiegate, in ragione del 36 per cento delle prime 2250 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 2250 lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi;

     d) per le assicurate operaie, in ragione del 36 per cento delle prime 1050 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1050 lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi.

     Le pensioni da liquidarsi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, spettanti con decorrenza dagli anni 1943 e 1944, sono aumentate rispettivamente, dell'8 per cento e del 4 per cento del loro ammontare, esclusa la quota di concorso dello Stato.

 

          Art. 6.

     L'indennità prevista dall'art. 14 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per gli eventi che si verificheranno successivamente al 31 marzo 1943, non potrà essere inferiore a lire 500, né superiore a lire 1500.

 

          Art. 7.

     L'ammontare annuo delle pensioni dell'assicurazione facoltativa, liquidate a partire dal 1° aprile 1943, sarà aumentato del 25%.

     L'aumento di cui al comma precedente non si applica alla quota complementare a carico dello Stato di cui all'art. 59, lettera e), del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, né alle rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione facoltativa stessa, né alle rendite derivanti dalle assicurazioni collettive di cui all'art. 86 del regio decreto-legge predetto.

 

          Art. 8.

     Quando dal calcolo delle rate mensili di pensioni liquidate secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, obbligatoria o facoltativa, oppure secondo le norme di entrambe le dette assicurazioni, risulti una frazione di lira, le rate stesse sono arrotondate eliminando le frazioni di lira inferiori a 50 centesimi, ovvero aumentando ad una lira quelle non inferiori.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica, a decorrere dal 1° aprile 1943, anche alle pensioni in corso di godimento alla data stessa.

 

          Art. 9.

     Con riserva di emanare le disposizioni concernenti i fondi speciali di previdenza obbligatoria gestiti dall'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, a coordinare le norme del presente decreto con quelle da emanarsi in applicazione dell'art. 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.