§ 77.2.e - R.D. 28 agosto 1924, n. 1422.
Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:28/08/1924
Numero:1422


Sommario
Art. unico.      È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, visto, [...]
Art. 1. Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante [...]
Art. 2. Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.
Art. 3. Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle leggi vigenti sul contratto d'impiego [...]
Art. 4. Sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono, a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore, [...]
Art. 5. S'intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.
Art. 6. I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali saranno scelti dal Ministro per [...]
Art. 7. Con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, su proposta della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono stabilite la sede e la circoscrizione [...]
Art. 8. Il comitato consultivo, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 20 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà composto di sette membri, e cioè di un presidente, di nomina governativa, di tre [...]
Art. 9. Il comitato consultivo decide sull'applicazione delle multe in via amministrativa, a norma dell'art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, e dà parere:
Art. 10. Il comitato consultivo è convocato dal presidente.
Art. 11.  I contributi versati in esecuzione dell'articolo 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , costituiscono un fondo denominato «fondo assicurati obbligatori».
Art. 12. I versamenti eseguiti dagli assicurati facoltativi costituiscono un fondo denominato «fondo versamenti facoltativi»: di esso fanno parte i seguenti fondi già esistenti presso la Cassa nazionale di [...]
Art. 13. Il fondo patrimoniale ed il fondo di riserva di rischio della Cassa nazionale di previdenza sono riuniti in un unico fondo che assume la denominazione di «fondo di garanzia e di riserva».
Art. 14. Alle spese di amministrazione della Cassa nazionale , ed a tutte le spese in genere a carico della cassa, detratte le quote che fanno carico a gestioni speciali, si provvede:
Art. 15. Le annualità che lo Stato deve versare alla Cassa nazionale , a norma dell'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , sono inscritte in uno speciale fondo, denominato «fondo quote integrazione a [...]
Art. 16. I redditi dei capitali della Cassa  saranno ripartiti tra i vari fondi in proporzione dell'entità di ciascuno di questi.
Art. 17. La direzione generale della Cassa , secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, raccoglie le notizie relative ai fenomeni demografici, economici e finanziari che possano [...]
Art. 18. Almeno ogni cinque anni la Cassa nazionale  formerà, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico del «fondo delle rendite vitalizie». Il primo bilancio [...]
Art. 19. I capitali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  sono impiegati:
Art. 20.  Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui nell'art. 5 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore [...]
Art. 21.  L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anziché alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purché, in ogni [...]
Art. 22. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece od oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.
Art. 23. L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui [...]
Art. 24. Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga [...]
Art. 25. I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera e entro un anno dal ritiro stesso.
Art. 26. Il datore di lavoro deve farsi rilasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della [...]
Art. 27. Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto a pensione, le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, [...]
Art. 28. Il comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  può consentire, in determinati casi, che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei [...]
Art. 30. Il comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la determinazione e riscossione del [...]
Art. 31. Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva, oppure, quando questa non si [...]
Art. 32. Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso [...]
Art. 33. Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro, da determinarsi secondo le norme dell'art. 31, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.
Art. 34. Il direttore dell'Istituto di previdenza sociale, qualora, in seguito a richiesta degli interessati o anche indipendentemente da questa richiesta, riconosca che per alcune categorie di assicurati sia [...]
Art. 35. Contro la formazione delle tabelle, di cui nei primi due commi del precedente articolo, può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla data stabilita per la loro entrata in vigore, al [...]
Art. 36. Spetta al datore di lavoro di assegnare ciascuno dei propri dipendenti alla rispettiva categoria di salario indicata nella tabella dei salari medi, dandogliene comunicazione scritta.
Art. 37. I periodi di malattia da computarsi utili per la pensione debbono essere fatti risultare mediante dichiarazione medica, dalla quale risulti il giorno in cui la malattia è incominciata e la sua natura [...]
Art. 38. Non sono computate le malattie di durata inferiore a sette giorni, né quelle, anche di durata maggiore, in cui l'assicurato continua a ricevere l'intero stipendio o lo stipendio ridotto, e durante le [...]
Art. 39. Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali .
Art. 40. I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio della Cassa nazionale per le [...]
Art. 41. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche settimanali; se il titolare non la consegni, il [...]
Art. 42. Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di [...]
Art. 43. Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale . Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere [...]
Art. 44. Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'art. 40.
Art. 45. Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dai datore di lavoro, nei casi stabiliti dagli articoli precedenti, e dagli organi [...]
Art. 46. L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente istituto di previdenza sociale .
Art. 47. Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato, rilasciato dall'istituto di previdenza  a richiesta dell'interessato.
Art. 48. Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono [...]
Art. 49. I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con un'unica [...]
Art. 50. La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: può essere, con deliberazione del comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri uffici [...]
Art. 51. Gli uffici incaricati della emissione e della rinnovazione delle tessere , nel momento in cui ritirano la prima tessera di un assicurato, debbono rilasciare a suo favore un libretto personale nel [...]
Art. 52. Il libretto personale è consegnato al titolare, che è responsabile della sua conservazione.
Art. 53. Per gli operai che prestarono servizio presso stabilimenti ausiliari e furono assicurati ai termini dei decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. [...]
Art. 54. La Cassa nazionale può destinare una parte dei propri fondi, entro il limite dell'eccedenza di essi sugli impegni verso gli assicurati, all'esercizio diretto di istituzioni igienico-sanitarie aventi [...]
Art. 55. Se, in seguito ad un rapporto di uno dei suoi medici fiduciari, la cassa ritenga che, merce opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere eliminata od attenuata la invalidità già [...]
Art. 56. I cittadini italiani, che ne abbiano la facoltà ai termini di legge e che intendano costituirsi una pensione per la vecchiaia o la invalidità mediante versamenti facoltativi, debbono farne domanda, [...]
Art. 57. L'inscrizione può essere fatta in una delle seguenti due forme:
Art. 58. L'inscritto al ruolo dei contributi riservati può ottenere, facendone speciale dichiarazione scritta, che tutti i versamenti effettuati e da effettuare siano vincolati alla mutualità.
Art. 59. Prima di provvedere alla emissione del libretto la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  può esigere dall'interessato la presentazione dell'atto di nascita, o di altri documenti atti a [...]
Art. 60. L'inscritto alla cassa può fare versamenti in qualunque misura.
Art. 61. La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le [...]
Art. 62. La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere chiesta quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:
Art. 63. La liquidazione della pensione per invalidità può essere chiesta, quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:
Art. 64. Nel caso in cui sia riconosciuta l'invalidità dell'inscritto, ai sensi del precedente articolo e senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 62, se la pensione risultante [...]
Art. 65. I versamenti minimi facoltativi che si richiedono per l'assegnazione sul fondo di invalidità sono i seguenti:
Art. 66. Non sono ammessi al beneficio dell'assegnazione sul fondo di invalidità gli inscritti i quali:
Art. 67. Quando la cassa  accerti che l'assicurato con inscrizione individuale all'atto dell'inscrizione non possedeva i requisiti stabiliti dall'art. 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , potrà annullare [...]
Art. 68. I versamenti fatti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali , per conto degli inscritti alle società scolastiche di mutuo soccorso, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 521, sono [...]
Art. 69. Nel caso di inscrizioni collettive fatte da società di mutuo soccorso di qualunque specie e congeneri istituzioni di previdenza, oppure da aziende industriali, commerciali, agricole, o da [...]
Art. 70. La Cassa nazionale  può conferire la propria rappresentanza alle società di mutuo soccorso ed affidare ad esse, nei riguardi dei soci inscritti, tutte o parte delle attribuzioni dei propri uffici o [...]
Art. 71. Le persone che perdono la qualità di assicurato obbligatorio, prima che siano stati versati duecentoquaranta contributi quindicinali, possono ottenere che tali versamenti siano loro computati agli [...]
Art. 72. La quota di concorso sotto forma di rendita vitalizia complementare è assegnata, ai termini e nella misura stabiliti dall'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , al momento della liquidazione [...]
Art. 73. Coloro i quali appartengono alle categorie indicate nel n. 1 dell'art. 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , possono ottenere che il servizio militare effettivo prestato dopo il 24 maggio 1915 e [...]
Art. 74. In caso di morte di un inscritto nei ruoli facoltativi a contributo riservato, si applicano le disposizioni dell'art. 24 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 . La decorrenza del biennio [...]
Art. 75. Per gli inscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza, che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, la [...]
Art. 76. La domanda per la liquidazione della pensione in base ai versamenti obbligatori deve essere sottoscritta dall'assicurato e deve essere corredata:
Art. 77. La domanda di liquidazione dev'essere trasmessa all'istituto di previdenza sociale  nella cui circoscrizione l'assicurato risiede quando la domanda non sia consegnata direttamente mediante ricevuta, [...]
Art. 78. L'istituto di previdenza  a cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato, richiede tali tessere all'istituto a cui quest'obbligo [...]
Art. 79. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda; quella di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo [...]
Art. 80. Il comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli istituti di previdenza ; in tutti i modi da esso [...]
Art. 81. L'istituto di previdenza sociale  ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione di invalidità alle visite che ritenga necessarie per accertare l'invalidità stessa; il rifiuto dell'interessato a [...]
Art. 82. Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la misura di questa, l'interessato ha diritto di ricorrere al comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali , entro [...]
Art. 83. L'istituto di previdenza sociale sospende il diritto alla pensione per un periodo di tempo determinato:
Art. 84. Al titolare della pensione è rilasciato dall'istituto di previdenza  un certificato di pensione, nella forma e con le indicazioni stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale .
Art. 85. Nei casi di invalidità, proveniente da infortunio sul lavoro e se la persona colpita sia soggetta all'obbligo dell'assicurazione a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o del [...]
Art. 86. Le domande di liquidazione delle pensioni d'invalidità e vecchiaia in base ai versamenti facoltativi, debbono essere sottoscritte dall'assicurato e debbono essere corredate:
Art. 87. Gli istituti di previdenza sociale  esaminano le domande di pensione e, accertato il diritto alla liquidazione del conto, determinano la misura della pensione, in corrispondenza ai versamenti [...]
Art. 88. La Cassa  per accertare la invalidità dell'inscritto può farlo visitare da un medico di sua fiducia; il rifiuto a prestarsi alle visite mediche costituisce motivo sufficiente per respingere la [...]
Art. 89. Quando a favore di uno stesso assicurato sia stata liquidata una pensione in base ai contributi obbligatori ed una pensione in base ai versamenti facoltativi, la Cassa nazionale  può disporre che il [...]
Art. 90. Il pagamento delle pensioni è fatto a mezzo degli uffici postali, secondo le norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni , sentita la Cassa nazionale .
Art. 91. 
Art. 92. Nessuno può trattenere il certificato di pensione contro la volontà del titolare.
Art. 93. Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore della cassa .
Art. 94. Il Consiglio d'amministrazione della cassa  ha facoltà di stabilire norme speciali di pagamento per i casi in cui la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi, sempreché non si tratti di un [...]
Art. 95. Il pagamento della pensione d'invalidità può essere sospeso, o la pensione stessa può essere revocata, per decisione dell'istituto di previdenza competente per circoscrizione, quando risulti che il [...]
Art. 96. Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la [...]
Art. 97. Per conseguire il pagamento dell'assegno mensile di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, in caso di morte di un assicurato obbligatorio, dev'essere presentata analoga domanda [...]
Art. 98. L'istituto di previdenza esamina la domanda e, accertata la esistenza del diritto all'assegno, provvede per la liquidazione, dandone avviso al richiedente e comunicazione alla cassa nazionale nei [...]
Art. 99. L'azione per conseguire l'assegno di morte si prescrive entro un anno dalla data della morte: le rate mensili non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza, sono prescritte a favore [...]
Art. 100. Per la costituzione e approvazione e per il funzionamento e la vigilanza degli istituti di patronato e di assistenza, preveduti nell'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, si osservano, [...]
Art. 101. Gli istituti di patronato e di assistenza hanno una commissione direttiva, della quale devono essere chiamati a far parte non meno di due e non più di quattro rappresentanti degli assicurati, scelti [...]
Art. 102. Gli istituti possono proporsi di assistere gli assicurati o loro aventi diritto anche per la liquidazione in via amministrativa delle pensioni o degli assegni mensili e per gli altri affari da [...]
Art. 103. Gli istituti di patronato e di assistenza, già instituiti ed approvati a termini del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e del relativo regolamento per gli infortuni del lavoro in agricoltura, [...]
Art. 104. La designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nelle commissioni arbitrali di prima istanza sarà fatta dal prefetto sentite le organizzazioni locali. I rappresentanti dei [...]
Art. 105. Non possono essere nominati componenti delle commissioni arbitrali di prima istanza e della commissione centrale coloro che facciano parte del consiglio d'amministrazione della cassa nazionale per le [...]
Art. 106. Ai membri delle commissioni arbitrali, di prima istanza e centrale, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicata la disposizione dell'art. 149, [...]
Art. 107. Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente e nei casi di malattia o altro impedimento temporaneo, il membro effettivo è sostituito di diritto dal membro supplente per la durata della [...]
Art. 108. Entro otto giorni dalla notificazione della nomina ai singoli membri di ciascuna delle commissioni di prima istanza, il giudice presidente convoca i membri stessi e riceve da ciascuno di essi la [...]
Art. 109. La competenza territoriale delle singole commissioni arbitrali di prima istanza è determinata dal luogo in cui l'assicurato risiede o è occupato al momento della presentazione della domanda
Art. 110. L'eccezione d'incompetenza per territorio deve, a pena di decadenza, essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa. Su di essa decide, premessi gli accertamenti eventualmente necessari, la [...]
Art. 111. Alla designazione e alla eventuale sostituzione del funzionario di cancelleria per l'ufficio di segretario delle singole commissioni di prima istanza provvede il presidente del tribunale del luogo [...]
Art. 112. Presso le singole commissioni di prima istanza fa l'ufficio di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare eguali funzioni presso i conciliatori ai termini dell'art. 24 del regolamento [...]
Art. 113. L'usciere della commissione arbitrale è posto sotto ala sorveglianza del presidente della commissione stessa
Art. 114. L'usciere della commissione e gli altri di cui nell'ultimo comma dell'art. 112 non possono ricusare il loro ministero quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento [...]
Art. 115. Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti ai segretari delle commissioni arbitrali di prima istanza i diritti stabiliti per le [...]
Art. 116. Davanti le commissioni arbitrali gli assicurati o i loro aventi diritto non possono comparire che personalmente, salvo il disposto dell'articolo seguente. In caso di comprovata malattia o di altro [...]
Art. 117. Agli istituti di patronato o di assistenza, di cui nell'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, può essere affidata dagli assicurati o dai loro aventi diritto, la rappresentanza o [...]
Art. 118. L'assicurato o gli aventi diritto, personalmente o a mezzo esclusivamente degli istituti di patronato, i datori di lavoro e la cassa nazionale o gli istituti di previdenza hanno facoltà di presentare [...]
Art. 119. Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutto il procedimento davanti le commissioni arbitrali di prima istanza e centrale
Art. 120. I componenti le singole commissioni arbitrali di prima istanza e centrale possono essere ricusati dalle parti
Art. 121. Se il ricusato non dichiari di astenersi, la commissione, col concorso di un supplente designato dal presidente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente della [...]
Art. 122. I giudizi davanti le commissioni arbitrali di prima istanza devono essere iniziati mediante ricorso contenuto l'oggetto della domanda, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della [...]
Art. 123. Il procedimento davanti le commissioni, per tutto ciò che non è regolato espressamente dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dal presente regolamento, prende norma, in quanto siano [...]
Art. 124. Il presidente della commissione forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze
Art. 125. Nelle controversie portate avanti le commissioni di prima istanza, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, tenta di conciliarle, facendo redigere, in caso di [...]
Art. 126. I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla commissione, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una [...]
Art. 127. I processi verbali di seguìta conciliazione sono titoli esecutivi
Art. 128. Il ricorso alla commissione centrale, di cui all'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, dev'essere proposto con atto notificato alla controparte entro trenta giorni dalla notificazione [...]
Art. 129. La sospensione di una decisione impugnata, qualora non sia proposta nel ricorso, deve richiedersi, entro lo stesso termine per questo stabilito, mediante istanza diretta alla commissione centrale e [...]
Art. 130. Anche contro le decisioni emesse, in sede di rinvio, dalla commissione ed in prima istanza designata, è ammesso ricorso ai termini dell'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; ma in tal [...]
Art. 131. Le decisioni della commissione centrale possono essere revocate dalla stessa commissione, nei casi previsti dall'art. 494 del codice di procedura civile
Art. 132. Ai membri delle commissioni arbitrali di prima istanza spettano le seguenti competenze
Art. 133. Per le sentenze delle commissioni arbitrali di prima istanza sono dovuti i diritti seguenti
Art. 134.  [4]
Art. 135. I prenditori di lavoro a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'istituto di previdenza sociale  prima dell'apertura del loro laboratorio o prima di iniziare l'esercizio della loro [...]
Art. 136. L'istituto di previdenza sociale  ha facoltà di prescrivere che coloro che hanno alla loro dipendenza domestici od altre persone per servizi familiari ne facciano denuncia con le modalità e dentro il [...]
Art. 137. La vigilanza per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale a mezzo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro [...]
Art. 138. Gli ispettori dell'industria e del lavoro  sono autorizzati a:
Art. 139. Il Ministero può anche disporre ispezioni presso le istituzioni igienico-sanitarie della Cassa nazionale create a norma degli artt. 54 e 55 del presente regolamento. La vigilanza su tali istituzioni [...]
Art. 140. I fondi e le casse di previdenza riconosciuti ai termini del successivo art. 148, debbono comunicare al Ministero dell'economia nazionale i loro rendiconti annuali e i bilanci tecnici.
Art. 141. Gli ispettori intimano le «prescrizioni» di cui all'art. 12 del R.D. 27 aprile 1913, n. 431 , e, in caso d'inadempienza, accertano le contravvenzioni alle disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. [...]
Art. 142. Sono puniti con ammenda da lire 4000 a lire 20.000  coloro che trascurano di annullare le marche alle date stabilite; che rilasciano le tessere senza esservi autorizzati; che rifiutano di consegnare [...]
Art. 143. Il contravventore che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 5 (sesto comma) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , deve rimettere la domanda al competente istituto di previdenza sociale .
Art. 144. Qualora il contravventore non paghi la somma dovuta entro il termine prescritto, l'istituto di previdenza sociale deve procedere contro di lui agli atti esecutivi o dare notizia del mancato pagamento [...]
Art. 145. Agli scopritori della contravvenzione compete sul prodotto netto di essa una percentuale nella misura, non eccedente il 10 per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro dell'economia [...]
Art. 147. Per le aziende private le quali abbiano istituito, prima del 1° luglio 1920, un fondo o una cassa di previdenza che abbia fra i suoi scopi quello di provvedere all'invalidità e vecchiaia del [...]
Art. 148. Il Ministero dell'economia nazionale, su richiesta dell'azienda interessata, da presentarsi entro il 30 giugno 1925, e sentito il comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni [...]
Art. 149. Per gli inscritti alla cassa invalidi per la marina mercantile, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno [...]
Art. 152. Le persone inscritte alla Cassa nazionale di previdenza in conformità dei decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185 e 11 novembre 1917, n. 1907, le quali al momento [...]
Art. 153. In caso di morte, dopo il 31 dicembre 1919, di una persona inscritta obbligatoriamente alla cassa in forza dei decreti luogotenenziali ricordati nel precedente articolo, e che sia anche assicurata [...]
Art. 154. Le persone che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'art. 46 del precitato R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, debbono farne dichiarazione all'istituto di previdenza all'atto della restituzione [...]


§ 77.2.e - R.D. 28 agosto 1924, n. 1422.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

(G.U. 26 settembre 1924, n. 226)

 

Art. unico.

     È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

 

 

Regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti .

 

     Art. 2.

Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

 

L'affittuario o il mezzadro sono datori di lavoro verso le persone estranee alla propria famiglia, assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda agricola.

 

Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

 

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge .

 

     Art. 3.

Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle leggi vigenti sul contratto d'impiego privato.

 

Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godono di una retribuzione da parte di Enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico .

 

     Art. 4.

Sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono, a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, né sottoposti alla sua sorveglianza diretta; con esclusione però di quelle lavorazioni occasionali o temporanee, cui i lavoratori attendono per conto di persone diverse dai loro ordinari datori di lavoro.

 

Nei riguardi del lavoratore a domicilio, che deve essere obbligatoriamente assicurato contro l'invalidità e la vecchiaia, come anche nei riguardi delle persone che lo coadiuvano, sono considerati datori di lavoro l'imprenditore o gli imprenditori, per conto dei quali il lavoro deve essere eseguito, in quanto, in considerazione di particolari condizioni e rapporti di lavoro, non sia diversamente stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali .

 

     Art. 5.

S'intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

 

Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

 

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.

 

Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

 

Gli Istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto e i prezzi medi locali, per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione, a tutti gli effetti dell'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 .

 

Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, deve essere depurato delle spese di strumenti di lavoro e simili, eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.

 

Il vitto e l'alloggio e, in genere, le prestazioni in natura non sono considerati retribuzione, per gli effetti dell'applicazione del decreto, quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione di opera.

 

Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di coloro che ne godono una fissa mensile, si tien conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile è da 1 a 25.

 

La disposizione dei precedenti commi, in quanto nella retribuzione prevede il cumulo della cointeressenza, della indennità per caroviveri e altre competenze, non si applica quando ciò portasse all'esclusione di impiegati già assicurati obbligatoriamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento .

 

TITOLO II

Organi dell'assicurazione

 

Capo I - Cassa nazionale per le assicurazioni sociali 

 

     Art. 6.

I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale, i primi, fra persone designate dalle principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro industriali e agricoli; i secondi, fra persone designate dalle principali organizzazioni nazionali di lavoratori delle industrie e dell'agricoltura.

 

Le norme per le designazioni di cui al comma precedente saranno stabilite con regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

 

TITOLO II

Organi dell'assicurazione

 

Capo II - Istituti di previdenza sociale 

 

     Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, su proposta della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono stabilite la sede e la circoscrizione degli Istituti di previdenza sociale.

 

     Art. 8.

Il comitato consultivo, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 20 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà composto di sette membri, e cioè di un presidente, di nomina governativa, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti degli assicurati, designati in conformità del precedente art. 6.

 

La nomina sarà fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

 

I membri dei comitati consultivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

Nel caso di morte o di dimissione di uno dei membri, colui che lo sostituisce durerà in carica fino al termine del quadriennio.

 

     Art. 9.

Il comitato consultivo decide sull'applicazione delle multe in via amministrativa, a norma dell'art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, e dà parere:

 

1° sulla liquidazione degli assegni temporanei per morte, sulle liquidazioni delle pensioni, come pure sulla sospensione o revoca delle medesime, nei casi sottoposti dal direttore dell'Istituto.

 

2° sulle questioni relative alla riscossione dei contributi ed in particolare all'applicazione delle marche, a norma dell'art. 21 del presente regolamento;

 

3° su tutte le questioni che ad esso sottoporrà il direttore dell'Istituto di previdenza sociale.

 

     Art. 10.

Il comitato consultivo è convocato dal presidente.

 

Le adunanze sono valide con la presenza di quattro componenti; ad esse interviene, senza voto deliberativo, il direttore dell'Istituto.

 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

 

Un impiegato dell'Istituto di previdenza sociale designato dal direttore ha le funzioni di segretario del comitato.

 

TITOLO II

Organi dell'assicurazione

 

Capo III - Ordinamento finanziario della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali 

 

     Art. 11. I contributi versati in esecuzione dell'articolo 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , costituiscono un fondo denominato «fondo assicurati obbligatori».

 

Con tale fondo si provvede al pagamento delle pensioni di vecchiaia e di invalidità e della parte di assegni in caso di morte degli assicurati obbligatori che fa carico alla cassa.

 

     Art. 12.

I versamenti eseguiti dagli assicurati facoltativi costituiscono un fondo denominato «fondo versamenti facoltativi»: di esso fanno parte i seguenti fondi già esistenti presso la Cassa nazionale di previdenza :

 

1° fondo degli inscritti;

 

2° fondo per le inscrizioni delle società operaie di mutuo soccorso;

 

3° fondo per le inscrizioni a periodi abbreviati;

 

4° fondo per le quote di concorso;

 

5° fondo inscritti del ruolo mutualità scolastiche;

 

6° fondo assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

 

Sul «fondo versamenti facoltativi» saranno prelevati, all'atto della liquidazione delle pensioni di vecchiaia o di invalidità, i capitali di copertura delle pensioni stesse, che saranno versati ad un «fondo delle rendite vitalizie»; a questo ultimo fondo saranno assegnati i fondi attualmente esistenti per l'erogazione delle rendite vitalizie nei ruoli operai ed in quelli delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie per le pensioni in corso. Dal «fondo versamenti facoltativi» saranno anche prelevate le somme da pagarsi in caso di morte di inscritti nei ruoli a contributi riservati.

 

La parte dei fondi di cui ai nn. 3 e 4 che risulti disponibile dopo assegnate le quote di concorso dovute secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 , ed il relativo regolamento 18 marzo 1909, n. 190 , potrà essere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale  devoluta o al «fondo di garanzia e di riserva» o a quello «d'invalidità» di cui al seguente articolo.

 

 

     Art. 13.

Il fondo patrimoniale ed il fondo di riserva di rischio della Cassa nazionale di previdenza sono riuniti in un unico fondo che assume la denominazione di «fondo di garanzia e di riserva».

 

Il «fondo invalidità» della Cassa nazionale di previdenza  continua ad essere destinato all'integrazione delle pensioni d'invalidità per gli assicurati facoltativi, a norma dell'art. 64, salvo, quando esso sarà esaurito, a provvedere all'integrazione predetta, coi fondi di cui all'art. 15 .

 

     Art. 14.

Alle spese di amministrazione della Cassa nazionale , ed a tutte le spese in genere a carico della cassa, detratte le quote che fanno carico a gestioni speciali, si provvede:

 

a) con una parte degli utili (interessi) del fondo di garanzia e di riserva, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione;

 

 

b) con una percentuale sugli incassi per versamenti obbligatori e su quelli per versamenti facoltativi, nelle misure che saranno annualmente stabilite dallo stesso Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 15.

Le annualità che lo Stato deve versare alla Cassa nazionale , a norma dell'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , sono inscritte in uno speciale fondo, denominato «fondo quote integrazione a carico dello Stato». Su tale fondo la cassa preleverà le quote delle rate di pensione a carico dello Stato per i pensionati obbligatori e facoltativi e le quote, a carico dello Stato, degli assegni da essa dovuti in caso di morte di assicurati obbligatori.

 

Se il fondo sia insufficiente al pagamento delle quote dovute dallo Stato, la cassa provvederà col «fondo di garanzia e di riserva», salvo successiva reintegrazione .

 

     Art. 16.

I redditi dei capitali della Cassa  saranno ripartiti tra i vari fondi in proporzione dell'entità di ciascuno di questi.

 

     Art. 17.

La direzione generale della Cassa , secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, raccoglie le notizie relative ai fenomeni demografici, economici e finanziari che possano servire pel controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria e provvede, alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, alla revisione suddetta.

 

In tale occasione dev'essere compilata una relazione sulle assegnazioni e sui pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri annuali futuri a carico dello Stato.

 

In base a tali accertamenti il Consiglio di amministrazione riferirà al Ministero dell'economia nazionale  sulle previsioni degli oneri futuri e sulle eventuali modificazioni nelle misure dei contributi e delle pensioni. Occorrendo attuare tali variazioni, si provvederà ogni decennio a decorrere dal 1° gennaio 1930, con regi decreti promossi dai Ministri per le finanze e per l'economia nazionale , sentito il Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 18.

Almeno ogni cinque anni la Cassa nazionale  formerà, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico del «fondo delle rendite vitalizie». Il primo bilancio sarà fatto al 31 dicembre 1924.

 

Alla stessa data la Cassa  procederà anche ad una revisione tecnica del «fondo versamenti facoltativi».

 

     Art. 19.

I capitali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  sono impiegati:

 

1° in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia;

 

2° in titoli di altra specie emessi e garantiti dallo Stato italiano;

 

3° in sovvenzioni o in acquisto di annualità dovute dallo Stato italiano per la costruzione di ferrovie o per altre opere pubbliche;

 

4° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

 

5° in prestiti alle Province, ai Comuni e loro consorzi, ai consorzi di bonifica o di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della terza categoria con le stesse garanzie stabilite per la Cassa dei depositi e prestiti;

 

6° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti ed altri Istituti di credito di notoria solidità;

 

7° in acquisto di beni immobili urbani;

 

8° nell'acquisto di beni immobili urbani e rustici destinati alla istituzione di case di cura;

 

9° in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari, con le norme della legislazione in vigore per le case popolari ed economiche, e in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza;

 

10° in tutti gli altri modi che sono o verranno stabiliti ed autorizzati con legge o con regio decreto.

 

La somma che la cassa può destinare alle operazioni di cui ai nn. 7, 8 e 9, ivi compresa la quota di partecipazione della cassa al capitale costitutivo di istituti ed enti morali per l'incremento delle case popolari, della cooperazione e della igiene sociale, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi della cassa .

 

TITOLO III

Contributi

 

Capo I - Norme di carattere generale

 

     Art. 20. Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui nell'art. 5 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale, di cui al titolo seguente, si determina in base alla retribuzione totale effettiva corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.

 

È però in facoltà della Cassa per le assicurazioni sociali  di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa .

 

Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, l'applicazione delle marche può essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purché ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure può essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi ai termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione del lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.

 

     Art. 21. L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anziché alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purché, in ogni caso, non superiore a tre mesi e sempreché le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso, l'applicazione delle marche sulle tessere dovrà essere eseguita, dal datore di lavoro, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato.

 

Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel primo comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza , il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarlo a determinate condizioni o garanzie .

 

La decisione dell'Istituto di previdenza  è definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.

 

La Cassa nazionale  e gli istituti di previdenza , nei casi e con le norme che saranno da essi stabilite, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche .

 

     Art. 22.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece od oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.

 

In tal caso sarà applicata una marca settimanale, se il pagamento è fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale, se il pagamento è eseguito ogni due settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali, se il pagamento è eseguito mensilmente.

 

Il valore di ciascuna marca settimanale dovrà corrispondere alla metà del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 .

 

Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto alla pensione ed alla misura di questa, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'articolo 27 del presente regolamento.

 

Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali od un numero equivalente di marche settimanali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno .

 

     Art. 23.

L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.

 

Il valore della marca da applicare è commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative, comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.

 

Se in uno di questi periodi un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o più datori di lavoro, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.

 

     Art. 24.

Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.

 

     Art. 25.

I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera e entro un anno dal ritiro stesso.

 

I contributi e le quote di contributi indebitamente versati per mezzo di marche, e che non sono rimborsati a termini del comma precedente, sono considerati come versamenti facoltativi .

 

     Art. 26.

Il datore di lavoro deve farsi rilasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata, a domicilio o presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.

 

In tal caso l'ufficio incaricato del rilascio  deve apporre sulla tessera l'annotazione «supplementare».

 

L'applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata, da ciascun datore di lavoro, in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato, in dipendenza di altre sue occupazioni.

 

Se i datori di lavoro, che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata, si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo tra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.

 

     Art. 27.

Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto a pensione, le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, sulla stessa tessera o su tessere supplementari, a termini degli artt. 23 e 26 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola, rispettivamente per ogni settimana o quindicina.

 

     Art. 28.

Il comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  può consentire, in determinati casi, che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi, e con le norme che saranno, di volta in volta, stabilite .

 

29. Per i giornalieri di campagna sono instituite marche giornaliere, settimanali e quindicinali dei seguenti valori:

 

 

Valore delle marche

 

Giorn.re

Sett.li

Quind.li

 

lire

lire

lire

Per ogni uomo di età superiore ai venti anni . . . . . . . . . . .

0,20

1,20

2,40

Per ogni donna, e per ogni uomo di età superiore ai quindici anni, ma non superiore ai venti. . . .

0,10

0,60

1,20

 

 

Le marche giornaliere servono per i periodi di lavoro di durata inferiore a sei mesi: esse sono applicate sulla tessera alla data del periodo normale di paga o all'atto del licenziamento, se questo avviene prima di quella data .

 

     Art. 30.

Il comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la determinazione e riscossione del contributo di assicurazione, per determinate categorie professionali, purché non venga modificato il rapporto di proporzionalità stabilito nell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , fra retribuzione e contributo.

 

L'applicazione di tali norme dovrà esser consentita dal Ministero dell'economia nazionale .

 

TITOLO III

Contributi

 

Capo II - Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera

 

     Art. 31.

Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva, oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative e stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e dev'essere riconosciuto valido, agli effetti dell'assicurazione, dal direttore dell'Istituto di previdenza  sentito il circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro .

 

     Art. 32.

Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere seguite le decorrenze normali.

 

L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

 

Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.

 

     Art. 33.

Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro, da determinarsi secondo le norme dell'art. 31, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.

 

Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicabili per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

 

TITOLO III

Contributi

 

Capo III - Tabelle dei salari medi

 

     Art. 34.

Il direttore dell'Istituto di previdenza sociale, qualora, in seguito a richiesta degli interessati o anche indipendentemente da questa richiesta, riconosca che per alcune categorie di assicurati sia conveniente adottare tabelle di salari medi cui riferire i contributi, ai termini del l'ultimo comma dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , provvede, sentito il comitato consultivo, alla formazione di queste tabelle che diventano esecutive con la approvazione del comitato esecutivo della Cassa nazionale .

 

Le tabelle così formate sono, a cura dello stesso istituto, portate a conoscenza degli interessati nei modi che l'istituto crederà più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, determinando la data dalla quale le tabelle entrano in vigore.

 

Nei casi nei quali siano state stabilite tabelle di salari medi agli effetti di altre assicurazioni sociali, dette tabelle saranno applicate anche agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, salvo contraria deliberazione del comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Contro la deliberazione del comitato esecutivo è dato ricorso al Ministero dell'economia nazionale il quale decide definitivamente.

 

Il ricorso dev'essere presentato entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione impugnata .

 

     Art. 35.

Contro la formazione delle tabelle, di cui nei primi due commi del precedente articolo, può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla data stabilita per la loro entrata in vigore, al consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, il quale, ove ritenga il ricorso meritevole di considerazione, lo esamina e decide su di esso, correggendo, se occorra, le tabelle di salari medi.

 

Si applicano alle tabelle così corrette le disposizioni del secondo comma del precedente articolo.

 

Il ricorso non sospende l'efficacia delle tabelle.

 

Contro le determinazioni del consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale, che decide definitivamente entro trenta giorni dalla notifica .

 

     Art. 36.

Spetta al datore di lavoro di assegnare ciascuno dei propri dipendenti alla rispettiva categoria di salario indicata nella tabella dei salari medi, dandogliene comunicazione scritta.

 

Contro tale assegnazione l'interessato può ricorrere, entro cinque giorni dalla comunicazione, alla competente commissione arbitrale.

 

Il ricorso non sospende gli effetti dell'assegnazione .

 

TITOLO III

Contributi

 

Capo IV - Periodi di malattia

 

     Art. 37.

I periodi di malattia da computarsi utili per la pensione debbono essere fatti risultare mediante dichiarazione medica, dalla quale risulti il giorno in cui la malattia è incominciata e la sua natura .

 

L'ente che riceve la dichiarazione può essere incaricato delle relative annotazioni da farsi sulle tessere secondo le istruzioni speciali della Cassa nazionale .

 

     Art. 38.

Non sono computate le malattie di durata inferiore a sette giorni, né quelle, anche di durata maggiore, in cui l'assicurato continua a ricevere l'intero stipendio o lo stipendio ridotto, e durante le quali perciò, a norma dell'art. 24 del presente regolamento, dev'essere versato il contributo obbligatorio.

 

Il numero e la durata delle malattie saranno accertati periodicamente dagli istituti di previdenza. Il comitato esecutivo della Cassa nazionale  ha facoltà di stabilire norme speciali per il controllo delle malattie.

 

TITOLO IV

Emissione e rinnovazione delle tessere, marche di contributi e libretti individuali

 

     Art. 39.

Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali .

 

Le tessere sono stampate a cura e spese della cassa stessa.

 

     Art. 40.

I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali .

 

     Art. 41.

Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche settimanali; se il titolare non la consegni, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente .

 

     Art. 42.

Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.

 

Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da lire 40 a lire 200 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata [1].

 

Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

 

Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle tessere.

 

La tessera, purché non sia scaduta, ai termini dell'articolo seguente, dev'essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

 

     Art. 43.

Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale . Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

 

Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

 

     Art. 44.

Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'art. 40.

 

L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformità delle istruzioni della Cassa .

 

     Art. 45.

Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dai datore di lavoro, nei casi stabiliti dagli articoli precedenti, e dagli organi dell'assicurazione, per gli eventuali controlli.

 

È vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda, perché ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

 

I contravventori, siano i datori di lavori, siano le persone incaricate sono puniti con un'ammenda da lire 200 a lire 400 per ciascuna tessera [2] .

 

Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della cassa.

 

Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

 

La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli istituti di previdenza sociale competenti per territorio , con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale .

 

     Art. 46.

L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente istituto di previdenza sociale .

 

I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalità relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli istituti, sono stabilite nelle istruzioni della cassa.

 

     Art. 47.

Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato, rilasciato dall'istituto di previdenza  a richiesta dell'interessato.

 

Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita, l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera. L'istituto di previdenza , previa autorizzazione della Cassa nazionale , riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato.

 

Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme con la richiesta del duplicato, all'istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

 

Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi .

 

     Art. 48.

Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali , la quale può variarle emettendo nuove serie di marche, ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

 

     Art. 49.

I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con un'unica marca.

 

In tal caso anche la stessa tessera varrà per entrambe le assicurazioni .

 

     Art. 50.

La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: può essere, con deliberazione del comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri uffici pubblici.

 

Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze , di concerto con la Cassa nazionale , stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

 

     Art. 51.

Gli uffici incaricati della emissione e della rinnovazione delle tessere , nel momento in cui ritirano la prima tessera di un assicurato, debbono rilasciare a suo favore un libretto personale nel quale, a cura dell'ufficio stesso, sarà riportato l'ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata.

 

Sul libretto medesimo, in occasione della rinnovazione delle tessere successive, debbono essere fatti analoghi riporti dagli uffici competenti.

 

Sul libretto personale di ciascun assicurato debbono inoltre essere fatte le annotazioni relative al servizio militare ed ai periodi di malattia da computarsi utili per la pensione ai termini di legge.

 

     Art. 52.

Il libretto personale è consegnato al titolare, che è responsabile della sua conservazione.

 

Per i libretti perduti, distrutti o resi inservibili, possono essere rilasciati duplicati dagli istituti di previdenza  contro il pagamento della tassa fissa di centesimi cinquanta.

 

     Art. 53.

Per gli operai che prestarono servizio presso stabilimenti ausiliari e furono assicurati ai termini dei decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907 , il libretto personale porta l'annotazione del numero di marche di differente valore applicate in forza dei decreti medesimi.

 

TITOLO V

Prevenzione e cura dell'invalidità

 

     Art. 54.

La Cassa nazionale può destinare una parte dei propri fondi, entro il limite dell'eccedenza di essi sugli impegni verso gli assicurati, all'esercizio diretto di istituzioni igienico-sanitarie aventi a scopo la prevenzione, la cura e l'assistenza della invalidità; come anche può agevolare, con la concessione di mutui fruttiferi, a norma dell'art. 19, n. 9, la creazione ed il funzionamento di tali istituzioni da parte di altri enti pubblici o privati.

 

Essa ha inoltre facoltà di concorrere entro il limite dell'eccedenza predetta:

 

1° a incoraggiare, anche con premi o in altre forme, l'adozione e la diffusione delle provvidenze meglio atte a prevenire gli infortuni e le malattie del lavoro e a rimuovere od attenuare speciali condizioni pericolose od antiigieniche inerenti all'ambiente di lavoro ai materiali adoperati od ai metodi di lavorazione;

 

2° a sussidiare cliniche, reparti ospitalieri ambulatori od altri istituti specializzati, i quali si propongano la cura di malattie che possono avere per conseguenza una condizione di invalidità; come anche istituti di rieducazione professionale o di protesi del lavoro.

 

La cassa curerà di stipulare convenzioni con gli istituti della specie di quelli indicati al precedente n. 2, allo scopo di assicurarsi le migliori possibili condizioni per il ricovero e la cura degli assicurati .

 

     Art. 55.

Se, in seguito ad un rapporto di uno dei suoi medici fiduciari, la cassa ritenga che, merce opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere eliminata od attenuata la invalidità già accertata di un pensionato, o possa essere evitata o ritardata per un assicurato la invalidità, e che sia perciò conveniente sostenere le spese, di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, per le cure e il ricovero predetti, ne informerà l'interessato invitandolo a dichiarare, entro un termine prestabilito, se consente a sottoporvisi.

 

Il pensionato o l'assicurato ha facoltà di chiedere che sulla richiesta di cui nel precedente comma si pronunci un collegio di tre medici, dei quali uno da lui designato, un altro designato dalla cassa ed il terzo di comune accordo fra le parti .

 

TITOLO VI

Inscrizioni e versamenti facoltativi

 

     Art. 56.

I cittadini italiani, che ne abbiano la facoltà ai termini di legge e che intendano costituirsi una pensione per la vecchiaia o la invalidità mediante versamenti facoltativi, debbono farne domanda, formulata su apposito modulo fornito gratuitamente dalla Cassa . Le domande possono essere presentate e firmate dall'interessato stesso o da un terzo.

 

Le domande di iscrizione sono ricevute dalla sede centrale; dalle altre sedi e rappresentanze della cassa, dagli istituti di previdenza  e dagli uffici postali.

 

Esse debbono essere accompagnate da un primo versamento non inferiore a 5 lire e non contenente frazione di lira.

 

     Art. 57.

L'inscrizione può essere fatta in una delle seguenti due forme:

 

1° o nel ruolo della mutualità, con la rinuncia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato, in qualunque momento questa avvenga;

 

2° o nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

 

In mancanza di indicazione del ruolo la inscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio promossa, nel ruolo dei contributi riservati .

 

     Art. 58.

L'inscritto al ruolo dei contributi riservati può ottenere, facendone speciale dichiarazione scritta, che tutti i versamenti effettuati e da effettuare siano vincolati alla mutualità.

 

L'inscritto al ruolo della mutualità può ottenere, facendone dichiarazione, il passaggio al ruolo dei contributi riservati per tutti i versamenti effettuati posteriormente alla dichiarazione stessa.

 

L'inscritto non può ottenere che un solo passaggio di ruolo.

 

     Art. 59.

Prima di provvedere alla emissione del libretto la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  può esigere dall'interessato la presentazione dell'atto di nascita, o di altri documenti atti a identificare la persona ed a dimostrare che essa possiede i requisiti per l'iscrizione facoltativa.

 

Contro il rifiuto definitivo d'inscrizione può essere presentato ricorso alla competente commissione arbitrale.

 

     Art. 60.

L'inscritto alla cassa può fare versamenti in qualunque misura.

 

I versamenti sono ricevuti dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della cassa, dagli istituti di previdenza  e dagli uffici postali.

 

Essi sono registrati sul libretto e denunciati alla cassa secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della cassa stessa, per i propri uffici, e secondo norme stabilite di concerto tra il Ministero delle comunicazioni  e la Cassa nazionale , per gli uffici postali.

 

Può essere stabilito dalla Cassa nazionale un sistema di versamento anche a mezzo di marche, con le norme e le garanzie che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione della cassa  e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale .

 

I libretti debbono essere verificati periodicamente con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione della cassa.

 

I libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rinnovati, dietro versamento del diritto fisso di una lira.

 

     Art. 61.

La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali , in base alle tariffe approvate con decreto reale e vigenti al momento di ciascun versamento .

 

     Art. 62.

La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere chiesta quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:

 

1° che abbia compiuto almeno dieci anni di inscrizione alla cassa;

 

2° che abbia compiuta l'età di sessant'anni, se uomo, o di cinquantacinque anni, se donna, o se appartenga alle categorie di cui all'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 . Nel caso, però, che un assicurato abbia raggiunto il settantesimo anno di età, senza avere compiuto dieci anni d'inscrizione, ha diritto di conseguire la liquidazione della pensione.

 

Quando l'inscritto, il quale si trovi nelle condizioni sopradette, non presenti alla cassa la domanda per la liquidazione della pensione, questa verrà differita fino a che l'inscritto non presenterà la domanda.

 

Nel caso in cui la decorrenza della pensione debba essere differita o nel caso in cui debba essere anticipata, le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza ai versamenti saranno trasformate in nuove quote di rendita vitalizia.

 

Chi ha già liquidato una pensione può ottenere una nuova inscrizione facoltativa, purché non abbia già oltrepassato il sessantacinquesimo anno di età. La liquidazione della pensione derivante dalla seconda inscrizione non può essere chiesta prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inscrizione .

 

     Art. 63.

La liquidazione della pensione per invalidità può essere chiesta, quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:

 

1° che abbia compiuto almeno cinque anni di inscrizione alla cassa;

 

2° che sia riconosciuto invalido al lavoro in modo permanente e assoluto.

 

Si considera invalidità assoluta quella che riduce la capacità di guadagno a meno di un terzo di quella abituale normale delle persone dello stesso mestiere e nella stessa località .

 

     Art. 64.

Nel caso in cui sia riconosciuta l'invalidità dell'inscritto, ai sensi del precedente articolo e senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 62, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione è inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale sul fondo di invalidità, purché siano stati versati i contributi minimi di cui al successivo art. 65 .

 

     Art. 65.

I versamenti minimi facoltativi che si richiedono per l'assegnazione sul fondo di invalidità sono i seguenti:

 

a) per coloro che si sono inscritti alla cassa non più tardi del 31 dicembre 1919, tante volte 6 lire quanti sono gli anni interi di inscrizione, con la condizione che non più di un terzo di essi sia stato versato nell'ultimo anno di inscrizione;

 

b) per coloro che si sono inscritti alla cassa dopo il 31 dicembre 1919, tante volte 18 lire quanti sono gli anni interi di inscrizione .

 

     Art. 66.

Non sono ammessi al beneficio dell'assegnazione sul fondo di invalidità gli inscritti i quali:

 

a) non hanno diritto alle quote di concorso dello Stato;

 

 

b) non hanno fatto i versamenti minimi di cui all'articolo precedente;

 

 

c) erano invalidi anteriormente alla inscrizione alla cassa;

 

 

d) si sono inscritti alla cassa dopo il 31 gennaio 1907 in età superiore a cinquant'anni;

 

 

e) sono divenuti invalidi per atto volontario o per delitto commesso da loro o con la loro complicità;

 

 

f) sono divenuti invalidi in seguito a un infortunio sul lavoro, nel caso in cui, ai termini della legge relativa, abbiano ottenuta un'indennità corrispondente ad una riduzione del salario di almeno il 50 per cento .

 

     Art. 67.

Quando la cassa  accerti che l'assicurato con inscrizione individuale all'atto dell'inscrizione non possedeva i requisiti stabiliti dall'art. 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , potrà annullare l'inscrizione stessa restituendo i contributi versati senza interessi, oppure potrà mantenere in vigore l'inscrizione riducendo del 10 per cento la rendita assicurata.

 

     Art. 68.

I versamenti fatti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali , per conto degli inscritti alle società scolastiche di mutuo soccorso, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 521, sono considerati come versamenti facoltativi ed assegnati al ruolo della mutualità. Tali versamenti possono essere effettuati anche oltre i dodici anni di età.

 

La cassa assegnerà, in corrispondenza dei versamenti stessi e con le modalità che saranno stabilite dal proprio Consiglio di amministrazione, una quota di concorso globale, comprensiva così della quota dovuta a norma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, come di quella dipendente dalla legge 17 luglio 1910, n. 521 .

 

     Art. 69.

Nel caso di inscrizioni collettive fatte da società di mutuo soccorso di qualunque specie e congeneri istituzioni di previdenza, oppure da aziende industriali, commerciali, agricole, o da amministrazioni pubbliche, la cassa  può accettare l'inscrizione di tutti i soci della società o di tutti i dipendenti dell'azienda, anche se alcuni di essi non rientrano nella categoria di assicurati obbligatori, o in quelle considerate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 .

 

In ogni caso hanno diritto alle quote di concorso tanto i soci e i dipendenti che appartengono alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 30 del decreto predetto.

 

Nel caso di inscrizioni collettive del personale dipendente da amministrazioni pubbliche o private la cassa può inoltre assicurare pensioni di invalidità o di riversibilità, e stabilire trattamenti di riposo mediante convenzioni speciali.

 

La inscrizione si considera collettiva anche se ne siano escluse eventualmente le persone che hanno superata l'età di cinquant'anni.

 

     Art. 70.

La Cassa nazionale  può conferire la propria rappresentanza alle società di mutuo soccorso ed affidare ad esse, nei riguardi dei soci inscritti, tutte o parte delle attribuzioni dei propri uffici o degli uffici postali.

 

La rappresentanza è conferita per decisione del comitato esecutivo e con le norme generali e le garanzie stabilite dal Consiglio di amministrazione della cassa, il quale stabilisce la misura e le modalità del compenso da attribuirsi alle società per tale servizio .

 

     Art. 71.

Le persone che perdono la qualità di assicurato obbligatorio, prima che siano stati versati duecentoquaranta contributi quindicinali, possono ottenere che tali versamenti siano loro computati agli effetti della liquidazione di una pensione in caso di invalidità o vecchiaia, poiché al momento in cui si verifica la perdita della qualità di assicurato obbligatorio siano già inscritte facoltativamente alla cassa  o vi si inscrivano entro il termine di due anni ed effettuino versamenti in misura non inferiore a lire 24 annue in media.

 

In tal caso i contributi obbligatori sono trasferiti sul conto individuale con la data di scadenza della tessera corrispondente, e danno diritto ad una pensione secondo le norme e nella misura stabilite per i versamenti facoltativi .

 

     Art. 72.

La quota di concorso sotto forma di rendita vitalizia complementare è assegnata, ai termini e nella misura stabiliti dall'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , al momento della liquidazione della pensione.

 

Hanno diritto a tale assegnazione le persone che al momento della liquidazione del conto individuale appartengono ad una delle categorie considerate dall'art. 1°, o ad una di quelle considerate ai numeri 1 e 2 dell'art. 29 del decreto predetto e che vi abbiano appartenuto anche durante gli ultimi cinque anni antecedenti alla liquidazione della pensione .

 

     Art. 73.

Coloro i quali appartengono alle categorie indicate nel n. 1 dell'art. 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , possono ottenere che il servizio militare effettivo prestato dopo il 24 maggio 1915 e fino al 1° luglio 1920, escluso il periodo di servizio prestato presso stabilimenti ausiliari, sia computato utile per l'assegnazione di un supplemento di pensione, da liquidarsi con le norme dei commi secondo e terzo dell'art. 37 del decreto suddetto, in caso di invalidità o al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

Per ottenere tale supplemento di pensione e necessario che i versamenti dell'inscritto raggiungano, complessivamente, un importo di almeno 480 lire, se la liquidazione avviene dopo venti o più anni di inscrizione, o un importo complessivo uguale a tante volte 24 lire quanti sono gli anni effettivi di inscrizione, se la liquidazione avviene dopo un numero di anni inferiore ai venti .

 

     Art. 74.

In caso di morte di un inscritto nei ruoli facoltativi a contributo riservato, si applicano le disposizioni dell'art. 24 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 . La decorrenza del biennio di cui al citato articolo si intende fissata, per la produzione dei documenti giustificativi, dal giorno di presentazione della domanda, e per l'esazione delle somme assegnate, dal giorno in cui la Cassa  avrà inviato agli interessati, al domicilio indicato nella domanda, l'annunzio della emissione del mandato relativo. Le quote spettanti ai minori, quando singolarmente non raggiungano le lire 200, sono liberamente pagate a chi esercita la patria potestà .

 

     Art. 75.

Per gli inscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza, che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, la somma versata in più dei contributi minimi corrispondenti agli anni di inscrizione anteriori al 1° gennaio 1920, sarà inscritta nel rispettivo conto individuale, agli effetti dell'assegnazione di una corrispondente quota di concorso, secondo l'articolo 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, come un unico versamento facoltativo eseguito al 1° gennaio 1920 a norma dell'art. 29 del decreto predetto .

 

TITOLO VII

Liquidazione e pagamento delle pensioni

 

Capo I - Liquidazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia in base ai versamenti obbligatori

 

     Art. 76.

La domanda per la liquidazione della pensione in base ai versamenti obbligatori deve essere sottoscritta dall'assicurato e deve essere corredata:

 

a) dall'atto di nascita dell'assicurato;

 

 

b) dal suo libretto personale di cui all'art. 51;

 

 

c) dall'ultima tessera o, in mancanza di questa, da una dichiarazione dell'assicurato sulla ultima sua occupazione.

 

La domanda per la liquidazione della pensione d'invalidità deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla cassa  e da ogni altro documento atto a provare la invalidità dell'assicurato.

 

     Art. 77.

La domanda di liquidazione dev'essere trasmessa all'istituto di previdenza sociale  nella cui circoscrizione l'assicurato risiede quando la domanda non sia consegnata direttamente mediante ricevuta, deve essere trasmessa in piego postale raccomandato.

 

     Art. 78.

L'istituto di previdenza  a cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato, richiede tali tessere all'istituto a cui quest'obbligo compete, il quale deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.

 

L'istituto di previdenza  esamina la domanda di pensione, determina, in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale, il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonché i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato e comunicazione alla direzione generale della cassa  nelle epoche e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

 

Nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l'istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

     Art. 79.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda; quella di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, qualunque sia la data della istanza, salvo per gli assicurati previsti dagli artt. 34 e 36 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, per i quali la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato completato il pagamento dei contributi fissati nei predetti articoli .

 

     Art. 80.

Il comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli istituti di previdenza ; in tutti i modi da esso ritenuti più appropriati.

 

Il comitato stesso può ordinare la revoca o la rettifica delle pensioni già liquidate o la sospensione dei pagamenti nei casi in cui ritenga necessario di richiedere un completamento della istruttoria.

 

Le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale ; in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati.

 

     Art. 81.

L'istituto di previdenza sociale  ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione di invalidità alle visite che ritenga necessarie per accertare l'invalidità stessa; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

 

     Art. 82.

Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la misura di questa, l'interessato ha diritto di ricorrere al comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali , entro centoventi giorni dal ricevimento dell'avviso datone dall'istituto di previdenza sociale.

 

Contro la decisione del comitato esecutivo l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, alla commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109.

 

Gli avvisi di cui ai precedenti commi debbono essere portati a conoscenza dell'interessato con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Non e ammesso il ricorso alla commissione arbitrale prima della decisione del comitato esecutivo .

 

     Art. 83.

L'istituto di previdenza sociale sospende il diritto alla pensione per un periodo di tempo determinato:

 

a) quando l'assicurato con dolo si sia procurata l'invalidità o ne abbia aggravato le conseguenze;

 

 

b) quando, con frode o altri mezzi illeciti, abbia recato o tentato di recar danno alla Cassa nazionale.

 

In tali casi, se l'assicurato ha persone di famiglia a proprio carico, la parte di pensione corrispondente ai versamenti, escluso il concorso dello Stato , può essere corrisposta, per decisione dell'istituto di previdenza, alle dette persone di famiglia .

 

     Art. 84.

Al titolare della pensione è rilasciato dall'istituto di previdenza  un certificato di pensione, nella forma e con le indicazioni stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale .

 

     Art. 85.

Nei casi di invalidità, proveniente da infortunio sul lavoro e se la persona colpita sia soggetta all'obbligo dell'assicurazione a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, l'invalido il quale abbia diritto alla liquidazione della pensione, secondo il R.D. 30 dicembre 1923, numero 3184, dovrà presentare alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali un certificato dell'istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro comprovante l'ammontare dell'indennità liquidata per infortunio. La Cassa nazionale calcolerà in base all'età dell'infortunato e dalle tariffe per la conversione delle indennità d'infortunio in rendita vitalizia di cui all'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita vitalizia corrispondente alla indennità liquidata; se tale rendita, sommata con la pensione spettante in dipendenza dei versamenti eseguiti secondo il decreto precitato, superi la retribuzione annua percepita dall'invalido al momento dell'infortunio la pensione liquidata dalla Cassa nazionale sarà diminuita della eccedenza .

 

Se in seguito a giudizio di revisione venga modificata la misura della indennità liquidata per l'infortunio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali  provvederà alle eventuali conseguenti modificazioni nella misura della pensione.

 

TITOLO VII

Liquidazione e pagamento delle pensioni

 

Capo II - Liquidazione delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, in base ai versamenti facoltativi

 

     Art. 86.

Le domande di liquidazione delle pensioni d'invalidità e vecchiaia in base ai versamenti facoltativi, debbono essere sottoscritte dall'assicurato e debbono essere corredate:

 

a) dal libretto d'iscrizione;

 

 

b) dall'atto di nascita, qualora non sia stato già presentato alla Cassa  all'atto d'inscrizione;

 

 

c) da una dichiarazione dell'assicurato sull'ultima sua occupazione.

 

La domanda di liquidazione della pensione per invalidità deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla cassa, e da ogni altro documento atto a provare l'invalidità dell'assicurato.

 

Le domande di liquidazione della pensione di invalidità o di quella di vecchiaia debbono essere trasmesse in piego raccomandato o consegnate direttamente agli istituti di previdenza sociale , i quali debbono rilasciare ricevuta.

 

     Art. 87.

Gli istituti di previdenza sociale  esaminano le domande di pensione e, accertato il diritto alla liquidazione del conto, determinano la misura della pensione, in corrispondenza ai versamenti eseguiti, e la quota di concorso a carico dello Stato, da attribuirsi ai termini del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 .

 

La pensione decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda .

 

L'istituto di previdenza  dà avviso all'inscritto della pensione assegnatagli e gli rilascia un certificato di pensione.

 

     Art. 88.

La Cassa  per accertare la invalidità dell'inscritto può farlo visitare da un medico di sua fiducia; il rifiuto a prestarsi alle visite mediche costituisce motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

 

Contro il rifiuto definitivo della liquidazione l'inscritto può avanzare ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del provvedimento, alla commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109 .

 

Si applicano anche per gli inscritti nei ruoli facoltativi le disposizioni dell'art. 55.

 

     Art. 89.

Quando a favore di uno stesso assicurato sia stata liquidata una pensione in base ai contributi obbligatori ed una pensione in base ai versamenti facoltativi, la Cassa nazionale  può disporre che il pagamento delle due pensioni sia fatto cumulativamente sopra un unico certificato di pensione e che la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi sia pagata sul «fondo assicurati obbligatori» , trasferendo a tal fondo la corrispondente riserva.

 

TITOLO VII

Liquidazione e pagamento delle pensioni

 

Capo III - Pagamento delle pensioni

 

     Art. 90.

Il pagamento delle pensioni è fatto a mezzo degli uffici postali, secondo le norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni , sentita la Cassa nazionale .

 

La cassa può affidare il pagamento delle pensioni anche agli istituti di previdenza .

 

Il pagamento delle pensioni ai residenti all'estero è effettuato per mezzo degli agenti consolari a ciò autorizzati dal Ministero per gli affari esteri o per mezzo di istituti designati dal comitato esecutivo della Cassa nazionale .

 

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza dei figli, agli eredi legittimi o testamentari.

 

     Art. 91. [3]

 

     Art. 92.

Nessuno può trattenere il certificato di pensione contro la volontà del titolare.

 

In caso di perdita o distruzione del certificato di pensione, o quando esso sia reso inservibile, l'organo dell'assicurazione che lo emise può rilasciarne un duplicato con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale .

 

     Art. 93.

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore della cassa .

 

     Art. 94.

Il Consiglio d'amministrazione della cassa  ha facoltà di stabilire norme speciali di pagamento per i casi in cui la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi, sempreché non si tratti di un assicurato che abbia liquidato anche la pensione come assicurato obbligatorio, risulti, tenuto conto anche del concorso dello Stato, di un importo annuo inferiore a 120 lire .

 

Tali norme possono avere per effetto sia di stabilire una speciale rateazione dei pagamenti, sia di sostituire al pagamento della pensione quello di un corrispondente capitale di copertura.

 

     Art. 95.

Il pagamento della pensione d'invalidità può essere sospeso, o la pensione stessa può essere revocata, per decisione dell'istituto di previdenza competente per circoscrizione, quando risulti che il titolare non può ulteriormente essere considerato invalido ai termini del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento .

 

Gli istituti di previdenza  hanno facoltà di sottoporre a visite mediche di revisione i titolari delle pensioni d'invalidità; il rifiuto a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

 

Contro la decisione dell'istituto l'interessato può avanzare ricorso al comitato esecutivo della Cassa nazionale  e contro la decisione di questo alla competente commissione arbitrale .

 

     Art. 96.

Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per il rimanente periodo della pena è fatto a loro favore: in mancanza di moglie o figli minorenni, la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento è fatto al titolare della pensione .

 

TITOLO VIII

Assegni in caso di morte

 

     Art. 97.

Per conseguire il pagamento dell'assegno mensile di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, in caso di morte di un assicurato obbligatorio, dev'essere presentata analoga domanda all'istituto di previdenza nella cui circoscrizione il richiedente risiede. Alla domanda debbono essere uniti, oltre la tessera ed il libretto personale dell'assicurato:

 

1°) se richiedente è la vedova, il certificato di matrimonio e quello comprovante che non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della stessa vedova;

 

2°) se richiedente è il vedovo, i certificati indicati sotto il n. 1° a lui riferentisi, un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra apposito formulario fornito dalla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, da cui risulti che egli è inabile al lavoro, e ogni altro documento atto a provare tale inabilità;

 

3°) se richiedenti sono i figli, lo stato di famiglia dell'assicurato, da cui risulti la data di nascita dei figli. E' in facoltà della cassa di richiedere anche i certificati di nascita dei figli.

 

 

L'istituto di previdenza, cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato defunto, richiede tali tessere all'istituto al quale quest'obbligo compete e questo deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.

 

     Art. 98.

L'istituto di previdenza esamina la domanda e, accertata la esistenza del diritto all'assegno, provvede per la liquidazione, dandone avviso al richiedente e comunicazione alla cassa nazionale nei termini e nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione della cassa stessa.

 

Nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, l'istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi.

 

Così pure, ove l'istituto di previdenza sociale ritenga che il coniuge superstite non provvede convenientemente al mantenimento dei figli in età inferiore ai 15 anni e decida di corrispondere in tutto o in parte l'assegno direttamente a questi ultimi, deve comunicare tale decisione motivata al coniuge superstite ed eventualmente anche al legale rappresentante dei figli, o alla persona che, in luogo del coniuge superstite, abbia cura di loro.

 

Il ricorso al comitato esecutivo della cassa nazionale contro le decisioni dell'istituto di previdenza sociale, nei casi preveduti nei commi precedenti, deve essere presentato con lettera raccomandata o con lettera di cui sia ritirata apposita ricevuta, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione stessa.

 

Dopo la decisione del comitato esecutivo ed entro otto giorni dalla notificazione di essa, gli interessati hanno facoltà di ricorrere alle commissioni arbitrali competenti ai sensi dell'art. 109.

 

     Art. 99.

L'azione per conseguire l'assegno di morte si prescrive entro un anno dalla data della morte: le rate mensili non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza, sono prescritte a favore della cassa.

 

Se il coniuge che gode l'assegno muoia prima che siano state corrisposte le sei mensilità e sopravvivano figli d'età inferiore ai quindici anni, le mensilità che restano ancora da pagare sono corrisposte ai figli.

 

Le mensilità di assegno che non siano state riscosse dal beneficiario non sono dopo la sua morte ripetibili dagli eredi.

 

Se un assicurato obbligatorio muoia dopo aver perduto questa qualità, ma entro il termine di due anni di cui all'art. 71 del presente regolamento e prima di essersi iscritto come assicurato facoltativo, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto all'assegno in caso di morte di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

 

Titolo IX

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA

 

     Art. 100.

Per la costituzione e approvazione e per il funzionamento e la vigilanza degli istituti di patronato e di assistenza, preveduti nell'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, si osservano, in quanto siano applicabili e compatibili con le disposizioni dei seguenti articoli, le disposizioni degli art. 119 a 122 del regolamento approvato con il decreto luogotenenziale del 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge per gli infortuni del lavoro in agricoltura.

 

     Art. 101.

Gli istituti di patronato e di assistenza hanno una commissione direttiva, della quale devono essere chiamati a far parte non meno di due e non più di quattro rappresentanti degli assicurati, scelti con le norme stabilite nello statuto fra le principali categorie di industrie esistenti nella regione, salvo che l'istituto sia fondato da una organizzazione costituita da persone assicurate a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e appartenenti in massima a quelle categorie di industrie.

 

     Art. 102.

Gli istituti possono proporsi di assistere gli assicurati o loro aventi diritto anche per la liquidazione in via amministrativa delle pensioni o degli assegni mensili e per gli altri affari da trattare con la cassa nazionale o con gli istituti di previdenza.

 

Possono anche proporsi di prestare la loro assistenza per i colpiti da infortunio sul lavoro, o loro aventi diritto, a norma e per gli effetti del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e del relativo regolamento.

 

Essi hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, nonché di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa degli assicurati e dei loro aventi causa.

 

     Art. 103.

Gli istituti di patronato e di assistenza, già instituiti ed approvati a termini del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e del relativo regolamento per gli infortuni del lavoro in agricoltura, possono funzionare anche a norma e per gli effetti dell'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento, qualora introducano nei loro statuti le modificazioni eventualmente necessarie e ne ottengano l'approvazione con decreto del ministro per economia nazionale.

 

Nel caso preveduto nel precedente comma gli istituti hanno facoltà di ridurre ad uno il numero dei rappresentanti dei lavoratori agricoli, preveduto nell'art. 120, n. 3 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per gli infortuni del lavoro in agricoltura, quando ciò sia necessario per assicurare adeguata rappresentanza alle altre categorie di industrie o di lavori prevalenti nella regione.

 

Titolo X

COMMISSIONI ARBITRALI

 

Capo I

COSTITUZIONE E COMPETENZA DELLE COMMISSSIONI ARBITRALI

 

     Art. 104.

La designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nelle commissioni arbitrali di prima istanza sarà fatta dal prefetto sentite le organizzazioni locali. I rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nella commissione arbitrale centrale, saranno scelti dal ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per la giustizia e per gli affari di culto, fra persone designate dalle rispettive principali organizzazioni nazionali a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

 

I due sanitari che debbono far parte della commissione arbitrale di prima istanza come pure di quella centrale, qualora la vertenza abbia per oggetto l'accertamento della invalidità, saranno scelti dal ministro per l'economia nazionale fra i medici-chirugi iscritti nell'albo e che diano particolare affidamento per la loro dottrina e la loro competenza specifica.

 

I membri della commissione arbitrale centrale, come quelli delle commissioni di prima istanza, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 105.

Non possono essere nominati componenti delle commissioni arbitrali di prima istanza e della commissione centrale coloro che facciano parte del consiglio d'amministrazione della cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dei comitati consultivi degli istituti di previdenza sociale e dei comitati direttivi degli istituti di patronato e di assistenza; e cessano di diritto dalle funzioni di membri delle commissioni coloro che accettino la nomina del consiglio d'amministrazione o nei comitati predetti.

 

Non possono far parte contemporaneamente di una stessa commissione arbitrale di prima istanza o della commissione centrale, ascendenti e discendenti, fratelli, cognati, suocero o suocera e genero o nuora, né più amministratori di una medesima società.

 

     Art. 106.

Ai membri delle commissioni arbitrali, di prima istanza e centrale, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicata la disposizione dell'art. 149, comma sesto della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

 

I membri suddetti decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati, per uno dei diritti preveduti dagli art. 25, n. 9, e 146 del predetto testo unico e per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese, nonché in caso di fallimento ed in caso di cessazione della qualità di datore di lavoro, o di assicurato, se questa era posseduta all'atto della nomina.

 

Possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio, con decreto del ministro per l'economia nazionale, i membri delle commissioni di prima istanza e della commissione arbitrale centrale che siano assenti senza giustificato motivo per più di tre udienze consecutive.

 

     Art. 107.

Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente e nei casi di malattia o altro impedimento temporaneo, il membro effettivo è sostituito di diritto dal membro supplente per la durata della sospensione o dell'impedimento.

 

Nei casi di morte o di decadenza di un membro effettivo, lo sostituisce di diritto il membro supplente per tutto il tempo per il quale quello sarebbe rimasto in carica, e si provvede alla nomina di un nuovo membro supplente.

 

Nei casi d'impedimento del presidente si provvederà con decreto del ministro per l'economia nazionale in base alla designazione fatta dal ministro per la giustizia e gli affari di culto.

 

Per le commissioni di prima istanza residenti in città che non siano sede di tribunale potrà essere nominato presidente il giudice titolare della pretura locale.

 

     Art. 108.

Entro otto giorni dalla notificazione della nomina ai singoli membri di ciascuna delle commissioni di prima istanza, il giudice presidente convoca i membri stessi e riceve da ciascuno di essi la solenne promessa di “esercitare le rispettive funzioni, secondo il proprio intimo convincimento e con l'imparzialità e la fermezza che si convengano a persona proba e libera"; dichiara quindi costituita la commissione.

 

Allo stesso modo si procede alla costituzione della commissione centrale mediante convocazione dei membri di essa, fatta dal magistrato presidente, entro quindici giorni dalla notificazione della nomina a ciascuno di essi.

 

     Art. 109.

La competenza territoriale delle singole commissioni arbitrali di prima istanza è determinata dal luogo in cui l'assicurato risiede o è occupato al momento della presentazione della domanda.

 

Se l'assicurato risiede fuori del regno, o se è morto, assente o disperso, la competenza è determinata dall'ultimo luogo della sua residenza o della sua occupazione nel regno: in caso di dubbio sull'ultimo luogo della sua residenza o della sua occupazione nel regno, la competenza è determinata dalla sede della azienda dell'ultima sua occupazione della quale si abbia notizia.

 

Se siano competenti più commissioni arbitrali di prima istanza, è ritenuta competente la commissione presso la quale la domanda è stata introdotta la prima volta.

 

     Art. 110.

L'eccezione d'incompetenza per territorio deve, a pena di decadenza, essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa. Su di essa decide, premessi gli accertamenti eventualmente necessari, la commissione adita.

 

Contro tale decisione è ammesso ricorso entro dieci giorni dalla notificazione di essa, alla commissione centrale, che decide in via definitiva, determinando in ogni caso, la commissione competente.

 

     Art. 111.

Alla designazione e alla eventuale sostituzione del funzionario di cancelleria per l'ufficio di segretario delle singole commissioni di prima istanza provvede il presidente del tribunale del luogo ove ha sede la commissione.

 

Il segretario sia della commissione di prima istanza sia della commissione centrale dura nell'ufficio per un anno e può essere confermato.

 

Il segretario dipende direttamente dal presidente della commissione rispettiva, il quale può, per accertare deficienze nell'adempimento dell'ufficio, proporne la sospensione o la revoca all'autorità competente.

 

     Art. 112.

Presso le singole commissioni di prima istanza fa l'ufficio di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare eguali funzioni presso i conciliatori ai termini dell'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728.

 

Qualora l'opera dell'inserviente comunale non sia sufficiente, il procuratore del re presso il tribunale del luogo ove risiede la commissione di prima istanza, su richiesta del presiedente di questa, nomina un messo speciale con le condizioni e norme stabilite dal regolamento suddetto per gli uscieri dei conciliatori.

 

La nomina dell'usciere presso la commissione centrale è fatta dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

 

L'usciere, ove non sia scelto fra gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni deve prestare giuramento avanti il presidente della commissione, nel rito prescritto dai regolamenti e con la formula stabilita nell'art. 10 sulla legge dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

 

In caso di mancanza o di impedimento temporaneo dell'usciere della commissione, il presidente provvede a norma dell'art. 185 della legge sull'ordinamento giudiziario.

 

Quando il ministero dell'ufficiale giudiziario sia richiesto per atti da compiersi in comuni diversi da quelli dove hanno sede le commissioni, l'esercizio delle relative funzioni è demandato agli inservienti comunali funzionanti da uscieri presso i conciliatori delle circoscrizioni nelle quali gli atti medesimi dovranno compiersi.

 

     Art. 113.

L'usciere della commissione arbitrale è posto sotto ala sorveglianza del presidente della commissione stessa.

 

Questi ha facoltà di ammonire l'usciere di provocarne, secondo i casi, la sospensione o la revoca.

 

La sospensione o la revoca è decretata dal procuratore del re presso il tribunale civile e penale su proposta del presidente della commissione.

 

     Art. 114.

L'usciere della commissione e gli altri di cui nell'ultimo comma dell'art. 112 non possono ricusare il loro ministero quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e sono ad essi applicabili le disposizioni degli art. 181, 182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2625.

 

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli sono ridotte di due terzi e pronunziate dal pretore, sentito prima l'usciere.

 

Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 86, 87 e 88 del regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641.

 

     Art. 115.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti ai segretari delle commissioni arbitrali di prima istanza i diritti stabiliti per le cause avanti i pretori.

 

Per le notificazioni degli avvisi alle parti è dovuto all'usciere della commissione il diritto fissato per gli ufficiali giudiziari delle preture.

 

Gli atti di esecuzione devono essere affidati agli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

 

Capo II

PROCEDIMENTO

 

     Art. 116.

Davanti le commissioni arbitrali gli assicurati o i loro aventi diritto non possono comparire che personalmente, salvo il disposto dell'articolo seguente. In caso di comprovata malattia o di altro impedimento, o di assenza che la commissione riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia.

 

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

 

I datori di lavoro possono sempre farsi rappresentare dai direttori dei loro stabilimenti, o delle loro imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

 

Gli organi dell'assicurazione sono rappresentati dalle persone a ciò autorizzate secondo i rispettivi ordinamenti, o anche da quelle altre che siano designate con deliberazione dei rispettivi consigli o comitati di amministrazione.

 

     Art. 117.

Agli istituti di patronato o di assistenza, di cui nell'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, può essere affidata dagli assicurati o dai loro aventi diritto, la rappresentanza o l'assistenza defensionale nei giudizi avanti le commissioni arbitrali.

 

Tale incarico deve risultare da atto scritto o da dichiarazione verbale fatta davanti al presidente della commissione o anche in udienza dagli interessati o da coloro che, a norma dell'articolo precedente, ne hanno la rappresentanza.

 

La rappresentanza davanti le commissioni arbitrali, degli assicurati o dei loro aventi diritto, che siano comunque impediti di comparire personalmente e non siano provveduti di un rappresentante in conformità del precedente articolo, è affidata all'istituto di patronato e di assistenza designato dal presidente della commissione.

 

La persona incaricata dall'istituto di patronato di stare in giudizio deve esibire una regolare autorizzazione per le singole controversie, rilasciata dall'istituto stesso, il quale deve fare dichiarazione di elezione di domicilio.

 

     Art. 118.

L'assicurato o gli aventi diritto, personalmente o a mezzo esclusivamente degli istituti di patronato, i datori di lavoro e la cassa nazionale o gli istituti di previdenza hanno facoltà di presentare alla commissione arbitrale di prima istanza ed alla commissione centrale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, certificati, perizie, memorie illustrative ed altri documenti a sostegno delle loro ragioni.

 

L'assicurato o i suoi aventi diritto, personalmente o esclusivamente a mezzi dell'istituto di patronato, il datore di lavoro pure personalmente o a mezzo del suo rappresentante, e la cassa nazionale o gli istituti di previdenza, a mezzo dei loro rappresentanti, hanno facoltà di esporre verbalmente le loro ragioni.

 

     Art. 119.

Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutto il procedimento davanti le commissioni arbitrali di prima istanza e centrale.

 

La commissione, ove lo reputi conveniente, può ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, dall'istituto di patronato e di assistenza.

 

     Art. 120.

I componenti le singole commissioni arbitrali di prima istanza e centrale possono essere ricusati dalle parti:

 

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

 

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

 

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti, o siasi agitata nel biennio precedente, una lite civile o un processo penale;

 

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una della parti stesse.

 

     Art. 121.

Se il ricusato non dichiari di astenersi, la commissione, col concorso di un supplente designato dal presidente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente della commissione di prima istanza spetta alla corte di appello, udite le parti in camera di consiglio, sulla ricusazione del presidente della commissione centrale giudica, nello stesso modo, la corte di cassazione del regno.

 

     Art. 122.

I giudizi davanti le commissioni arbitrali di prima istanza devono essere iniziati mediante ricorso contenuto l'oggetto della domanda, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, da notificarsi, a cura dell'attore, all'altra parte, secondo le regole fissate nell'art. 112, e con le norme stabilite per i conciliatori.

 

Il ricorso deve essere depositato, entro cinque giorni da quello della notificazione, presso la segreteria della commissione.

 

Il termine per comparire davanti la commissione è di quindici giorni, salvo pei casi previsti dall'art. 150 del codice di procedura civile, pei quali si applicano i termini stabiliti dallo stesso articolo.

 

     Art. 123.

Il procedimento davanti le commissioni, per tutto ciò che non è regolato espressamente dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dal presente regolamento, prende norma, in quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore per procedimento davanti i conciliatori.

 

     Art. 124.

Il presidente della commissione forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze.

 

Le commissioni arbitrali di prima istanza debbono pronunciare le proprie decisioni nel termine di un mese dalla udienza di spedizione della causa.

 

Le udienze sono pubbliche e possono tenersi nei giorni festivi, e nei feriali anche di sera.

 

Per la validità delle deliberazione delle commissioni arbitrali di prima istanza e di quella centrale è necessaria la presenza di tutti i membri di ciascuna di esse, o dei rispettivi supplenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

 

Le disposizioni degli articoli 354 e 355, primo comma, e primo capoverso, del codice di procedura civile, sono applicabili anche alle adunanze ed alle udienze delle commissioni arbitrali.

 

In caso di trasgressione, il presidente ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore.

 

Quando il fatto costituisca reato, il presidente nel fa stendere verbale e lo comunica immediatamente al procuratore del re.

 

     Art. 125.

Nelle controversie portate avanti le commissioni di prima istanza, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, tenta di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

 

Se il componimento non avviene, la commissione, esaminati gli atti e i documenti presentati dai contendenti, può, ove lo creda necessario, ordinare una perizia medica o altri accertamenti delle condizioni fisiche dell'assicurato; ordinare agli assicurati, ai datori di lavoro e agli organi dell'assicurazione, la esibizione di registri o altri documenti; sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne di ufficio; interrogare persone pratiche e, ove occorra, procedere a qualsiasi verifica sul luogo; delegare il presidente ad accedervi, solo o accompagnato da tre dei giudicanti, un datore di lavoro, un assicurato e un sanitario, affine di verificare, con processo verbale, lo stato delle cose.

 

La perizia e gli accertamenti saranno preferibilmente compiuti, quando sia possibile, durante l'udienza.

 

Le spese della perizia medico-giudiziaria debbono in ogni caso essere anticipate dall'organo dell'assicurazione. Fra le spese della perizia è anche compreso il rimborso delle eventuali spese di trasferta del perito e dell'assicurato e l'onorario di perizia, il quale ultimo non può essere inferiore alle lire 20, nè superiore alle lire 100.

 

     Art. 126.

I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla commissione, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire 5 e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per l'esecuzione.

 

Ai testimoni, ai periti e agli interpreti è deferito il giuramento rispettivamente a termini degli articoli 212, 242 e 259 del codice di procedura civile.

 

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del cod. penale.

 

     Art. 127.

I processi verbali di seguìta conciliazione sono titoli esecutivi.

 

Le decisioni emesse dalle commissioni arbitrali di prima istanza rivestono carattere di sentenza. Alle sentenze definitive sono applicabili le norme stabilite negli articoli 460 a 464 del codice di procedura civile, salvo il disposto degli ultimi due capoversi dell'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

 

Il soccombente è condannato alle spese del procedimento. Le spese possono essere compensate ai termini dell'art. 370 del codice di procedura civile.

 

     Art. 128.

Il ricorso alla commissione centrale, di cui all'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, dev'essere proposto con atto notificato alla controparte entro trenta giorni dalla notificazione della decisione della commissione di prima istanza, decorso il quale termine, il ricorso non è più ammissibile.

 

Il ricorso dev'essere depositato presso la segreteria della commissione non oltre i quindici giorni successivi. La commissione fissa l'udienza per la trattazione del ricorso, dandone avviso alle parti.

 

     Art. 129.

La sospensione di una decisione impugnata, qualora non sia proposta nel ricorso, deve richiedersi, entro lo stesso termine per questo stabilito, mediante istanza diretta alla commissione centrale e notificata agli interessati a cura del ricorrente.

 

Sul ricorso la commissione centrale pronuncia entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine suindicato. Essa, qualora riconosca fondati i mezzi di impugnativa, deve giudicare in merito se esistono in atti gli elementi necessari per la decisione. Nel caso contrario, la commissione può rimandare le parti per un nuovo giudizio avanti la commissione arbitrale di prima istanza oppure, ritenendo la causa per la decisione in merito, provvede in conformità degli articoli 118 e 125 del presente regolamento.

 

La commissione centrale, sia nel caso che rinvii le parti alla commissione di prima istanza, sia in quello che ritenga la causa, può concedere una provvisionale all'assicurato o agli aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta.

 

     Art. 130.

Anche contro le decisioni emesse, in sede di rinvio, dalla commissione ed in prima istanza designata, è ammesso ricorso ai termini dell'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; ma in tal caso la commissione centrale, quando ravvisi necessaria un'ulteriore istruttoria, ritiene definitivamente la causa fino a pronuncia finale.

 

     Art. 131.

Le decisioni della commissione centrale possono essere revocate dalla stessa commissione, nei casi previsti dall'art. 494 del codice di procedura civile.

 

Il termine per proporre la revocazione è di trenta giorni e per la decorrenza di esso valgono le disposizioni del capoverso dell'art. 497 del codice di procedura civile.

 

Sono applicabili alla procedura di questo giudizio di revocazione le norme degli articoli 496, 499, 500, 501, 503, 506, 507 e 508 del codice di procedura civile.

 

L'ammenda per gli effetti degli 499, e 506, è di lire 25.

 

     Art. 132.

Ai membri delle commissioni arbitrali di prima istanza spettano le seguenti competenze:

 

1°) una medaglia di presenza di lire 20, per ciascuna giornata di adunanza, per i membri di cui alla lettera b) dell'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e di lire 25 per i membri di cui alle lettere a) e c) dello stesso articolo;

 

2°) il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennità di lire 15 per i membri, i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce la commissione.

 

 

Ai membri della commissione centrale spettano le seguenti competenze:

 

1°) una medaglia di presenza di lire 25 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 26 del precitato decreto e di lire 30 per i membri di cui ai numeri 1 e 3;

 

2°) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e un'indennità di lire 25 per i membri, i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce la commissione.

 

 

Ai segretari delle commissioni di prima istanza spetta una medaglia di presenza di lire 10 per ciascuna giornata di adunanza ed al segretario della commissione centrale una medaglia di presenza di lire 20.

 

Agli uscieri delle commissioni di prima istanza spetta un compenso di lire 5 per ciascuna giornata di adunanza ed a quello della commissione centrale un compenso di lire 10.

 

Le spese di cui nel presente articolo, come tutte le altre per il funzionamento delle commissioni arbitrali, sono a carico della cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

 

     Art. 133.

Per le sentenze delle commissioni arbitrali di prima istanza sono dovuti i diritti seguenti:

 

Quando il valore della controversia non superi le 100 lire, 1 lira; per ogni 100 lire in più, 2 lire.

 

Se la controversia si risolve in via conciliativa, o sia decisa in contumacia, o se venga ritirata l'istanza, i diritti sono ridotti alla metà.

 

Per le sentenze della commissione centrale i diritti predetti sono raddoppiati.

 

I diritti dovuti in esecuzione delle sentenze sono riscossi per conto della cassa nazionale con le norme che saranno da essa stabilite.

 

TITOLO XI

Vigilanza e penalità

 

     Art. 134. [4]

[L'esercente di un'azienda o impresa industriale o commerciale, il quale abbia alla propria dipendenza persone da assicurare a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , deve tenere un libro di matricola e un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli artt. 25, 26 e 28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141 , per l'esecuzione della legge per gli infortuni sul lavoro.

 

I libri predetti, per gli esercenti di aziende industriali e commerciali non soggette alla legge per gli infortuni del lavoro, prima di essere messi in uso devono essere presentati all'istituto di previdenza sociale , il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

 

I circoli di ispezione dell'industria e del lavoro  possono esonerare dalla osservanza delle disposizioni del presente articolo le aziende che ne facciano domanda e che offrano altri mezzi egualmente efficaci di controllo. Copia dell'autorizzazione sarà, a cura del circolo, trasmessa al competente istituto di previdenza sociale  ] .

 

     Art. 135.

I prenditori di lavoro a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'istituto di previdenza sociale  prima dell'apertura del loro laboratorio o prima di iniziare l'esercizio della loro attività in questa forma del lavoro casalingo.

Nelle denuncie devono indicare il loro nome, cognome e paternità, il preciso indirizzo del loro domicilio e la specie del lavoro che in questo eseguono.

 

Dopo la prima volta la denuncia dev'essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno.

 

I prenditori di lavoro a domicilio sono inoltre obbligati a denunciare all'istituto di previdenza sociale  il nome, cognome e indirizzo delle persone con loro occupate in questo lavoro e la retribuzione che ad esse corrispondono. Devono pure denunciargli, entro tre giorni, ogni successivo cambiamento nella consistenza e nella retribuzione di questo personale.

 

Anche i datori di lavoro a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'istituto di previdenza  indicando la loro ditta o denominazione sociale e il loro nome, cognome e indirizzo, l'industria o il commercio da loro esercitato, la sede di tale esercizio, la specie del lavoro assegnato a domicilio, il nome, cognome e indirizzo delle persone cui questo lavoro è assegnato.

 

La denuncia dev'essere fatta prima di iniziare l'uso dell'assegnazione del lavoro a domicilio e successivamente ogni qualvolta cambi la persona dell'assegnatario e in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno.

 

I circoli di ispezione dell'industria e del lavoro  hanno facoltà di richiedere agli istituti di previdenza  gli originali o le copie delle denuncie sopraccennate, qualora i dati in essa contenuti fossero necessari per controllare l'osservanza di altre disposizioni legislative o regolamentari riguardanti il lavoro a domicilio .

 

 

     Art. 136.

L'istituto di previdenza sociale  ha facoltà di prescrivere che coloro che hanno alla loro dipendenza domestici od altre persone per servizi familiari ne facciano denuncia con le modalità e dentro il termine stabilito.

 

Esso, in via pregiudiziale, sentito il competente circolo di ispezioni dell'industria e del lavoro deciderà se i detti domestici e persone per servizi familiari abbiano o meno il carattere di stabilità prescritto dall'art. 1°, n. 2, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , per l'obbligatorietà della loro assicurazione .

 

Contro la deliberazione dell'istituto di previdenza sociale  è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali , che giudica in via definitiva .

 

     Art. 137.

La vigilanza per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale a mezzo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro o di funzionari della direzione generale del lavoro e della previdenza sociale.

 

Presso ogni istituto di previdenza sociale, che non sia sede di circolo, e presso le dipendenti agenzie, risiederà un ispettore dell'industria e del lavoro .

 

     Art. 138.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro  sono autorizzati a:

 

a) visitare, in tutte le loro parti, i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali e agricole ed i locali attinenti, esclusi quelli destinati abitualmente ad abitazione; di visitare pure, in tutte le loro parti, i laboratori a domicilio e i laboratori di famiglia, anche se esercitati in ambienti che servano contemporaneamente ad altri usi;

 

 

b) esaminare le tessere dei dipendenti dell'azienda e i libretti a questi rilasciati, a norma dell'art. 51, nonché i libretti di paga rilasciati ai termini del regolamento per gli infortuni sul lavoro;

 

 

c) interrogare, oltre gli esercenti delle aziende, il personale direttivo, amministrativo ed operaio delle aziende stesse, e in generale tutti coloro che pei il oro ufficio siano da essi ritenuti in grado di dare informazioni utili agli effetti della vigilanza;

 

 

d) esaminare i libri di matricola e di paga, i regolamenti interni e tutti gli altri libri e registri da cui possano trarre elementi per l'adempimento del loro ufficio;

 

 

e) procedere al sequestro di quei documenti che abbiano carattere probatorio e che possano comunque costituire prova necessaria della contravvenzione.

 

Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

 

Gli ispettori per adempiere al loro ufficio debbono, a richiesta, mostrare la carta di riconoscimento che sarà ad essi rilasciata dal Ministero dell'economia nazionale .

 

     Art. 139.

Il Ministero può anche disporre ispezioni presso le istituzioni igienico-sanitarie della Cassa nazionale create a norma degli artt. 54 e 55 del presente regolamento. La vigilanza su tali istituzioni è esercitata particolarmente dagli ispettori medici del lavoro di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3245 .

 

     Art. 140.

I fondi e le casse di previdenza riconosciuti ai termini del successivo art. 148, debbono comunicare al Ministero dell'economia nazionale i loro rendiconti annuali e i bilanci tecnici.

 

Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni sulla loro gestione, e i loro amministratori e funzionari sono obbligati ad esibire agli ispettori i libri e registri e a fornire in generale tutti gli elementi per giudicare dell'andamento dell'istituzione.

 

Con regio decreto può essere revocato il riconoscimento giuridico, in caso di gravi irregolarità nelle gestioni dei fondi e delle casse o quando per riduzione del numero degli inscritti oppure per altri motivi non sia ritenuto sufficientemente garantito l'equilibrio fra le entrate e gli impegni.

 

Il decreto che ordina la revoca del riconoscimento giuridico determina in pari tempo le condizioni della liquidazione, specialmente per ciò che concerne il trasferimento dell'attivo e del passivo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o ad altro fondo o ad altra cassa di previdenza .

 

     Art. 141.

Gli ispettori intimano le «prescrizioni» di cui all'art. 12 del R.D. 27 aprile 1913, n. 431 , e, in caso d'inadempienza, accertano le contravvenzioni alle disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , e del precedente regolamento mediante apposito processo verbale. In detto processo verbale si determinerà: la natura del fatto, con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e luogo, le disposizioni alle quali si è contravvenuto, le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

 

Della contravvenzione elevata dev'essere data immediata comunicazione al datore del lavoro o a chi ha la direzione del lavoro, il quale ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà convenienti nel suo interesse; quando si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore ne fa menzione indicando le ragioni del rifiuto.

 

Il verbale di contravvenzione, sottoscritto dall'ispettore, dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti, ed eventualmente dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, deve essere rimesso dall'ispettore stesso all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia all'istituto di previdenza sociale .

 

     Art. 142.

Sono puniti con ammenda da lire 4000 a lire 20.000  coloro che trascurano di annullare le marche alle date stabilite; che rilasciano le tessere senza esservi autorizzati; che rifiutano di consegnare la tessera al titolare che lascia definitivamente il lavoro; che trattengono altrimenti, indebitamente, le tessere contro la volontà del titolare. [5]

 

Sono punite con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'articolo 134, e in generale le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento . [6]

 

Alle contravvenzioni previste nei commi precedenti ed in genere a tutte le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, si applica la procedura per il componimento amichevole fissata dall'art. 5, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , e degli articoli 143 e 144 del presente regolamento.

 

     Art. 143.

Il contravventore che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 5 (sesto comma) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 , deve rimettere la domanda al competente istituto di previdenza sociale .

 

Insieme alla domanda deve esibire la prova dell'eseguito pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versati e deve inoltre eseguire presso l'istituto di previdenza sociale il versamento di lire 100 a titolo di garanzia del pagamento della multa.

 

Il direttore dell'istituto notificherà la decisione al contravventore a mezzo del Sindaco del comune in cui questo risiede.

 

Il contravventore, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, deve eseguire presso l'istituto di previdenza sociale il versamento della somma al cui pagamento fu condannato.

 

L'istituto di previdenza sociale, ove sia stato iniziato procedimento penale, darà comunicazione dell'avvenuto pagamento all'autorità giudiziaria perché dichiari estinta l'azione penale .

 

     Art. 144.

Qualora il contravventore non paghi la somma dovuta entro il termine prescritto, l'istituto di previdenza sociale deve procedere contro di lui agli atti esecutivi o dare notizia del mancato pagamento alla competente autorità giudiziaria, agli effetti del procedimento penale iniziato. In ogni caso le 100 lire depositate dal contravventore restano devolute a beneficio della Cassa nazionale .

 

Il versamento delle somme spettanti all'istituto di previdenza sociale  non esonera il contravventore dal pagamento delle spese di giustizia a cui fosse eventualmente obbligato per gli atti giudiziali in dipendenza della contravvenzione.

 

Le copie della decisione occorrenti per procedere all'esecuzione forzata e per la notificazione al datore di lavoro sono rese autentiche dal direttore del competente istituto di previdenza sociale .

 

     Art. 145.

Agli scopritori della contravvenzione compete sul prodotto netto di essa una percentuale nella misura, non eccedente il 10 per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro dell'economia nazionale. Nel decreto stesso saranno indicate le categorie di persone a cui tale percentuale non compete .

 

TITOLO XII

Fondi e casse di previdenza preesistenti

 

146. Gli enti e le aziende che hanno ottenuto l'esonero dell'assicurazione obbligatoria in base agli articoli da 195 a 201 del regolamento approvato con R.D. 29 febbraio 1920, n. 245, continueranno a goderlo.

 

Le aziende che, avendo costituito un fondo di previdenza anteriore al 1° luglio 1920, non abbiano ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria, potranno avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli seguenti .

 

     Art. 147.

Per le aziende private le quali abbiano istituito, prima del 1° luglio 1920, un fondo o una cassa di previdenza che abbia fra i suoi scopi quello di provvedere all'invalidità e vecchiaia del dipendente personale, i contributi stabiliti dall'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, per l'inscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, saranno prelevati, totalmente o in parte, sui contributi destinati al fondo o alla cassa di previdenza dell'azienda, qualora non ricorra l'applicazione dell'articolo seguente e se l'azienda e il dipendente personale non concordino di provvedere agli obblighi del decreto con ulteriori versamenti. In ogni caso però la parte di detti contributi, a carico del datore di lavoro e dei prenditori di lavoro, da versare alla Cassa nazionale, non potrà essere inferiore a quella dovuta secondo il precitato art. 4. I diritti dei singoli inscritti o partecipanti al fondo o alla cassa di previdenza saranno ridotti in relazione alla consistenza ed alle diminuite entrate del fondo o della cassa di previdenza, in conseguenza dei prelevamenti predetti.

 

Qualora, di accordo fra l'azienda ed il dipendente personale, si addivenga alla liquidazione del fondo o cassa di previdenza, la quota spettante a ciascun inscritto sarà versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali come versamento facoltativo .

 

     Art. 148.

Il Ministero dell'economia nazionale, su richiesta dell'azienda interessata, da presentarsi entro il 30 giugno 1925, e sentito il comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, può accordare l'esonero dall'obbligo dei versamenti alla Cassa nazionale.

 

Perché possa essere consentito l'esonero, il fondo o la cassa di previdenza dovrà conseguire la personalità giuridica mediante regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

 

Per il conseguimento della personalità giuridica dovrà essere dimostrato:

 

1° il consenso della maggioranza dei partecipanti al mantenimento del fondo o della cassa;

 

2° che le attività del fondo o cassa di previdenza sono sufficienti a mantenere gli impegni assunti;

 

3° che il fondo o cassa di previdenza sono ordinati su basi tecniche;

 

4° che i contributi versati dai datori e dai prenditori di lavoro non sono in misura inferiore a quelli stabiliti dall'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184;

 

5° che il fondo o cassa garantiscono benefici non inferiori a quelli stabiliti dal regio decreto precitato;

 

6° che l'amministrazione del fondo o cassa sia demandata ai rappresentanti degli inscritti o partecipanti, in numero per lo meno uguale ai rappresentanti dell'azienda;

 

7° che, nel caso di cessata partecipazione al fondo o cassa prima della maturazione del di ritto a pensione, la riserva matematica e le altre somme eventualmente spettanti all'ex partecipante saranno versate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a favore del partecipante medesimo e saranno considerate come versamenti facoltativi .

 

     Art. 149.

Per gli inscritti alla cassa invalidi per la marina mercantile, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno applicate le seguenti norme:

 

1° se l'inscritto abbia diritto alla pensione secondo il D.L. 26 ottobre 1919, n. 1996, concernente la cassa degli invalidi della marina mercantile, i versamenti eseguiti in conformità del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno liquidati con le norme dell'art. 32 del precitato decreto-legge;

 

2° se l'inscritto non abbia diritto alla pensione secondo il precitato decreto-legge, saranno computati, agli effetti del numero di quindicine stabilito per il diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o di vecchiaia secondo il decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, anche i periodi di contribuzione alla cassa invalidi; ma la misura della pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sarà liquidata in base ai contributi effettivamente versati alla cassa stessa secondo le disposizioni dell'art. 8 del precitato decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

 

3° le vedove e gli orfani hanno diritto al sussidio di cui nell'art. 9 del decreto stesso, qualora non sia ad essi liquidato alcun sussidio a carico della cassa invalidi o sia liquidato un sussidio in misura inferiore a quella prevista dal citato art. 9 .

 

     Artt. 150. - 151. [7]

 

TITOLO XIII

Disposizioni transitorie

 

     Art. 152.

Le persone inscritte alla Cassa nazionale di previdenza in conformità dei decreti luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185 e 11 novembre 1917, n. 1907, le quali al momento della inscrizione avevano età superiore ai sessantacinque anni, ma inferiore ai settanta, e quelle, qualunque sia la loro età, che posteriormente alla inscrizione siano state riconosciute invalide, saranno ammesse alla liquidazione della pensione con decorrenza in ogni caso non anteriore al 1° gennaio 1920, purché possano far valere almeno 24 contributi quindicinali, comprendendosi tra questi anche i contributi versati in base ai decreti luogotenenziali surricordati .

 

     Art. 153.

In caso di morte, dopo il 31 dicembre 1919, di una persona inscritta obbligatoriamente alla cassa in forza dei decreti luogotenenziali ricordati nel precedente articolo, e che sia anche assicurata obbligatoriamente ai termini del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà corrisposto alla famiglia l'assegno mensile di cui all'art. 9 del decreto medesimo.

 

Con il riferimento di tale assegno resta abolito ogni altro diritto derivante alla famiglia dalla inscrizione alla Cassa nazionale.

 

Nel caso in cui la persona inscritta obbligatoriamente alla cassa durante il periodo ausiliario, non sia compresa nelle categorie di assicurati obbligatori secondo il decreto precitato, o non lasci persone di famiglia aventi diritto al sussidio mensile, spetta agli eredi considerati dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, il rimborso dei cinque sesti delle somme versate durante il periodo di inscrizione in qualità di addetti a stabilimenti ausiliari .

 

     Art. 154.

Le persone che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'art. 46 del precitato R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, debbono farne dichiarazione all'istituto di previdenza all'atto della restituzione della tessera ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1924.

 

Dalla dichiarazione deve risultare il motivo per il quale non sussiste più per esse l'obbligo dell'assicurazione; se e quali persone indicate sulla tessera famigliare vogliono mantenere la detta qualità; il riconoscimento dell'obbligo per ciascuna di esse di eseguire a tutto proprio carico il versamento dei contributi prescritti.

 

Qualora sia omesso il versamento dei contributi anche solo per un anno, l'assicurato di cui al comma precedente perderà la qualità di assicurato obbligatorio e tutti i versamenti in precedenza eseguiti saranno considerati facoltativi .


[1] Importi così elevati per effetto dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603.

[2] Importi così elevati per effetto dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 14 giugno 1949, n. 322.

[4] Articolo abrogato dall’art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[5] Importi così elevati dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603.

[6] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[7] Articoli abrogati dall'art. 8 della L. 16 giugno 1951, n. 756.