§ 77.1.4b - Legge 5 marzo 1965, n. 154.
Modifiche agli articoli 6 e7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:05/03/1965
Numero:154


Sommario
Art. 1.      Alla lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, [...]
Art. 2.      Alla lettera b) dell'art. 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Non sono considerate ai fini [...]


§ 77.1.4b - Legge 5 marzo 1965, n. 154.

Modifiche agli articoli 6 e7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari.

(G.U. 23 marzo 1965, n. 73).

 

 

     Art. 1.

     Alla lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, dopo le parole: "non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra", sono aggiunte le seguenti: "sia dirette che indirette".

 

          Art. 2.

     Alla lettera b) dell'art. 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra, sia dirette che indirette".