§ 77.1.3c - Legge 25 gennaio 1959, n. 26.
Modifiche ai limiti previsti dall'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:25/01/1959
Numero:26


Sommario
Art. 1.      La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, [...]
Art. 2.      L'art. 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la [...]


§ 77.1.3c - Legge 25 gennaio 1959, n. 26.

Modifiche ai limiti previsti dall'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.

(G.U. 14 febbraio 1959, n. 38).

 

 

     Art. 1.

     La lettera a) dell'art. 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituita dalla seguente:

     "a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra".

     La lettera b) dell'art. 7 del testo unico predetto è sostituita dalla seguente:

     "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori".

 

          Art. 2.

     L'art. 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, dal seguente:

     "I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 20.000 mensili per i due genitori".