§ 77.1.24 - D.P.R. 6 febbraio 1951, n. 75.
Riduzione dell'aliquota contributiva per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:06/02/1951
Numero:75


Sommario
Art. 1.      La misura del contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria prevista dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, è ridotta al 16,05 per cento
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è abrogato
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal primo [...]


§ 77.1.24 - D.P.R. 6 febbraio 1951, n. 75.

Riduzione dell'aliquota contributiva per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari.

(G.U. 28 febbraio 1951, n. 49)

 

 

     Art. 1.

     La misura del contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria prevista dalla legge 22 novembre 1949, n. 861, è ridotta al 16,05 per cento.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.