§ 77.1.21 - Legge 27 gennaio 1949, n. 15.
Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:27/01/1949
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo [...]


§ 77.1.21 - Legge 27 gennaio 1949, n. 15.

Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.

(G.U. 5 febbraio 1949, n. 29)

 

 

     Art. 1.

     Il diritto agli assegni familiari, previsto per la moglie dall'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo al sessantesimo giorno della sua pubblicazione.