§ 77.1.7 - D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54.
Riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:08/02/1946
Numero:54


Sommario
Art. 1.      L'art. 18 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Al 2° comma dell'art. 11 della legge 6 agosto 1940, numero 1278, sono sostituiti i seguenti
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 77.1.7 - D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54. [1]

Riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari.

(G.U. 6 marzo 1946, n. 55)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 18 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente:

     "E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un Comitato speciale per gli assegni familiari, distinto in tante sezioni quante sono le gestioni degli assegni, presieduto dal presidente dell'Istituto, e in sua vece o impedimento da uno dei vice presidenti dell'Istituto stesso.

     Il Comitato può essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale".

 

          Art. 2.

     Al 2° comma dell'art. 11 della legge 6 agosto 1940, numero 1278, sono sostituiti i seguenti:

     "Il Comitato per gli assegni familiari è composto dai seguenti membri:

     a) per tutte le sezioni il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale e il direttore generale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

     b) inoltre, per ciascuna delle sezioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e professioni e arti e del credito e assicurazione, tre rappresentanti delle rispettive categorie dei datori di lavoro e tre dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

     c) infine per la sezione dell'industria un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile e per la sezione dell'agricoltura un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

     Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che essi furono chiamati a sostituire.

     Alle riunioni del Comitato e delle sezioni interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi per l'esame di questioni particolari i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.